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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2001.54
Data decisione, Autorità: 14.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00054
RG/sc
Lugano 14 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 19 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Fondo di prev. per il personale della __________, rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
che __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ dal 1967 sino al 15 ottobre 1999;
che ai fini dell'attuazione della previdenza dei propri dipendenti la __________ è stata affiliata alla Fondazione di previdenza per il personale della __________ (di seguito: Fondazione) a far tempo dal dicembre 1967;
che nel corso del 1999 la __________ ha deciso di procedere alla liquidazione parziale del fondo di previdenza dei propri dipendenti affidandone il relativo progetto alla __________;
che con decisione 7 novembre 2000 pubblicata su Foglio ufficiale del __________ 2000, l'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP, Bellinzona ha approvato la liquidazione parziale del fondo al 31 dicembre 1995;
che con petizione 19 settembre 2001 __________, patrocinato dall'avv. __________, ha postulato dinanzi al TCA la condanna della Fondazione al versamento di una quota delle riserve liberate a seguito della sua liquidazione parziale;
che a sostegno della propria richiesta l'attore, premettendo di non aver avuto la possibilità di prendere conoscenza della menzionata decisione dell'Autorità di vigilanza, invoca in sostanza la violazione del principio d'uguaglianza nonché la lesione dei propri diritti acquisiti, essendo egli stato escluso dalla cerchia degli aventi diritto all'attribuzione individuale del patrimonio libero, che giusta l'approvato piano di ripartizione è stata segnatamente limitata ai dipendenti che hanno cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della __________ al più tardi il 31 dicembre 1995;
che con risposta di causa 12 novembre 2001 la convenuta, patrocinata dall'avv. __________, contestata anzitutto la competenza dello scrivente Tribunale a conoscere il merito della vertenza, la censura sollevata dall'attore essendo da far valere facendo uso dei rimedi previsti all'art. 74 LPP, e postula in ogni caso la reiezione nel merito della petizione;
che nel termine assegnato per la presentazione di eventuali altri mezzi probatori, con "replica" 3 dicembre 2001 l'attore ha confermato la propria domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione.
considerato in diritto
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2, DTF 122 V 323 consid. 2b con riferimenti);
che giusta l'art. 74 cpv. 2 lett. a LPP le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso. Contro le decisioni di detta Commissione è data la possibilità di ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 1995, in caso di liquidazione totale o parziale di un fondo, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di vigilanza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute e ne approva il relativo piano di ripartizione (prima del 1 gennaio 1995 l'esame e l'approvazione del piano di ripartizione incombeva parimenti all'autorità di vigilanza in virtù dei combinati artt. 62 cpv. 2 LPP, 84 cpv. 2, 85 e 86 CC);
che pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possono di conseguenza essere fatte valere unicamente nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza operata sulla base di un piano di ripartizione il cui esame e la cui approvazione competono all'autorità di vigilanza (SZS 1995 pag. 376, SZS 1985 pag. 198; Lang, Liquidation und Teilliquidation von Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetz, in: SZS 1994 pag. 133). In particolare, nell'ambito della procedura di liquidazione, l'autorità di vigilanza è, tra l'altro, tenuta a negare la propria approvazione nel caso in cui il piano di ripartizione deroghi al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. SZS 1985 pag. 221ss e 272ss; Riemer, Fragen der Teilliquidation von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, in: SZS 1999 pag. 347ss);
che pertanto il diritto (individuale o collettivo) all'attribuzione di fondi liberi può essere giudizialmente fatto valere unicamente tramite i rimedi di diritto cui all'art. 74 LPP ad esclusione di quelli previsti all'art. 73 LPP (SZS 1995 pag. 373ss; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1990-1994), in: SZS 1995 pag. 111; idem, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1995-1999), SZS 2000 pag. 318s; Stauffer, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, in: Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 82, 108-109; DTF 119 Ib 50; DTF 119 V 198);
che nella concreta evenienza in lite é il diritto individuale all'attribuzione di una quota dei fondi liberi a seguito della liquidazione parziale della Fondazione di previdenza per il personale della __________ al 31 dicembre 1995, approvata con decisione 7 novembre 2000 dell'autorità di vigilanza contro cui l'attore, per i motivi evocati in petizione, non ha fatto uso dei rimedi giuridici esperibili giusta l'art. 74 LPP;
che in simili circostanze, la pretesa attorea non potendo essere azionabile giusta l'art. 73 LPP, la petizione deve essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza ratione materiae;
che per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge di applicazione della LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita.
Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello stato;
Il tema della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, DTF 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA del 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 pag. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni cfr. DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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