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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.51
Data decisione, Autorità:
14.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00051
RG/sc
Lugano
14 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 11 settembre
2001 interposta da
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
Obbligatoria,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 11 settembre 2001
con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale
obbligatoria ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr.
1'136.20, oltre interessi al 5% dal 11 maggio 2001 e fr. 70 per spese
d'esecuzione, pari ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2000,
postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n.
__________del 21 maggio 2001 dell'UE di __________ per fr. 1'136.20 oltre
interessi al 5% dall'11 maggio 2001;
vista la risposta di causa con cui la
rappresentante della convenuta ha precisato che:
" ci
riferiamo alla pratica sopraccitata e alla vostra lettera del 30.11.2001 e a
nome del nostro cliente sopraccitato vi comunichiamo quanto segue:
· La società
citata a margine è in liquidazione.
· La
società non può far fronte ai suoi impegni. " (Doc. _)
visto il successivo scritto 12 dicembre
2001 con cui la convenuta ha comunicato che:
" Hiermit
anerkennt die __________ die Richtigkeit der Schuld gegenüber der __________
Fondz. über fr. 1'136.20." (Doc. _)
considerato,
che
il riconoscimento della pretesa da parte della convenuta di cui allo scritto 12
dicembre 2001 configura atto di acquiescenza la quale pone fine alla lite con
effetto di cosa giudicata materiale;
pertanto
in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§
E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________dell'UE di __________ per l’importo di fr. 1'136.20 oltre
interessi al 5% dall'11 maggio 2001;
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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