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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.55
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00055
fc
Lugano
9 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 novembre
2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
considerato che
-
con
petizione 16 novembre 2000, indirizzata alla Pretura di __________, la
__________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale
extraobbligatoria, __________, ha chiesto di condannare il __________ al
versamento di fr. 9'590.70, a titolo di contributi arretrati e spese, oltre a
interessi del 5% dal 1 gennaio 2000, come pure fr. 70 per la domanda
d'esecuzione no. __________rispettivamente di rigettare in via definitiva
l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di
__________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori (I);
-
che,
costatata la sua incompetenza a derimere la vertenza, con decreto 19 settembre
2001 il Pretore di __________ ha stralciato la causa dai ruoli della Pretura e
trasmesso la petizione 16 novembre 2000 al TCA (II);
-
che il
convenuto non è intervenuto in causa malgrado due termini fissati a questo
scopo dal TCA (III, IV);
-
che con
scritto del 20 marzo 2002 la Fondazione, in risposta ad alcuni quesiti postile
dal TCA, osservato come il calcolo dei contributi scaduti dovuti da __________
sia viziato da un errore e che il debito a suo carico sia pertanto notevolmente
inferiore e che oltretutto il convenuto "si è ritirato in Italia", ha
dichiarato di non ritenere più "il caso di continuare con il
procedimento" (XII);
-
che
l'attrice, su richiesta del TCA, ha confermato di rinunciare alla pretesa e di
ritirare la petizione presentata nei confronti di __________ con scritto del 26
marzo 2002 (XIII, XV);
-
che di
conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste
le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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