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Numero d'incarto:
34.2001.64
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00064
fc
Lugano
20 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 20 ottobre
2001 presentata da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
considerato
-
che con
petizione 20 ottobre 2001 __________, per il tramite del __________, ha
convenuto la __________, Ente di previdenza della __________ chiedendone in
sostanza la condanna al pagamento di una rendita d'invalidità della previdenza
professionale di importo superiore a quello riconosciutogli, protestando tasse,
spese e ripetibili (I);
-
che la
convenuta, con risposta del 6 novembre 2001, ha preso posizione sulle
argomentazioni di petizione confermando in sostanza la correttezza della
rendita erogata all'assicurato (III);
-
che le parti,
con scritti del 19 novembre 2001 rispettivamente 28 novembre 2001, si sono
riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (V,VII);
-
che il
TCA ha in seguito proceduto a diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo
all'attore alcune precisazioni (X, XI, XIII) e all'__________ diversi
chiarimenti e la produzione della documentazione relativa al rapporto
previdenziale con __________ (IX, XII, XIV, XV, XVI, XX, XXI); ha inoltre
acquisito agli atti l'incarto relativo all'assicurazione infortuni
dell'interessato (XX, XXI);
-
che le
relative risultanze sono state intimate alle parti con facoltà di presentare
osservazioni;
-
che
considerato come numerosi scritti del TCA fossero rimasti inevasi, in data 18
luglio 2002 la vicecancelliera ha nuovamente assegnato a __________, tramite il
proprio patrocinatore, un termine di cinque giorni per l'inoltro di una presa
di posizione (XXIV);
-
che con
scritto del 2 agosto 2002 __________, sempre tramite il , ha
comunicato la richiesta di ritiro dell'istanza nei confronti dell'
Assicurazioni, Ente di previdenza della __________ (XXV);
-
che con
scritto 20 agosto 2002 il rappresentante dell'attore - cui è stata trasmessa la
traduzione in lingua italiana della presa di posizione 7 gennaio 2002 della
__________ - ha confermato il ritiro della petizione (XXVI, XXVII);
-
che di
conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste
le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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