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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 43.1997.3
Data decisione, Autorità: 16.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 43.97.00003/4
dc/os
Lugano 16 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 ottobre 1997 interposto da
__________,
rappr. da: __________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 settembre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 5 novembre 1997 della parte convenuta;
richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:
"L'avv. __________ precisa che la richiesta effettiva non è quella di ottenere oggi fr. 50'000.-, ma di lasciare aperta la possibilità che il Dipartimento intervenga qualora la cassa malati non dovesse coprire tutte le spese insorte per la psicoterapia legata agli effetti di questo reato. Questo oltre tutto al fine di evitare di incorrere nella perenzione.
L'avv. __________ precisa che anche se non è stato messo nel dispositivo, al punto 12.) della decisione si dice: "eventuali altre spese potranno essere riconosciute al momento in cui verranno prodotti i relativi giustificativi".
In concreto ciò significa che qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri fissati dalla legge, il Dipartimento verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione.
Il Giudice delegato, preso atto che le parti sono giunte alla soluzione transattiva appena esposta, procederà allo stralcio delle cause.
Ai fini dello stralcio della causa, il Giudice delegato propone quanto segue:
"per il momento non vengono assegnate prestazioni per la psicoterapia;
qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri della legge il Cantone verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione."
Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva.
Alla luce della documentazione contenuta negli atti, la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura davanti al TCA é accolta.
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
le richieste tendenti alla concessione dell'assistenza giudiziaria sono accolte;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione agli interessati;
con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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