AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 43.1997.1
Data decisione, Autorità: 18.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 43.97.00001
DC/sc
Lugano 18 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 1997 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 settembre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali Segreteria generale, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1915, in data 22 ottobre 1995 è stata vittima di una rapina aggravata ad opera di __________. Essa è stata spinta alle spalle e fatta cadere a terra.
L'autore della rapina si è gettato sopra di lei e le ha sottratto con la forza la borsetta ed un sacchetto di plastica che teneva con sè, procurandole le seguenti lesioni:
frattura dislocata dell'omero sinistro con lesione dell'arteria succlavia;
ematoma periorbitale dell'occhio sinistro;
emorragia sottocongiuntivale a sinistra;
contusioni alle ginocchia.
In occasione dell'aggressione __________ ha provocato alla vittima, per negligenza, una lesione grave, in particolare producendole la perdita d'uso permanente del braccio sinistro.
Per questi e per altri reati __________ è stato condannato il 14 maggio 1996 dal Presidente della Corte di Assise correzionali di Lugano alla pena di 2 anni e 9 mesi di detenzione.
Il giudice ha pure condannato __________ a versare alla parte civile __________ d l'importo di fr. 202'076.35, così composto:
fr. 676.35 danni materiali;
fr. 134'900.-- spese di ricovero e degenza;
fr. 50'000.-- torto morale;
fr. 16'500.-- spese e ripetibili (cfr. Doc. _).
1.2. Il 13 giugno 1996 il patrocinatore di __________ ha inoltrato una richiesta di risarcimento sulla base della LAV per complessivi fr. 202'076.35 (cfr. Doc. _).
1.3. Con decisione del 12 settembre 1997 il Dipartimento delle opere sociali (in seguito: DOS) ha parzialmente accolto l'istanza di __________, accordandole un'indennità di riparazione morale di fr. 10'000.--, rilevando:
" 1. i reati menzionati sono stati commessi il 22 ottobre 1995 e pertanto l'istanza è tempestiva;
l'autore dei reati sopraccitati è tuttora in carcere, nullatenente e privo di ogni reddito;
a dipendenza della violenza subita l'istante soffre di una menomazione permanente, non è più autosufficiente e ha dovuto essere collocata nell'Istituto per anziani "__________";
l'istante ha un reddito imponibile (1995-1996) di fr. 65'531.--, e quindi supera il limite di reddito, di fr. 49'800.-- stabilito in base all'art. 12 cpv. 1 LAV, per l'ottenimento di un indennizzo;
la gravità dell'offesa, le menomazioni subite dalla vittima e le ripercussioni sulla qualità di vita giustificano la concessione di una riparazione morale che, per il carattere sussidiario di questa prestazione e l'età della vittima, deve essere fissata, indipendentemente dalla decisione non motivata della corte d'assise, in fr. 10'000.-- (art. 12 cpv. 2 LAV);"
(Doc. _)
1.4. Contro questa decisione il patrocinatore di __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la concessione di un'indennità di riparazione del torto morale di fr. 50'000.--.
Egli ha innanzitutto così descritto le attuali condizioni della sua assistita:
" __________ veniva ricoverata all'Ospedale __________ con varie emorragie ed ematomi, ed in particolare una frattura sottocapitale dell'omero sinistro con lesione dell'arteria succlavia e grave trauma del plesso brachiale. Essa da allora è rimasta degente dapprima in Ospedale, poi in più cliniche e infine alla Casa per Anziani "__________" di __________. A causa delle lesioni riportate, purtroppo permanenti (il braccio sinistro è completamente paralizzato), essa non è infatti più in grado di condurre quella vita autosufficiente che invece prima tranquillamente aveva.
Tale fatto le ha pure causato un (comprensibile) stato depressivo, attestato medicalmente.
L'avv. __________ ha poi sottolineato quanto segue:
" __________ non contesta il fatto che il DOS le abbia negato sia il risarcimento dei danni materiali, che quello per danni corporali e perfino quello per le spese e le ripetibili. Essa comprende i limiti di legge vigenti relativamente al reddito. La materia del contendere è quindi limitata al torto morale.
Secondo l'art. 12 cpv. 2 LAV una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustificano.
Per quanto attiene al torto morale il reddito della vittima è quindi del tutto ininfluente.
Nella fattispecie l'autorità adita si trova quindi a dovere unicamente applicare il dispositivo di una sentenza cresciuta in giudicato, per quanto attiene al torto morale. Il Giudice penale ha in effetti già stabilito l'ammontare del risarcimento e le sue ragioni: non v'è quindi più spazio per una valutazione dell'autorità amministrativa; d'altronde la LAV esplicitamente non concede tale spazio, escludendo la dipendenza dal reddito per il risarcimento per torto morale.
Altrettanto esplicitamente la LAV si riserva invece di diminuire un risarcimento (già decretato giudizialmente) per le altre poste di danno, ciò che rafforza - e contrario - quanto sopra esposto.
D'altronde il Messaggio accompagnante il testo di legge sottoposto alle Camere Federali, a pagina 16-17, esplicitamente prevede che gli elementi di danno sono appurati nella sentenza penale e, solo ove essa manchi, dall'autorità amministrativa (con sue apposite indagini).
Ciò indirettamente contribuisce a rafforzare la tesi per la quale l'autorità amministrativa applica le risultanze delle decisioni del potere giudiziario, con l'unico limite (che non concerne però la fattispecie, che attiene al torto morale) del reddito massimo per il risarcimento dei danni corporali e materiali.
Ma vi è di più. Se anche si volesse riconoscere all'autorità amministrativa il potere di contraddire una sentenza cresciuta in giudicato (ciò che si contesta), la decisione impugnata sarebbe comunque illegale. Il citato messaggio, in effetti, al commento all'art. 12 cpv. 2 (pag. 30), spiega che la riparazione morale deve permettere d'attenuare certi rigori risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative all'indennizzo, in particolare per quanto concerne il limite superiore del reddito.
E proprio nella fattispecie la vittima, raggiungendo i limiti superiori di reddito, si ritrova con un indennizzo di fr. 152'076.35 che non può esserle risarcito.
A maggior ragione l'importo riconosciutole per torto morale deve quindi essere integralmente versato.
Si aggiunga a quanto sopra esposto che il citato passaggio (pagina 30) addirittura afferma che l'ammontare della somma concessa a titolo di riparazione morale (art. 4 cpv. 1 OAVI: fr. 100'000.--), non è limitato, pur se l'indicato importo può essere comunque indicativo. Ciò significa che indennizzi per torto morale possono superare fr. 100'000.-- e (come visto in precedenza) non sono limitati dal reddito della vittima.
In ogni caso, e comunque, nella fattispecie non può non essere riconosciuta la grave sofferenza psicofisica patita da ___________. La sua vita è cambiata dopo la rapina subita. Essa non ha più potuto fare ritorno alla propria casa, si è vista costretta a farsi ricoverare in un istituto nel quale si deprime giornalmente, stroncata da tutte quelle amicizie che una cittadina luganese da sempre vissuta in città abbisogna (e in precedenza coltivava regolarmente).
Lo stato depressivo è stato, tra l'altro, medicalmente attestato dal dottor __________, medico legale.
Pure lo stato fisico è toccante: la vittima vive dal giorno del crimine con il braccio sinistro laconicamente inerme e immobile, piegato ad angolo retto e sostenuto da una benda (come se fosse rotto).
Ben si giustifica dunque un risarcimento per torto morale di fr. 50'000.--, considerando che tutti gli altri requisiti non sono in discussione, perchè sono stati accertati nella decisione impugnata.
A scanso di equivoci, si fa presente in conclusione che se è vero che la decisione della Corte d'Assise non è motivata (come rileva la decisione del DOS), è unicamente perchè le pretese di parte civile sono apparse talmente ben fondate da essere integralmente accolte dal giudice senza contestazione, così che le parti hanno liberato il Giudice dall'obbligo di motivare.
Appare ora poco corretto che ciò sia menzionato nella decisione del DOS, quasi come se da ciò potesse esservi conseguenza alcuna per chichessia.
Altrimenti si dovrebbe dedurre che è opportuno obbligare il Giudice a motivare sempre le proprie sentenze, vanificando così la recente modifica del CPPT intesa proprio a sgravare il Giudice penale dall'onere di motivare circostanzialmente."
1.5. Nella sua risposta del 28 ottobre 1997 il DOS propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:
" Non corrisponde alla realtà l'affermazione secondo la quale il Dipartimento avrebbe dovuto limitarsi ad applicare il dispositivo di una sentenza cresciuta in giudicato per quanto attiene al torto morale e che non vi sia spazio per una valutazione da parte dell'autorità.
La LAV, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non esclude in nessun modo la possibilità di una valutazione indipendente della situazione e non esclude neppure che si possa giungere a conclusioni differenti da quelle del giudice penale.
Il fatto di non legare la concessione del torto morale al reddito, contrariamene a quanto previsto per l'indennizzo dei danni, non ha altro significato oltre a quello di permettere la concessione di un'indennità per torto morale pure a coloro che non possono ricevere un'indennità per i danni subiti.
Il tentativo di dedurre dalla norma in questione ulteriori interpretazioni, in particolare quello proposta dalla ricorrente, non poggia su alcun elemento oggettivo.
Da nessuna parte risulta infatti l'obbligo di riconoscere un torto morale qualora non si possa concedere un'indennità! Il margine d'apprezzamento dell'autorità preposta è stato lasciato volutamente ampio.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il Messaggio non dice affatto che gli elementi del danno sono appurati dalla sentenza penale. Il Messaggio si limita ad affermare che, affinché esista la condizione di vittima, devono essere "dati gli elementi obiettivi costitutivi di un reato. La loro esistenza dovrà essere appurata da una sentenza penale o, ove questa manchi, dall'autorità incaricata di giudicare sulle domande d'indennizzo o di riparazione morale, autorità che in questo caso dovrà essa stessa procedere alle indagini necessarie".
Gli "elementi obiettivi costitutivi del reato" non sono evidentemente "gli elementi del danno".
La tesi della ricorrente non ha quindi alcun fondamento.
Non bisogna infatti dimenticare che la LAVI è una legge federale e che i risarcimenti sono pagati dallo Stato. In quest'ottica bisognerà quindi essere piuttosto prudenti nell'assegnare le indennità; tenendo pure presente l'art. 4 Cost. fed.: si dovrà fare in modo che l'applicazione della LAV sull'intero territorio nazionale sia il più possibile uniforme.
In Ticino siamo alle prime decisioni, ma in altri Cantoni l'istanza competente per la concessione di un'indennità è già attiva da qualche anno. A Ginevra, ad esempio, è stata concessa un'indennità per torto morale di 50'000 fr. ad una signora che è stata violentata ed ha assistito all'assassinio della madre. A Friborgo sono stati accordati fr. 40'000.-- ad una persona vittima di un tentato assassinio, stuprata, sequestrata e che ha subito lesioni corporali.
Sempre a __________, nel corso di quest'anno, sono invece stati assegnati:
fr. 3'000.-- per un tentativo di omicidio con lesioni gravi;
fr. 3'500.-- per un altro tentativo di omicidio con lesioni gravi;
fr. 3'000.-- per un caso di rapina con lesioni gravi.
Del resto, come ricordato nel ricorso, il giudice penale ha accordato l'indennità di fr. 50'000.-- senza motivare la propria decisione.
Tutto ciò è chiaramente comprensibile poiché l'imputato era nullatenente, senza prospettive a corto termine e di conseguenza non vi è stata da parte sua nessuna resistenza alla richiesta della ricorrente.
Conclusione
Evidentemente l'applicazione della LAVI muove i suoi primi passi per cui dottrina e giurisprudenza non permettono ancora di formarsi in quadro completo ed applicabile all'intero paese.
A livello federale sono state elaborate ed inviate per consultazione una serie di direttive che hanno quale scopo proprio l'armonizzazione della pratica, e questo in ragione di quanto precedentemente sottolineato rispetto all'art. 4 Cost. fed..
In queste direttive, che non sono vincolanti e per la verità nemmeno ancora in vigore, vi sono un paio di punti che possono però aiutarci a chiarire il problema che ci interessa.
In particolare il punto 4.2.1.2.1 prevede:
" En présence d'un jugement où le versement d'une indemnisation / réparation morale a déjà été prononcé, l'autorité competente examine une fois encore de manière indépendente si les conditions pour l'octroi d'une indeminisation/réparation morale sont biens remplies, elle ne s'écarte cependant pas sans nécessité de la somme d'indemnisation ou de réparation morale attribuée par le tribunal".
Ad ancora il punto 4.2.1.2.2:
" Dans les cas où le tribunal octroie l'indeminisation / réparation tort moral en se fondant sur la seule reconnaissance par l'auteur de l'infraction des revendications ainsi formulées et ne donne pas d'autres motifs pour le montant ainsi fixé, l'autorité compétente est tenue de fixer 13/réparation morale indépendamment du jugement".
Si può quindi dedurre che non esista un obbligo automatico all'applicazione della decisione del tribunale penale, soprattutto, come nel caso che ci impegna, qualora il Giudice non abbia fornito alcuna motivazione."
(Doc. _)
1.6. Il 3 novembre 1997 il patrocinatore di __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
" Ribadisco, come già scritto nel ricorso (punto 14) che la sentenza non è motivata unicamente perchè i patrocinatori delle parti, nello spirito di collaborazione con la giustizia che li deve animare, hanno rinunciato a chiedere dette motivazioni, conformemente al nuovo Codice di Procedura penale, per non caricare inutilmente il Tribunale. Se (ma è assurdo!) ciò pesasse nella presente procedura, la conseguenza sarebbe che in sede penale ci si troverebbe confrontati con l'obbligo di fare redigere ai Giudici delle sentenze motivate a solo scopo cautelativo di fronte al TCA, nell'ottica dell'applicazione della LAV.
Con buona pace della recente riforma del CPPT e della collaborazione tra i vari Tribunali." (Doc. _).
in diritto
2.1. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 in vigore dal 1° gennaio 1993, ha "lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti" (cfr. art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto consiste in:
a. consulenza;
b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo o riparazione morale.
(cfr. art. 1 cpv. 2 LAV).
L'art. 2 LAV (campo di applicazione) stabilisce al cpv. 1 che beneficia di aiuto "ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole".
L'art. 2 cpv. 2 LAV precisa che "il coniuge, i figli e i genitori della vittima nonché altre persone unite alla vittima da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne:
a. la consulenza (art. 4 e 4);
b. l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili (art. 8 e 9) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato;
c. l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11-17) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato".
La Sezione 3 della LAV ("Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale") prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
L'art. 9 LAV ("Pretese civili") stabilisce al cpv. 1 che "per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima".
Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).
In virtù dell'art. 9 cpv. 3 LAV "se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità".
Infine, secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.
2.2. La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV "la vittima di reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia".
Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.
Il cpv. 1 prevede che "la vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subito se il suo reddito non supera il triplo dell'importo limite fissato negli articoli da 2 a 4 della legge federale del 19 marzo 1965 su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). È determinante il reddito presumibile dopo il reato".
Il cpv. 2 dell'art. 12 LAV precisa invece che "una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino".
La giurisprudenza ha stabilito che quando le condizioni legali sono adempiute, esiste un vero e proprio diritto per la vittima ad ottenere la riparazione morale (cfr. DTF 121 II 369 consid 3c, pag. 373; DTF 122 II 211 consid. 1b, pag. 213).
Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LAV "l'indennità è fissata in funzione dell'entità del danno e del reddito della vittima.
Se il reddito non supera l'importo limite secondo la LPC, l'indennità copre integralmente il danno; se è superiore a questo importo, l'indennità è ridotta".
L'indennità può essere ridotta se la vittima, con comportamento colpevole ha contribuito in modo preponderante a creare o ad aggravare il danno (art. 13 cpv. 2 LAV).
L'art. 13 cpv. 3 LAV delega al Consiglio federale il compito di stabilire "l'ammontare minimo e massimo delle indennità" ed attribuisce all'esecutivo la competenza di "emanare altre prescrizioni relative al calcolo dell'indennità".
L'Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992, dopo aver precisato all'art. 1 che "la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autore del reato, assicurazioni, ecc.)", stabilisce all'art. 2 che:
" il reddito determinante (art. 12 cpv. 1 LAV) è calcolato giusta gli articoli 3, 3a e 4 capoverso 1 lettere a-c ed e della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), giusta le pertinenti disposizioni federali emanate a livello d'ordinanza nonché le rispettive disposizioni speciali dei Cantoni."
L'art. 3 OAVI ("calcolo dell'indennizzo") precisa al cpv. 1 che "se il reddito della vittima non supera il limite superiore semplice giusta la LPC (in seguito: limite superiore LPC), l'indennizzo copre integralmente il danno".
Secondo l'art. 3 cpv. 2 OAVI "se il reddito della vittima supera il triplo del limite superiore LPC (in seguito: limite massimo LAV), non è versato nessun indennizzo".
Infine, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 OAVI, "se il reddito della vittima è compreso tra il limite superiore LPC e il limite massimo LAV, l'indennizzo è calcolato come segue:
(reddito
indennizzo = danno - ––––––––––––––––––––––––––––––––
(limite massimo LAV - valore limite LPC) "
L'art. 4 OAVI prevede che l'indennizzo ammonta al massimo a 100'000 franchi (cpv. 1) e che non sono versati indennizzi inferiori a 500 franchi (cpv. 2).
L'art. 14 LAV ("sussidiarietà delle prestazioni statali") precisa al cpv. 1 che "le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo del reddito determinante (art. 12 cpv. 1)".
L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che "se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi".
Infine, secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
2.3. L'art. 16 LAV ("Procedura e perenzione") impone ai Cantoni di prevedere una procedura semplice, rapida e gratuita (cpv. 1; cfr. al proposito DTF 123 II 1, sulle condizioni alle quali è possibile sospendere la procedura di indennizzo, e DTF 123 II 429-430 sulle norme procedurali introdotte nel Canton Vaud).
L'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 16 cpv. 2 LAV).
La vittima deve presentare all'autorità le domande d'indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono (art. 16 cpv. 3 LAV).
Secondo l'art. 17 LAV i Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione, che ha pieno potere cognitivo.
Nel Canton Ticino, la legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dell'8 marzo 1995 stabilisce all'art. 2 cpv. 1 che "il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l'applicazione diretta".
Secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge cantonale, "la domanda di indennizzo per danni materiali o a riparazione del torto morale, va presentata dalla vittima al Dipartimento competente nei termini e alle condizioni previste dagli art. 11 e seguenti LAV".
La relativa decisione è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (art. 5 cpv. 2).
Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (sezione del Tribunale di Appello) in materia di assicurazioni sociali, del 6 aprile 1961 (art. 5 cpv. 3).
Il Regolamento di esecuzione della legge cantonale di applicazione e complemento della LAV dal 26 giugno 1996 prevede all'art. 6 che il Dipartimento delle opere sociali decide sulle domande di indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV (cpv. 1) e che per il calcolo esso fa capo all'Istituto delle assicurazioni sociali (cpv. 2).
L'art. 7 ("Procedura") stabilisce al cpv. 1 che "la domanda di indennizzo o di riparazione morale deve essere inoltrata dalla vittima, o dal suo rappresentante, per il tramite del Delegato che la trasmette con il suo preavviso, al Dipartimento delle opere sociali".
Quest'ultimo può acquisire liberamente tutte le informazioni che ritiene necessarie (art. 7 cpv. 2).
2.4. Nella presente fattispecie unico oggetto del contendere è l'ammontare della riparazione morale da accordare a _____________ sulla base dell'art. 12 cpv. 2 LAV (cfr. consid. 2.2).
Il DOS ritiene che la gravità dell'offesa, le menomazioni subite dalla vittima e le ripercussioni sulla qualità di vita giustifichino un indennizzo di 10'000 franchi.
__________ chiede invece un indennizzo di 50'000 franchi, pari all'indennizzo per torto morale riconosciuto dal giudice penale alla parte civile (cfr. Doc. _, pag. 7).
In una sentenza del 20 dicembre 1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire, a proposito dell'art. 12 cpv. 2 LAV (cfr. consid. 2.1), che poiché la pretesa si riferisce a nozioni giuridiche indeterminate (n.d.r.: "quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino") essa dipende in larga misura - riguardo al principio e all'entità - dal potere di apprezzamento dell'autorità (cfr. DTF 121 II 373).
Il TF ha ricordato che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 LAV corrisponde in larga misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore dell'infrazione non vi provvede (cfr. art. 1 LAV).
Per determinare le condizioni alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF 121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).
Nel giudizio pubblicato in DTF 121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr. DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo dei criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a, DTF 112 II 133 consid. 3).
Il Tribunale federale ha inoltre precisato che se i limiti per l'indennizzo fissati all'art. 4 OAVI (cfr. consid. 2.1) si applicano per principio soltanto alle indennità per il danno materiale, il massimo (di franchi 100'000) stabilito dal Consiglio federale deve servire da linea direttrice anche per quel che riguarda la somma da attribuire a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 121 V 377).
Infine il Tribunale federale ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid. 5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100 % ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112 II 138 consid. 5b).
Il TF ha poi aggiunto che l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente, consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF 110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).
Nel caso che era chiamato a giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121 II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).
In una sentenza del 22 febbraio 1997 nella causa D., pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare che l'autorità cantonale di ricorso istituita sulla base dell'art. 17 LAV ha pieno potere cognitivo. Ciò significa che essa può controllare non solo le constatazioni di fatto e l'applicazione del diritto da parte dell'autorità amministrativa, ma anche l'opportunità della decisione impugnata; essa può, se del caso, sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, art. 17 N° 5). Il potere di libero esame non impedisce tuttavia all'autorità di ricorso di rispettare, per delle questioni di apprezzamento, un certo margine di manovra dell'amministrazione.
La riparazione morale indennizza un danno immateriale, in sè non misurabile in denaro. La sua ampiezza dipende dalla valutazione dei criteri che entrano in considerazione ed è una decisione di apprezzamento. Non vi è una sola decisione corretta, ma, entro certi limiti, una pluralità di adeguate soluzioni corrispondenti all'equità. L'autorità di ricorso può dunque accontentarsi di controllare il carattere appropriato della somma attribuita dall'amministrazione e - nella misura in cui essa è conforme all'equità - astenersi dal modificare la decisione impugnata anche se essa, se avesse dovuto decidere come prima istanza, non sarebbe forse arrivata alla stessa somma (...). Comunque il riserbo nel controllo non deve andare così lontano da fare in modo che l'autorità di ricorso intervenga solo in caso di un'illegale violazione del potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 II 212-213).
Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale ha confermato la somma di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da dei colpi sparati da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24 giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31 gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei dolori in caso di caricamento.
Il TFA ha quindi concluso che "angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren (jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997 nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).
In occasione di quella manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.
Rispondendo alle critiche del ricorrente, che si riteneva vittima di una disuguaglianza di trattamento, il TF ha in particolare rilevato:
" Entgegen der Auffasung des Beschwerdeführers liegt auch kein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 4 BV vor. C. erlitt nach den vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Festellungen der Justizdirektion eine Schussverletzung am linken Unterschenkel und leidet noch heute an belastungsabhängigen Beschwerden; seine Verletzung ist damit derjenigen des Beschwerdeführers durchaus vergleichbar.
Dagegen wurde der bei der Schiesserei getroffen Polizist am Kniegelenk schwer verletz. Schon aus diesem Grund ist es nicht rechtsungleich, ihm eine höhere Genugtuungsumme zuzusprechen".
(sentenza citata, consid. 4b, non pubblicato).
In una sentenza del 24 giugno 1997 nella causa Etat de Vaud contro T. pubblicata in DTF 123 II 425 il Tribunale federale ha stabilito che il Cantone non è legittimato a proporre un ricorso di diritto amministrativo contro una decisione cantonale fondata sulla LAV che lo obbliga a pagare un'indennità alla vittima di un reato (cfr. DTF 123 II 429-432).
Il Tribunale cantonale vodese aveva attribuito una riparazione morale di fr. 8000.-- ad un assicurato che si era procurato gravi ustioni cercando di soccorrere un suo inquilino che aveva provocato un incendio per negligenza (cfr. DTF 123 II 426:
" Il est brûlé sur environ 30% de la surface corporelle. Hospitalisé une dizaine de jours, il souffre durant plusieurs mois des séquelles physiques de se blessures; il doit en outre suivre quelques séances de psychothérapie, se montre anxieux et prend aujourd'hui encore des tranquillisants. (...)
Par arrêt du 26 juin 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement; elle a admis partiellement l'action de T., déclarant l'Etat de Vaud débiteur de la somme de 8000 fr. T. avait rendu vraisemblable qu'il ne pouvait rien recevoir de tiers, notamment en raison de la situation financière de l'auteur de l'infraction. Les lésions dont il avait été victime constituaient une atteinte grave au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI (RS 312.5), et il convenait d'admettre que ces lésions étaient en relation de causalité adéquate avec l'infraction commise par M. Le Tribunal cantonal a également estimé que le comportement exemplaire de T. était une circostance particulière, au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI, qui justifiait l'allocation d'une réparation morale qu'il a fixée, ex aequo et bono, à 8'000 fr.").
In questa sentenza il Tribunale federale ha segnatamente ricordato che:
" s'agissant plus particulièrement des conditions d'octroi d'une somme à la victime a titre de réparation morale, l'art. 12 al. 2 LAVI pose un principe essentiel: une telle somme peut être versée à la victime indépendamment de son revenu «lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circostances particulières le justifient».
Après avoir écarté les systèmes de financement par des prélèvements obligatoires (primes et cotisations d'assurance), le Conseil fédéral a préféré une procédure d'indemnisation distincte fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat. Il a voulu montrer par là que l'indemnisation par l'Etat doit constituer une exception et qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (FF 1990 II 923). Le système d'indemnisation proposé prévoit que la victime dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil a droit à une indemnité (ATF 121 II 116 consid. Ib/bb). Jusqu'à un certain niveau de ressources considéré comme le minimum vital, il est prévu que l'indemnité couvre l'intégralité du dommage alors qu'au-delà de ce point, le degré de couverture diminue. Enfin, la faculté donnée à l'autorité - et, sur recours, au juge - d'allouer aux victimes une somme d'argent à titre de réparation morale, a été envisagée «pour atténuer les rigueurs de ce système», et «lorsque l'équité le commande» (FF 1990 II p. 924; DTF 123 II 430-431)."
2.4. Nell'evenienza la gravità dell'offesa (in particolare la lesione con conseguente perdita d'uso permanente del baccio sinistro) e le circostanze particolari (la necessità per __________ di essere ricoverata, dal momento dell'aggressione, all'ospedale per un mese, in clinica per due mesi e poi, in modo definitivo, in una Casa per anziani non essendo più autosufficiente - cfr. Doc. _; il successivo sentimento di frustrazione per aver dovuto lasciare la sua abitazione; l'assenza di qualsiasi colpa da parte sua e infine l'età della vittima, ottantenne al momento della rapina), giustificano indubbiamente l'assegnazione di una riparazione morale di una certa entità (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., pag. 183 nos 17-20).
Tenuto conto degli importi assegnati o confermati dal Tribunale federale, nei casi qui sopra esposti (cfr. consid. 2.4), in particolare gli 8'000 franchi attribuiti rencentemente ad una giovane vittima che aveva perso un occhio, e da Tribunali o altre autorità cantonali (cfr. consid. 1.5, 2.4 e Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., pag. 185-186 no. 20) il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la riparazione morale di 10'000 franchi assegnata dal DOS sia equa.
A ciò va aggiunto che l'importo di fr. 50'000.-- per torto morale assegnato alla vittima dal giudice penale (cfr. art. 9 LAV e DTF 122 V 37) non può invece, almeno in questo caso, essere vincolante per il giudice amministrativo. In sede penale, l'attribuzione della somma appena citata, a titolo di torto morale, non è stata infatti motivata, visto che la sentenza è stata emessa sulla base dell'art. 260 cpv. 4 CPP.
Per questi motivi
visti in particolare gli articoli 1, 2, 12 e 13 LAV, l'art. 5 della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e la legge di procedura per i ricorsi al TCA del 6 aprile 1961
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione agli interessati.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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