AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2001.34
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00034
RG/sc
Lugano 10 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 24 aprile 2001 della
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Con convenzione di adesione 27 ottobre 1998 __________ ha affidato l’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. ottobre 1998 al 31 dicembre 2003 alla Fondazione collettiva LPP della __________ (doc. _).
A seguito dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro, la Fondazione ha fatto pervenire a __________ la distinta dei premi dovuti nel 1998 e 1999 a favore di __________, per globali fr. 18'198.50 (doc. _).
In data 30 luglio 1999 la Fondazione ha sollecitato il versamento di fr. 10'922.80 (doc. _).
A seguito della disdetta del contratto d'adesione con effetto al 30 settembre 1999 (doc. _), nelle rispettive date 20 marzo 2000 e 8 maggio 2000 la Fondazione ha sollecitato il versamento del saldo corretto in fr. 4'888.90 oltre interessi (doc. _).
Successivamente, dopo aver proceduto alla correzione dei premi tenendo conto degli accrediti effettuati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro della dipendente __________ al 30 settembre 1999 e dell'annullamento retroattivo dell'assicurazione di __________ quale dipendente, in data 5 settembre 2000 la Fondazione ha chiesto a __________ il versamento di fr. 1'843 a saldo dei premi dovuti nel periodo 1. ottobre 1998- 30 settembre 1999 (doc. _).
1.2. In data 2 gennaio 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 1'843 oltre ad interessi del 5% dal 21 settembre 2001, a cui l’interessato ha interposto opposizione.
1.3. Con petizione 24 aprile 2001, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di giudicare:
" (…)
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla __________ - Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, la somma di Fr. 1'843.00 oltre interessi al 5% a partire dal 21.09.2000, come pure Fr. 70.-- per spese della domanda d'esecuzione no. __________presentata presso l'Ufficio esecuzione di __________ l'08.01.2001.
È integralmente rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori.
Protestate spese e ripetibili." (Doc. _)
1.4. In data 14 agosto 2001 il convenuto ha presentato la risposta di causa in lingua tedesca. Il termine fissato dal TCA per provvedere alla traduzione italiana della risposta è scaduto infruttuosamente.
1.5. Pendente lite il TCA ha chiesto all'attrice di completare la documentazione relativa al periodo contributivo in esame con richiesta di alcuni chiarimenti in merito all'ammontare del credito posto in giudizio. Il termine impartito al convenuto per presentare osservazioni in merito alla nuova documentazione acquisita agli atti dal TCA è scaduto infruttuosamente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'843 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e 1999, oltre a fr. 70 a titolo di spese esecutive e a interessi del 5% dal 21 settembre 2000.
L’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
Uno degli obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).
2.3. Secondo l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Nell’ambito della previdenza professionale gli istituti di previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98).
Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.
2.4. Per quanto riguarda il finanziamento della previdenza l’articolo 6 del contratto di adesione prevede che
" Il datore di lavoro si assume l'obbligo di pagamento per gli interi costi della previdenza professionale nei confronti della Fondazione. La Fondazione addebita tali costi al datore di lavoro. Egli corrisponde dei pagamenti almeno in misura dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno civile. I premi unici devono essere pagati immediatamente in un solo importo.
In quanto le persone assicurate versino contributi alla previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro salario dal datore di lavoro e versati alla Fondazione. I contributi conformemente al regolamento possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso per l'inizio di un anno civile.
La Fondazione tiene un conto corrente fruttifero ed eventuali conti di deposito per ogni Cassa di previdenza. I mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti dalla Fondazione quale credito fruttifero verso la __________. Gli interessi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione.
L'interesse attivo non è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia secondo la LPP.
La Fondazione presenta un rendiconto annuale al datore di lavoro, all'intenzione del Comitato di Cassa."
L'ammontare dei contributi dovuti (composti dei contributi di risparmio e di rischio) a favore della previdenza è fissato nel piano di previdenza di cui al doc. _ (cfr. il rinvio di cui all'art. 13 della convenzione d'adesione, doc. _).
Nel piano di previdenza viene pure precisato che l'importo dovuto dipende in particolare dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario assicurato e indicato che con i contributi vengono finanziate anche ulteriori prestazioni legali, quali l'adeguamento al rincaro delle prestazioni d'invalidità e i superstiti, le prestazioni completive per la generazione d'entrata, come pure i costi per il fondo di garanzia.
2.5. Dall’esame della documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle vincolanti della LPP.
Le persone assicurate e il salario erogato risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti ed appare quindi fondato.
Dal fascicolo risulta infatti che l'attrice, sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro (cfr. doc. _) ha inizialmente fissato l'ammontare dei contributi dovuti nell'anno 1998 in fr. 3'617.40 (doc. _) e nell'anno 1999 in fr. 14'551.50 (doc. _). Al 31 dicembre 1998, il credito a suo favore ammontava, per l'anno 1998, a complessivi fr. 3'647 (3'617.40 oltre fr. 29.60 per interessi passivi di conto corrente, cfr. doc. _). La __________ ha in seguito effettuato un accredito di premio per l'anno 1998 di fr. 3'247.70 (doc. _) e di fr. 13'121.30 per il 1999 (doc. _) a titolo di rimborso dei contributi addebitati per il sig. __________, escluso con effetto retroattivo sin dall'inizio del contratto (cfr. VIII 11-12). La convenuta ha altresì operato un accredito di fr. 357.60 a titolo di rimborso di premi relativi all'anno 1999 per la dipendente __________, il cui rapporto d'impiego è stato sciolto con effetto al 30 settembre 1999 (doc. _).
L'estratto conto 1 gennaio - 20 settembre 2000, da leggersi relazione all'estratto-conto 17 gennaio 2000 ed indicante l'importo complessivo di fr. 1'843, tiene conto dei contributi e degli interessi di ritardo dovuti nonché dell'accredito di interessi attivi in base a quanto precedentemente esposto. In esso risultano tuttavia essere state addebitate spese d'esecuzione per fr. 80.- relative ad una precedente procedura esecutiva avviata per errore nei confronti del convenuto nel giugno 2000 ed in seguito ritirata (cfr. VIII3, VIII6; cfr. petizione).
In simili circostanze, l'importo di fr. 1'843 fatto valere in petizione deve pertanto essere ridotto a fr. 1'763.
2.6. L’attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 21 settembre 2000.
Poiché l'assicurata è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO), il tasso di interesse corrisponde a quello legale, esso può essere riconosciuto.
2.7. Le spese esecutive di fr. 70 relative al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione in questa sede, non possono invece essere ammesse.
Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce
ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).
In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione.
2.8. L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dall’UE di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.9. Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono a carico dello stato.
2.10. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164;
Nel caso concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla __________ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, l'importo di fr. 1'763.- a titolo di contributi previdenziali dovuti nel 1998 e 1999, oltre a interessi del 5 % dal 21 settembre 2000.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ limitatamente all'importo di fr. 1'763.-, oltre a interessi del 5% a partire dal 21 settembre 2'000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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