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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 43.1997.6
Data decisione, Autorità: 16.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 43.97.00006
dc/os
Lugano 16 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 dicembre 1997 interposto da
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 5 novembre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 29 dicembre 1997 della parte convenuta;
richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:
"Invitati a spiegare cosa sono i fr. 4'000.- chiesti in restituzione, l'avv. __________ precisa che si tratta di fr. 4'000.- versati come acconto, a seguito delle prime spese insorte dopo il reato. Visto che la domanda è stata respinta, di conseguenza è stata richiesta la restituzione di tale importo.
La somma di fr. 4'000.- per danni materiali secondo il DOS non deve essere pagata in quanto non è assumibile secondo questa legge, anche qualora si volesse ammettere che il caso rientra nei limiti di reddito.
L'avv. __________ sostiene che su questo punto la giurisprudenza è ancora in formazione e quindi non vi è ancora una risposta chiara.
Il signor __________ precisa che in realtà nei primi fr. 4'000.- sono anche contenute delle spese materiali che non possono comunque essere rimborsate.
Il Giudice delegato invita il signor __________ ad elencare i motivi per cui la richiesta di indennizzo è stata rifiutata. Egli risponde che sulla base dei dati forniti dal signor __________, all'inizio i limiti di reddito previsti dalla legge erano superati. Inoltre non vi erano prove dell'incapacità lavorativa. Successivamente con il ricorso sono stati prodotti certificati medici e altra documentazione finanziaria.
Il Giudice delegato con riferimento al reddito estremamente elevato fatto valere dall'assicurato al momento della domanda, egli precisa che si è trattato di un malinteso. Egli aveva iniziato la propria attività di tassista indipendente il 1° gennaio 1996. L'avv. __________ per questo precisa che vi è una difficoltà a stabilire il reddito reale del signor __________. Essa ricorda di aver allegato in sede ricorsuale il conto perdite e prodotti indicante un provente di fr. 34'637.50 (doc. _).
Il signor __________o precisa di essere stato aiutato dai genitori e dal fratello e di aver fatto pure capo all'assistenza del Canton Berna (che gli ha pagato due pigioni).
Le parti concordano nel calcolare i limiti di reddito prendendo in considerazione il reddito di
fr. 34'637.50 conseguiti nei primi 10 mesi e rapportato su un anno.
Questo dato verrà segnalato dal funzionario del DOS ai colleghi del settore PC per effettuare il calcolo dell'indennizzazione.
Per quel che riguarda gli aspetti medici, preso atto che da una parte il signor __________ si è presentato presso il medico soltanto nel corso del mese di maggio e che dall'altra parte secondo le indicazioni fornite dai responsabili del Canton Berna, tale medico pur non specialista psichiatrico sarebbe credibile in quanto ha molte esperienze con le vittime di reato, il Giudice delegato propone che i funzionari del DOS interpellino direttamente il medico per avere più approfondite indicazioni circa l'incapacità lavorativa fino a metà gennaio 1997.
Per il periodo successivo (che esula comunque dalla presente vertenza) il DOS è invitato in caso di ulteriori richieste ad effettuare prima di emettere la propria decisione i necessari accertamenti medici, se del caso richiedendo certificati da parte di psichiatri o eventualmente ordinando una perizia.
Per eventuali periodi di indennizzazione successivi ai due mesi e mezzi qui in questione, le parti concordano, e in questo senso l'avv. __________ s'impegna a che le Autorità di Berna inoltrino una nuova domanda, se del caso corredata da dati economici e medici solidi e attendibili, utilizzando anche i dati fiscali.
Il signor __________ svincola il medico dr. __________ dal segreto professionale.
Il Giudice delegato propone dunque la seguente soluzione transattiva:
i parametri economici vengono verificati sulla base del reddito indicato in sede ricorsuale;
gli aspetti medici (per i due mesi e mezzo in questione) verranno verificati dal DOS interpel- lando il medico dr. __________.
La richiesta di assistenza giudiziaria è accolta.
Su queste basi le parti accettano la soluzione transattiva per cui la causa viene stralciata dai ruoli."
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
la richiesta tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione agli interessati;
con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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