AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 43.1997.5
Data decisione, Autorità: 04.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 43.97.00005
DC/sc
Lugano 4 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 1997 di
__________, rappr. da: __________
contro
la decisione del 30 ottobre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali Segreteria generale, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 febbraio 1996 __________ è rimasta vittima di un tentativo di strangolamento da parte di __________.
Il 20 dicembre 1996 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale, trovandosi in presenza di un caso di applicazione dell'art. 10 CP (cfr. Doc. _).
L'11 giugno 1997 __________, tramite una patrocinatrice, ha chiesto una riparazione morale fondata sulla LAV di fr. 17'000.-- (fr. 20'000.-- - fr. 3000.-- già ottenuti dalla RC di __________).
In data 30 ottobre 1997 il DOS ha respinto la domanda rilevando:
" 1. il reato soprammenzionato è stato commesso il 5 febbraio 1996 e pertanto l'istanza è tempestiva;
l'autore dei reati sopraccitati è tuttora ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale, nullatenente ed al beneficio unicamente di una rendita AI di fr. 970.-- mensili;
a dipendenza dell'aggressione subito la signora __________ ha sofferto di una depressione ansiosa ed agitata;
l'istante ha chiesto un'indennizzo per torto morale che, ai sensi della LAV, può essere accordato indipendentemente dalla situazione finanziaria della vittima;
l'istante ha concluso un accordo bonale con la assicurazione RC dell'aggressore che ha risarcito le spese legali ed ha concesso un indennizzo per torto morale di fr. 3'000.--;
l'istante non ha fatto valere altre pretese nei confronti della RC, nè tantomeno ha iniziato una procedura di risarcimento civile nei confronti dell'autore dell'aggressione;
l'istante ha sottoscritto l'accordo con l'assicurazione RC ed ha pertanto riconosciuto implicitamente che l'ammontare versato quale indennizzo soddisfacesse le pretese della vittima nei confronti dell'autore del reato e della sua assicurazione."
(Doc. _).
1.2. Contro questa decisione __________ ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice postula il versamento di una riparazione morale di fr. 20'000.-- e rileva, in particolare:
" In data 5 febbraio 1996 la ricorrente è stata vittima di un aggressione. In piena notte il signor __________ è penetrato nel suo appartamento dopo aver sfondato la porta dell'abitazione e l'ha presa per il collo con il chiaro intento di ucciderla. Egli gridava infatti "tu sei la Madonna, io ti uccido".
Fortunatamente è intervenuto un vicino che ha evitato così che l'aggressione assumesse toni ancora più tragici.
La polizia ha quindi arrestato l'aggressore e chiesto alla Dr.ssa __________ di visitarlo. Quest'ultima ha poi disposto il suo ricovero coatto presso l'__________.
Nel frattempo la ricorrente veniva accompagnata all'Ospedale Regionale di __________ dove la Dr.ssa __________ le diagnosticava delle lesioni a suffusione al collo, desquamazione ed emorragie congiuntivali nonché escoriazioni ad entrambe le spalle e leggera disfonia.
(...)
I motivi addotti dal Dipartimento per giustificare la reiezione della domanda della ricorrente sembrano essere questi:
n il fatto che la ricorrente abbia concluso con l'assicurazione RC privata dell'aggressore un accordo tendente al risarcimento per torto morale per una cifra pari a fr. 3'000.-- ciò che, secondo il Dipartimento, equivarrebbe ad un implicito riconoscimento dell'adeguatezza della somma ricevuta al torto subito;
n Il fatto che la ricorrente non abbia fatto valere altre pretese nei confronti della RC nè tanto meno abbia iniziato una procedura di risarcimento civile nei confronti dell'aggressore. In altre parole, secondo il Dipartimento, il suo intervento è sussidiario nel senso che la vittima deve, in primis, rivolgersi al foro civile e solo in un secondo tempo allo Stato.
Ora, queste tesi non possono essere condivise.
In effetti, sebbene il titolo marginale dell'art. 14 LAV parli di "sussidiarietà delle prestazioni statali", questo non giustifica che la vittima debba obbligatoriamente e prioritariamente procedere al foro civile. E' quanto emerge della legge stessa.
In effetti, secondo il disposto di cui sopra, le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale devono essere dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale.
Se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché dei diritti di regresso di terzi.
Inoltre il Cantone può rinunciare a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
Quindi il termine sussidiario è da ricondurre alle prestazioni e non significa che la vittima avrebbe dovuto in primis far valere civilmente le sue pretese.
D'altronde una diversa interpretazione sarebbe contraria al senso stesso della legge che ha fra gli altri scopi anche quello di istituire una procedura semplice, rapida e gratuita volta ad ottenere la riparazione del torto morale (art. 1 LCAV).
Questa tesi trova conferma in una recente sentenza del Tribunale Federale (DTF 123 II 4 consid. 3b). Secondo l'Alta Corte "Das OHG will u.a. gerade verhindern, dass das Opfer zur Durchsetzung seiner Ansprüche einen an Kosten- und Beweislastrisiken reichen Zivilprozessa gegen den Täter Anstrengen muss. Zu diesem Zweck räumt es ihm den Entschädigungsanspruch gemäss Art. 11 ff. OHR gegenüber dem Staat ein, der in einem raschen, einfachen und kostlosen Verfharen durchgestzt werden kann. Darauf hat das Opfer ein primäres Recht. Dieser Anspruch ist nur insofern subsidiär (...), als sich das Opfer andere Leistungen, die es als Schadenersatz erhalten hat, anrechnen lassen muss, und Anschprüche, die ihm aufgrund der Straftat zustehen, im Umfang ihrer Leistung auf den Staat übergehen".
Quindi, il fatto che la ricorrente non abbia iniziato una procedura di risarcimento nei confronti dell'aggressore o di terze persone ê irrilevante e non può in alcun modo pregiudicare l'erogazione di indennità da parte dello Stato.
Anche il fatto che la ricorrente abbia concluso un accordo con la RC privata dell'aggressore non può essere d'impedimento al versamento delle indennità per torto morale. In effetti, la ricorrente si è rivolta a terzi in ossequio agli obblighi previsti all'art. 1 OAVI. Secondo questo disposto, la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autore del reato, assicurazioni ecc.).
Ora, che la ricorrente non possa ottenere nulla dall'aggressore e fuor di dubbio. In effetti questi ê ancora ricoverato presso la Clinica Psichiatrica di __________. Inoltre, a causa della sua instabilità psichica che è bene anteriore all'aggressione della ricorrente, è stato posto sotto tuteta. Dalla dichiarazione della sua tutrice risulta che è nullatenente e che riceve la sola rendita AI di fr. 970.-- al mese (doc. _).
Ma al di là della situazione economico-personale dell'aggressore (che di per sé già rende attendibile l'impossibilità di ottenere delle prestazioni), vi è un altro problema. In effetti l'aggressore, al momento della commissione dei reati, era totalmente irresponsabile ed incapace di discernimento. Manca quindi un presupposto fondamentale per ottenere delle indennità sulla base degli art. 41ss. CO. E' vero che, in via eccezionale, il giudice per motivi di equità può condannare anche una persona incapace di discernimento al risarcimento del danno da esso causato (art. 54 CO). Nella fattispecie però la condizione economico-personale dell'aggressore (che può ben essere definita disastrosa) esclude l'applicazione del principio di equità.
Pertanto, se la ricorrente, quand'anche non obbligata, avesse intentato causa nei confronti del suo aggressore, non avrebbe ottenuto nulla.
La ricorrente a questo punto non poteva che rivolgersi a terze persone al fine di ottenere una riparazione morale. Ma prima di rivolgersi allo Stato, ha comunque chiesto altrove. In particolare si è rivolta alla RC privata del suo aggressore ben conscia delle difficoltà che avrebbe incontrato. In effetti le assicurazioni per la responsabilità civile rispondono generalmente solo per i danni materiali e non per i danni morali causati dal loro assicurati. Inoltre, come ricordato poc'anzi, il loro assicurato al momento della commissione del reato era totalmente irresponsabile ed incapace di discernimento. Essendo esclusa la responsabilità del loro assicurato, è pure escluso un loro intervento.
Viste le premesse, trascinare l'assicurazione davanti ad un giudice civile sarebbe stato temerario e avrebbe avuto quale unico risultato quello di causare oneri supplementari.
La ricorrente ha quindi cercato di trovare con questa un accordo. Ma se la RC ha accettato di trattare non è certo perchè aveva obblighi legali (come accennato sopra), ma bensì lo ha fatto per ragioni di mera opportunità. In effetti quest'istituto assicura tutte le persone poste sotto tutela ufficiale.
Sta di fatto che la ricorrente non potrebbe in alcun modo ottenere altre prestazioni dalla RC, nè tramite trattative, nè tantomeno in via giudiziale.
Visto quanto sopra è arbitrario affermare che la stessa, accettando l'importo versato dalla RC, abbia implicitamente riconosciuto l'adeguatezza di tale somma al torto subito; semmai ha dovuto accontentarsi. D'altro canto, se così fosse, non avrebbe di certo chiesto l'intervento dello Stato.
L'integrale reiezione della domanda da parte del Dipartimento è pertanto ingiustificata. Questi avrebbe dovuto entrare nel merito e statuire sull'ammontare dell'indennità visto che, le premesse per la sua erogazione, sono date:
a) la ricorrente ha subito un'aggressione ed è quindi stata direttamente lesa nella sua integrità fisica e psichica. In qualità di vittima (art. 2 cpv. 1 LAV) è pertanto legittimata a rivolgersi allo Stato al fine di chiedere la riparazione del torto morale.
b) la domanda è stata introdotta nel termine di due anni previsti all'art. 16 cpv. 3 LAV ed era quindi tempestiva.
c) la ricorrente ha reso attendibile di non poter ottenere nulla o solo prestazioni insufficienti da terzi (art. 1 OAVI). A questo proposito ci si rimette al considerando precedente (no 8). Inoltre, i fr. 3'000.-- ricevuti dalla RC privata dell'aggressore (doc. : come evincesi dal documento l'assicurazione ha pure provveduto al saldo della nota d'onorario del sottoscritto legale) non possono essere considerati che insufficienti visto il torto subito. In effetti la ricorrente, in seguito al tentato omicidio, soffre di una depressione ansiosa e agitata e ben difficilmente si riprenderà in maniera totale e definitiva (doc. _.).
d) una riparazione per torto morale può essere accordata vittima indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze personali lo giustificano (art. 12 LAV).
Nella fattispecie la ricorrente ha subito un tentato omicidio; possiamo tranquillamente affermare che si è vista la morte in faccia. Ora, tentare di rubare ad una persona il bene proprio più importante ovvero la vita non può che essere qualificato come offesa grave. O bisogna addirittura morire per essere offesi gravemente? Inoltre, come precisato alla lettera b), la ricorrente soffre di una depressione ansiosa praticamente inguaribile.
Questo conduce alla costante paura del mondo esterno e quindi ad sensibile peggioramento della qualità di vita.
La ricorrente inoltre compirà quest'anno 60 anni. Negli anni passati ha sofferto di lunghe depressioni che l'hanno portata all'invalidità. Aver subito l'aggressione costituisce un ulteriore trauma, ben più grave per lei che per una persona giovane e meno fragile. Decisamente le sue condizioni personali sono assai precarie; se poi si tiene conto anche di quelle finanziarie la situazione si aggrava.
In effetti la ricorrente riceve delle rendite AI per un totale annuo di fr. 16'488.-- (doc. _). Inoltre beneficia delle prestazioni complementari; ciò significa che le rendite percepite dall'AI non coprono nemmeno il minimo vitale.
In conclusione possiamo affermare che le condizioni poste dalla LAV affinché la vittima possa chiedere la riparazione morale sono, nella fattispecie, date ed è quindi ha torto che il Dipartimento ha respinto la domanda della ricorrente.
Per quanto riguarda il suo ammontare la LAV non contiene nessuna disposizione particolare. In analogia con l'art. 4 OAVI si può comunque presumere che l'importo dovrà necessariamente essere compreso fr. 100'000.-- e fr. 500.--.
Nella fattispecie una riparazione morale per una somma di fr. 20'000.-- appare senz'altro giustificata vista la gravità dell'offesa subita e le circostanze personali della ricorrete. Tenuto conto dei fr. 3'000.-- già ricevuti, la domanda è stata limitata a complessivi fr. 17'000.--."
1.3. Nella sua risposta del 24 novembre 1997 il DOS osserva:
" Ad. 7 Contestato
L'art. 1 OAVI precisa chiaramente che "la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi".
Ciò non significa, ed in questo la motivazione della ricorrente non può essere contestata, che sia necessario iniziare una causa nei confronti dell'autore o della sua assicurazione, ma non significa neppure che si possa semplicemente introdurre una richiesta allo Stato ed attendere che questo si assuma ogni indennizzo.
La vittima, o chi la rappresenta deve fornire delle prove del fatto che i tentativi effettuati non hanno portato a risultati sufficienti.
Nel caso concreto la ricorrente ha sottoscritto un accordo d'indennizzo con l'assicurazione dell'aggressore, ma non ha reso attendibile di poter ottenere solo prestazioni insufficienti e di aver fatto il necessario in tal senso.
Ad. 8 Contestato
Non si nega che ottenere altre indennità da parte dell'aggressore o dalla sua assicurazione sia, in un caso come questo, difficile. Non vi è però nessuna prova che siano stati fatti, anche a livello di trattative, sforzi sufficienti.
Non è neppure provato che l'assicurazione abbia versato questa somma in via del tutto eccezionale e senza effettuare una valutazione effettiva di quale potesse essere il torto morale; questo anche alla luce del fato che un indennizzo di fr. 3'000.-- più il pagamento delle spese legali non appare per nulla una somma insufficiente a priori.
Ad. 9 Contestato
E' vero che le condizioni per l'ottenimento di un indennizzo esistono, ma è anche vero che questo non significhi automaticamente che l'indennizzo per torto morale debba essere concesso.
Non si deve infatti dimenticare che il Messaggio di accompagnamento alla LAV precisa, nel commento all'art. 11 (attuale art. 12), che "la riparazione morale non è un diritto".
Nella fattispecie poi la vittima ha già ottenuto un risarcimento e non si ritiene che un ulteriore somma sia giustificata.
La somma di fr. 20'000.-- richiesta non appare infatti motivata e giustificata.
Per quanto attiene alla valutazione del torto morale che avrebbe potuto essere concesso va tenuto presente che la signora _________ è stata vittima di un'aggressione, di un tentativo di omicidio ed ha subito alcune lesioni corporali.
Inoltre ha riportato alcune conseguenze psicologiche - attestate in maniera curiosa e discutibile da dottor __________, specializzato in medicina generale e non da uno specialista - che però con il passare del tempo si sarebbero ridimensionate.
In casi simili nel Canton Friborgo, l'autorità incaricata di decidere ha riconosciuto risarcimenti per importi che si aggirano attorno a fr. 3'000.--, che equivale a quanto la signora ha già ricevuto.
Inoltre l'analisi delle decisioni citate e raccolte in "Die Genugtuung, Schultess, III edizione, aprile 1996", conferma che la valutazione proposta dal Dipartimento non è eccessivamente restrittiva.
Si va infatti dai 2'000.-- franchi accordati nel Canton Zurigo quale risarcimento per essere stato minacciato di morte, al 5'000.-- franchi accordati nel Canton Zugo alla vittima di un tentativo di assassinio, maltrattata e pesantemente minacciata. In quest'ultimo caso la vittima ha però dovuto sottoporsi, a seguito dell'aggressione, ad una lunga terapia psichiatrica: nel nostro caso le conseguenze per la vittima, a quanto è dato sapere, non sono state altrettanto gravi.
Di conseguenza anche qualora questo lodevole Tribunale dovesse riconoscere il diritto della signora __________ all'ottenimento di un indennizzo, riteniamo che esso debba essere limitato a fr. 3'000.-- ottenuti dall'assicurazione dell'aggressore.
Per questi motivi si chiede che la decisione impugnata venga confermata.
Subordinatamente si chiede che l'ammontare del torto morale concesso alla signora __________ sia equivalente a quanto ottenuto dall'assicurazione dell'aggressore."
(Doc. _)
in diritto
2.1. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 in vigore dal 1° gennaio 1993, ha "lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti" (cfr. art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto consiste in:
a. consulenza;
b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo o riparazione morale.
(cfr. art. 1 cpv. 2 LAV).
L'art. 2 LAV (campo di applicazione) stabilisce al cpv. 1 che beneficia di aiuto "ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole".
L'art. 2 cpv. 2 LAV precisa che "il coniuge, i figli e i genitori della vittima nonché altre persone unite alla vittima da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne:
a. la consulenza (art. 4 e 4);
b. l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili (art. 8 e 9) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato;
c. l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11-17) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato".
La Sezione 3 della LAV ("Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale") prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
L'art. 9 LAV ("Pretese civili") stabilisce al cpv. 1 che "per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima".
Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).
In virtù dell'art. 9 cpv. 3 LAV "se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità".
Infine, secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.
2.2. La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV "la vittima di reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia".
Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.
Il cpv. 1 prevede che "la vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subito se il suo reddito non supera il triplo dell'importo limite fissato negli articoli da 2 a 4 della legge federale del 19 marzo 1965 su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). È determinante il reddito presumibile dopo il reato".
Il cpv. 2 dell'art. 12 LAV precisa invece che "una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino".
La giurisprudenza ha stabilito che quando le condizioni legali sono adempiute, esiste un vero e proprio diritto per la vittima ad ottenere la riparazione morale (cfr. DTF 121 II 369 consid 3c, pag. 373; DTF 122 II 211 consid. 1b, pag. 213).
Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LAV "l'indennità è fissata in funzione dell'entità del danno e del reddito della vittima.
Se il reddito non supera l'importo limite secondo la LPC, l'indennità copre integralmente il danno; se è superiore a questo importo, l'indennità è ridotta".
L'indennità può essere ridotta se la vittima, con comportamento colpevole ha contribuito in modo preponderante a creare o ad aggravare il danno (art. 13 cpv. 2 LAV).
L'art. 13 cpv. 3 LAV delega al Consiglio federale il compito di stabilire "l'ammontare minimo e massimo delle indennità" ed attribuisce all'esecutivo la competenza di "emanare altre prescrizioni relative al calcolo dell'indennità".
L'Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992, dopo aver precisato all'art. 1 che "la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autore del reato, assicurazioni, ecc.)", stabilisce all'art. 2 che:
" il reddito determinante (art. 12 cpv. 1 LAV) è calcolato giusta gli articoli 3, 3a e 4 capoverso 1 lettere a-c ed e della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), giusta le pertinenti disposizioni federali emanate a livello d'ordinanza nonché le rispettive disposizioni speciali dei Cantoni."
L'art. 3 OAVI ("calcolo dell'indennizzo") precisa al cpv. 1 che "se il reddito della vittima non supera il limite superiore semplice giusta la LPC (in seguito: limite superiore LPC), l'indennizzo copre integralmente il danno".
Secondo l'art. 3 cpv. 2 OAVI "se il reddito della vittima supera il triplo del limite superiore LPC (in seguito: limite massimo LAV), non è versato nessun indennizzo".
Infine, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 OAVI, "se il reddito della vittima è compreso tra il limite superiore LPC e il limite massimo LAV, l'indennizzo è calcolato come segue:
(reddito
indennizzo = danno - ––––––––––––––––––––––––––––––––
(limite massimo LAV - valore limite LPC)"
L'art. 4 OAVI prevede che l'indennizzo ammonta al massimo a 100'000 franchi (cpv. 1) e che non sono versati indennizzi inferiori a 500 franchi (cpv. 2).
L'art. 14 LAV ("sussidiarietà delle prestazioni statali") precisa al cpv. 1 che "le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo del reddito determinante (art. 12 cpv. 1)".
L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che "se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi".
Infine, secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
2.3. L'art. 16 LAV ("Procedura e perenzione") impone ai Cantoni di prevedere una procedura semplice, rapida e gratuita (cpv. 1; cfr. al proposito DTF 123 II 1, sulle condizioni alle quali è possibile sospendere la procedura di indennizzo, e DTF 123 II 429-430 sulle norme procedurali introdotte nel Canton Vaud).
L'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 16 cpv. 2 LAV).
La vittima deve presentare all'autorità le domande d'indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono (art. 16 cpv. 3 LAV).
Secondo l'art. 17 LAV i Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione, che ha pieno potere cognitivo.
Nel Canton Ticino, la legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dell'8 marzo 1995 stabilisce all'art. 2 cpv. 1 che "il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l'applicazione diretta".
Secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge cantonale, "la domanda di indennizzo per danni materiali o a riparazione del torto morale, va presentata dalla vittima al Dipartimento competente nei termini e alle condizioni previste dagli art. 11 e seguenti LAV".
La relativa decisione è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (art. 5 cpv. 2).
Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (sezione del Tribunale di Appello) in materia di assicurazioni sociali, del 6 aprile 1961 (art. 5 cpv. 3).
Il Regolamento di esecuzione della legge cantonale di applicazione e complemento della LAV dal 26 giugno 1996 prevede all'art. 6 che il Dipartimento delle opere sociali decide sulle domande di indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV (cpv. 1) e che per il calcolo esso fa capo all'Istituto delle assicurazioni sociali (cpv. 2).
L'art. 7 ("Procedura") stabilisce al cpv. 1 che "la domanda di indennizzo o di riparazione morale deve essere inoltrata dalla vittima, o dal suo rappresentante, per il tramite del Delegato che la trasmette con il suo preavviso, al Dipartimento delle opere sociali".
Quest'ultimo può acquisire liberamente tutte le informazioni che ritiene necessarie (art. 7 cpv. 2).
2.4. Nel caso concreto unico oggetto del contendere è l'ammontare della riparazione morale da accordare a __________ sulla base dell'art. 12 cpv. 2 LAV (cfr. consid. 2.2).
Il DOS ritiene che la vittima è stata già sufficientemente risarcita mediante i 3000 franchi accordatele dall'assicurazione RC dell'aggressore.
La ricorrente ritiene invece che, viste le circostanze del caso, sarebbe giustificata una riparazione morale di fr. 20'000.--. Essa chiede quindi allo Stato fr. 17'000.-- (fr. 20'000.-- - fr. 3000.--; cfr. art. 14 LAV).
In una sentenza del 20 dicembre 1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire, a proposito dell'art. 12 cpv. 2 LAV (cfr. consid. 2.1), che poiché la pretesa si riferisce a nozioni giuridiche indeterminate (n.d.r.: "quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino") essa dipende in larga misura - riguardo al principio e all'entità - dal potere di apprezzamento dell'autorità (cfr. DTF 121 II 373).
Il TF ha ricordato che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 LAV corrisponde in larga misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore dell'infrazione non vi provvede (cfr. art. 1 LAV).
Per determinare le condizioni alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF 121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).
Nel giudizio pubblicato in DTF 121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr. DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo dei criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a, DTF 112 II 133 consid. 3).
Il Tribunale federale ha inoltre precisato che se i limiti per l'indennizzo fissati all'art. 4 OAVI (cfr. consid. 2.1) si applicano per principio soltanto alle indennità per il danno materiale, il massimo (di franchi 100'000) stabilito dal Consiglio federale deve servire da linea direttrice anche per quel che riguarda la somma da attribuire a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 121 V 377).
Infine il Tribunale federale ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid. 5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100 % ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112 II 138 consid. 5b).
Il TF ha poi aggiunto che l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente, consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF 110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).
Nel caso che era chiamato a giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121 II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).
In una sentenza del 22 febbraio 1997 nella causa D., pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare che l'autorità cantonale di ricorso istituita sulla base dell'art. 17 LAV ha pieno potere cognitivo. Ciò significa che essa può controllare non solo le constatazioni di fatto e l'applicazione del diritto da parte dell'autorità amministrativa, ma anche l'opportunità della decisione impugnata; essa può, se del caso, sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, art. 17 N° 5). Il potere di libero esame non impedisce tuttavia all'autorità di ricorso di rispettare, per delle questioni di apprezzamento, un certo margine di manovra dell'amministrazione.
La riparazione morale indennizza un danno immateriale, in sè non misurabile in denaro. La sua ampiezza dipende dalla valutazione dei criteri che entrano in considerazione ed è una decisione di apprezzamento. Non vi è una sola decisione corretta, ma, entro certi limiti, una pluralità di adeguate soluzioni corrispondenti all'equità. L'autorità di ricorso può dunque accontentarsi di controllare il carattere appropriato della somma attribuita dall'amministrazione e - nella misura in cui essa è conforme all'equità - astenersi dal modificare la decisione impugnata anche se essa, se avesse dovuto decidere come prima istanza, non sarebbe forse arrivata alla stessa somma (...). Comunque il riserbo nel controllo non deve andare così lontano da fare in modo che l'autorità di ricorso intervenga solo in caso di un'illegale violazione del potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 II 212-213).
Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale ha confermato la somma di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da dei colpi sparati da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24 giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31 gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei dolori in caso di caricamento.
Il TFA ha quindi concluso che "angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren (jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997 nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).
In occasione di quella manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.
Rispondendo alle critiche del ricorrente, che si riteneva vittima di una disuguaglianza di trattamento, il TF ha in particolare rilevato:
" Entgegen der Auffasung des Beschwerdeführers liegt auch kein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 4 BV vor. C. erlitt nach den vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Festellungen der Justizdirektion eine Schussverletzung am linken Unterschenkel und leidet noch heute an belastungsabhängigen Beschwerden; seine Verletzung ist damit derjenigen des Beschwerdeführers durchaus vergleichbar.
Dagegen wurde der bei der Schiesserei getroffen Polizist am Kniegelenk schwer verletz. Schon aus diesem Grund ist es nicht rechtsungleich, ihm eine höhere Genugtuungsumme zuzusprechen".
(sentenza citata, consid. 4b, non pubblicato).
In una sentenza del 24 giugno 1997 nella causa Etat de Vaud contro T. pubblicata in DTF 123 II 425 il Tribunale federale ha stabilito che il Cantone non è legittimato a proporre un ricorso di diritto amministrativo contro una decisione cantonale fondata sulla LAV che lo obbliga a pagare un'indennità alla vittima di un reato (cfr. DTF 123 II 429-432).
Il Tribunale cantonale vodese aveva attribuito una riparazione morale di fr. 8000.-- ad un uomo che si era procurato gravi ustioni cercando di soccorrere un suo inquilino che aveva provocato un incendio per negligenza (cfr. DTF 123 II 426:
" Il est brûlé sur environ 30% de la surface corporelle. Hospitalisé une dizaine de jours, il souffre durant plusieurs mois des séquelles physiques de se blessures; il doit en outre suivre quelques séances de psychothérapie, se montre anxieux et prend aujourd'hui encore des tranquillisants. (...)
Par arrêt du 26 juin 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement; elle a admis partiellement l'action de T., déclarant l'Etat de Vaud débiteur de la somme de 8000 fr. T. avait rendu vraisemblable qu'il ne pouvait rien recevoir de tiers, notamment en raison de la situation financière de l'auteur de l'infraction. Les lésions dont il avait été victime constituaient une atteinte grave au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI (RS 312.5), et il convenait d'admettre que ces lésions étaient en relation de causalité adéquate avec l'infraction commise par M. Le Tribunal cantonal a également estimé que le comportement exemplaire de T. était une circostance particulière, au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI, qui justifiait l'allocation d'une réparation morale qu'il a fixée, ex aequo et bono, à 8'000 fr.").
In questa sentenza il Tribunale federale ha segnatamente ricordato che:
" s'agissant plus particulièrement des conditions d'octroi d'une somme à la victime a titre de réparation morale, l'art. 12 al. 2 LAVI pose un principe essentiel: une telle somme peut être versée à la victime indépendamment de son revenu «lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circostances particulières le justifient».
Après avoir écarté les systèmes de financement par des prélèvements obligatoires (primes et cotisations d'assurance), le Conseil fédéral a préféré une procédure d'indemnisation distincte fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat. Il a voulu montrer par là que l'indemnisation par l'Etat doit constituer une exception et qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (FF 1990 II 923). Le système d'indemnisation proposé prévoit que la victime dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil a droit à une indemnité (ATF 121 II 116 consid. Ib/bb). Jusqu'à un certain niveau de ressources considéré comme le minimum vital, il est prévu que l'indemnité couvre l'intégralité du dommage alors qu'au-delà de ce point, le degré de couverture diminue. Enfin, la faculté donnée à l'autorité - et, sur recours, au juge - d'allouer aux victimes une somme d'argent à titre de réparation morale, a été envisagée «pour atténuer les rigueurs de ce système», et «lorsque l'équité le commande» (FF 1990 II p. 924; DTF 123 II 430-431)."
2.5. Nel Canton Ticino, il TCA ha recentemente confermato la riparazione morale di fr. 10'000.-- accordata ad una vittima di una rapina, ottantenne, che ha in particolare perso l'uso permanente del braccio sinistro e che per questo fatto ha dovuto lasciare il proprio domicilio ed essere ricoverata in una casa per anziani (cfr. STCA del 17 febbraio 1997 nella causa A.B., inc. 43.97.1). Questo Tribunale si è fondato sulla giurisprudenza federale citata, oltre che su quella cantonale richiamata dal DOS nella risposta di causa relativa a quel ricorso (cfr. sentenza citata pag. 5:
" In Ticino siamo alle prime decisioni, ma in altri Cantoni l'istanza competente per la concessione di un'indennità è già attiva da qualche anno. A Ginevra, ad esempio, è stata concessa un'indennità per torto morale di 50'000 fr. ad una signora che è stata violentata ed ha assistito all'assassinio della madre. A Friborgo sono stati accordati fr. 40'000.-- ad una persona vittima di un tentato assassinio, stuprata, sequestrata e che ha subito lesioni corporali.
Sempre a Friborgo, nel corso di quest'anno, sono invece stati assegnati:
fr. 3'000.-- per un tentativo di omicidio con lesioni gravi;
fr. 3'500.-- per un altro tentativo di omicidio con lesioni gravi;
fr. 3'000.-- per un caso di rapina con lesioni gravi.
e ad altra giurisprudenza cantonale citata dalla dottrina (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., pag. 185-186 no. 20)."
Dal canto suo il DOS ha riconosciuto fr. 20'000.--, rispettivamente fr. 15'000.--, di riparazione morale a due sorelle minorenni vittime di reati di carattere sessuale da parte del loro padre (cfr. Inc. 43.97.3 e 43.97.4).
2.6. Nella presente fattispecie già sono state descritte le circostanze in cui __________ ha subito l'aggressione (cfr. consid. 1.2, vedi pure Doc. _ pag. 2:
" L'inquilina __________ veniva svegliata da voci e rumori provenienti dalle scale.
Alzatasi dal letto e nel tentativo di raggiungere il bagno improvvisamente si trovava di fronte il __________ che aveva appena sfondato letteralmente la porta d'entrata del suo appartamento. Spaventata la __________ riusciva a raggiungere la toilette chiudendo a chiave la porta, ma inutilmente in quanto l'emarginato abbatteva pure questa raggiungendo la donna. Subito le stringeva le mani al collo con la chiara intenzione di strangolarla. In questa fase il __________ gridava a squarciagola: tu se la mia Madonna, ti uccido. Immediatamente in soccorso della vittima interveniva l'inquilino __________ il quale ha dichiarato che la __________ era completamente in balia del denunciato e non riusciva più a difendersi. Nemmeno un forte pugno sferratogli dal __________ riusciva a far desistere il __________, a togliere la presa dal collo della donna. Solo in seguito ed impiegando una grande forza il __________ riusciva a liberare la __________ e quindi ad immobilizzare il __________ sino al sopraggiungere degli agenti di Polizia. __________ interrogato sui fatti ha dichiarato che grazie al suo intervento la situazione non ha avuto risvolti tragici, in quanto la __________ era completamente sopraffatta dal __________ e non era più in grado di difendersi. La vittima __________ veniva in seguito accompagnata presso l'ospedale regionale di __________ dove veniva visitata dalla Dr.ssa __________, di cui alleghiamo il relativo certificato medico, e quindi dimessa ancora in giornata con una terapia antidolorifica."
Gli effetti dell'aggressione, a più di un anno di distanza sono stati così enumerati dal medico curante dottor. __________ in un certificato del 27 marzo 1997:
" 1. Subito dopo l'aggressione del 5.2.1996 e per circa due mesi Lei è stata in uno shock psichico marcato da una grande ansietà, insicurezza, insonnia, inappetenza e nausea.
Da aprile ha diminuito l'ansietà, il sonno è migliorato. Sono apparsi dei stati di tensioni psichiche e muscolari e di agitazioni. Rimane l'insicurezza, l'inappetenza. Da febbraio a maggio 1996 ha perso 7 chili, da 52 a 45 chili.
Nel frattempo lo stato mentale ha ancora migliorato. Rimane però l'ansietà e l'insicurezza. Non riesce a camminare di sera o di notte da sola in strada. In presenza di un uomo sconosciuto rivede la situazione dell'aggressione.
Questo stato psichico rimarrà probabilmente in futuro perchè non riesce a cancellare l'aggressione subita."
(Doc. _).
Nell'evenienza concreta la gravità dell'offesa e le circostanze particolari giustificano l'attribuzione di una riparazione morale di una certa entità (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., pag. 183 nos 17-20), ciò che peraltro non è contestato oppure nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3).
Visti gli importi assegnati o confermati dal Tribunale federale, nei casi qui sopra esposti (cfr. consid. 2.4), e da Tribunali o altre autorità cantonali (cfr. consid. 2.5 e segnatamente i 15'000 franchi attribuiti nel Canton Zurigo ad una persona tenuta in ostaggio per più di 3 ore sotto la minaccia delle armi e maltrattata, cfr. plädoyer 6/94, pag. 59-60) il TCA, ritiene tutto ben considerato (in particolare la brutalità dell'aggressione e il rischio per __________ di perdere la vita oltre alle ripercussioni, a carattere duraturo, a livello psichico, dell'aggressione subita) che una riparazione morale di fr. 7000.-- sia equa. Poiché 3000 franchi sono già stati ottenuti dalla RC dell'aggressore, in virtù dell'art. 14 LAV, il Cantone verserà a __________ fr. 4000.--.
Per questi motivi
visti in particolare gli articoli 1, 2, 12 e 13 LAV, l'art. 5 della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e la legge di procedura per i ricorsi al TCA del 6 aprile 1961
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di conseguenza il DOS verserà una somma di fr. 4'000.-- a titolo di riparazione morale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Il Dipartimento Opere Sociali verserà fr. 800.-- alla ricorrente, a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione agli interessati.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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