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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2001.36
Data decisione, Autorità: 19.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00036
RG/sc
Lugano 19 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 16 maggio 2001 interposta da
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto,
che con petizione 16 maggio 2001 al TCA la Fondazione collettiva LPP __________ ha chiesto la condanna della __________ (in liquidazione) con sede a __________, al versamento di fr. 25'487.55 oltre interessi e spese, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti sino al 30 settembre 2000, così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di __________;
che la parte convenuta non ha presentato la risposta di causa;
che da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________, emerge che in data 28 settembre 2001 la __________ è stata radiata in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC 18.10.2001);
considerato in diritto,
che per l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;
che la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);
che nel caso si accerti durante il processo la carenza della capacità di essere parte, l'azione viene dichiarata priva di oggetto (cfr. Walder, Prozesserledignug ohne Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, 9-10; ZR 1956 Nr. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 89; Walder/Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979, p. 126; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16);
che la __________ (in liquidazione) è stata radiata dal Registro di commercio in data 28 settembre 2001 e che quindi, in quanto inesistente, è priva della capacità di essere parte (cfr. F. Ottaviani, op. cit. p. 16/17);
che di conseguenza la petizione 16 maggio 2001 della Fondazione collettiva LPP __________ é divenuta priva d'oggetto;
che la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA).
che di conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
decreta 1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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