AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 34.2001.65
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00065
fc
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________, e __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
che con sentenza di divorzio 14 agosto 2001, cresciuta in giudicato il 20 settembre 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di ciascuno degli ex coniugi __________ e __________ "all'accredito sulla propria cassa pensione (o, in difetto, su di un conto o una polizza di libero passaggio) della metà della prestazione di uscita LPP accumulata dall’altro durante il matrimonio" (I, II);
che con scritto 23 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di previdenza di __________ e __________, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio, il fondo di previdenza del marito e l'ammontare degli averi LPP del marito (II);
che, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi, tramite i rispettivi legali, e alla __________ Assicurazioni, in qualità di fondo di previdenza del marito, di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (III);
che __________, assistita dall’avv. __________, ha prodotto una dichiarazione dell’attuale datore di lavoro, __________, dalla quale si evince che sino al 31 dicembre 2001 l’interessata non è entrata a far parte della Cassa pensioni __________ per mancato raggiungimento dell’occupazione minima; per il resto __________ ha precisato di non essere mai stata in precedenza affiliata ad alcun fondo di previdenza LPP in costanza di matrimonio (V);
che, in data 1. novembre 2001, la __________ Fondazione LPP ha trasmesso al TCA l'estratto conto relativo alla prestazione d'uscita di __________, al 30 settembre 2001 ammontante a fr. 117'734.60 (contratto no. __________) rispettivamente a fr. 1'102.40 per quanto riguarda il contratto no. __________) (IV);
che, su espressa richiesta del TCA, in data 25 febbraio 2002 la __________ Fondazione LPP, ha nuovamente indicato l'ammontare della prestazione di libero passaggio di __________ al giorno della crescita in giudicato della sentenza di divorzio quantificandola in fr. 117'375.65 rispettivamente fr. 1'101.20 (XXVII);
che questa Corte ha chiesto alcuni chiarimenti al patrocinatore di __________ in merito a suoi eventuali precedenti datori di lavoro e relativi istituti di previdenza dal momento del matrimonio in poi e all’esistenza di eventuali altri averi di libero passaggio di spettanza dell’interessato (IX, XXI);
che l’avv. __________ ha dato seguito alle richieste con scritti del 17 dicembre 2001 e 28 febbraio 2002 (XII, XXVIII);
che il TCA ha chiesto ulteriori chiarimenti alla __________ Fondazione LPP nonché alla __________ e alla __________, precedenti istituti di previdenza del marito e ai suoi diversi precedenti datori di;
in data 24 aprile 2002 il TCA ha trasmesso alle parti l'intera documentazione assunta agli atti assegnando loro un termine di 10 giorni per presa di posizione (XLIII) ;
che con scritto del 25 aprile 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato che il capitale da trasferire alla ex moglie ammonta a fr. 59'418.50 (XLIV);
che dal canto suo, con scritto del 3 maggio 2002, il legale di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio del TCA (XLVI);
considerato, in diritto
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
" In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
la decisione sulle quote di ripartizione;
la data del matrimonio e la data del divorzio;
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia piu estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 10 giugno 1980 (I) e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
che il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
che nella fattispecie non è nota l’esistenza di un’eventuale prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio, né se il coniuge fosse realmente affiliato ad un istituto di previdenza, bensì unicamente che l’interessato è entrato a far parte della __________, Società di Assicurazioni sulla vita il 1 gennaio 1985 (XX, XXVI), che l'avere di libero passaggio qui accumulato – di fr. 7'963 - è stato trasferito alla __________ il 1. febbraio 1991 (XXV), che l’ulteriore avere di libero passaggio accumulato presso quest’ultimo istituto di previdenza (di fr. 84'778, XXV) è stato trasferito all’inizio del 1999 alla __________ (XIII, XXV, e allegati);
che l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
che in concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e dagli accertamenti esperiti pendente causa (VIII, IX, XII, XX, XXI, XXVIII, XXIX-XXXIX, XLV), non risulta che __________ fosse affiliato ad un fondo di previdenza al momento del matrimonio né che al momento del divorzio esistessero ulteriori averi di libero passaggio presso altri istituti previdenziali (cfr. l’art. 22 cpv. 2 LFLP);
che di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata durante il matrimonio e, quindi, con la prestazione d’uscita esistente a favore di __________ presso la __________ Fondazione LPP (cfr. STCA succitata; Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, p. 1621);
che la prestazione d'uscita di __________ è pari all'ammontare comunicato dalla __________ Fondazione LPP in data 25 febbraio 2002 (XXVII), al momento della crescita in giudicato del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr. 117'375.65 (polizza no. __________) oltre a fr. 1'101.20 (polizza no. __________) pari a complessivi fr. 118'476.85;
che di conseguenza, considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, pari per ognuno degli ex coniugi alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 59'238.40;
che a favore di __________, benchè il giudice del divorzio abbia stabilito il diritto al versamento di metà della prestazione di d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, non può essere accreditato nessun importo, non essendo quest'ultima affiliata a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio e del divorzio;
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
che dalle dichiarazioni del 13 novembre 2001 (V/1) e 17 aprile 2002 (XLII/1) dell’attuale suo datore di lavoro, __________, risulta che dal
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 118'476.85.
2.- E' fatto ordine alla __________ Fondazione LPP di versare alla Pensionskasse __________ a favore di __________ l'importo di fr. 59'238.40.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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