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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.52
Data decisione, Autorità:
14.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00052
IR/sc
Lugano
14 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 12 settembre
2001 interposta da
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 12 settembre 2001
con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale
obbligatoria ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr.
2'427.70, oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001 e fr. 70 per spese d'esecuzione,
pari ai contributi dovuti per l'anno 2000, postulando altresì il rigetto
dell'opposizione interposta al PE n. __________del 23 maggio 2001 dell'UE di
__________ per fr. 2'427.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001;
vista la risposta di causa con cui il socio
gerente della __________ ha comunicato che:
" (…)
La __________ riconosce il debito nei
confronti della __________ Fondaz.coll.prev.prof. obbligatoria.
Il mancato pagamento dello stesso è dovuto
ai problemi finanziari che la società ha incontrato che hanno portato al
decreto di fallimento della Pretura di __________ mercoledì 5 dicembre 2001.
Mi permetto di fare presente che il sottoscritto è
stato l'unico dipendente della __________
Resto a completa disposizione per qualsiasi
altra informazione." (Doc. _)
considerato,
che
il riconoscimento della pretesa comunicato con la risposta di causa configura
atto di acquiescenza la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata
materiale;
pertanto
in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§
E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________ dell'UE di __________ per l’importo di
fr.
2'427.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001;
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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