AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.2001.2
Data decisione, Autorità: 26.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.2001.00002
BS/nh
Lugano 26 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 marzo 2001 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 marzo 1990, durante l’assolvimento di un corso complementare, mentre dormiva, __________ è caduto dal letto castello (2°piano) procurandosi una commozione cerebrale e delle contusioni multiple alla colonna lombare (doc. _). L’Assicurazione militare (AM) ha riconosciuto la piena responsabilità per queste due affezioni.
A seguito della notifica di giugno 1995 da parte del reumatologo dell’assicurato, Dr. __________ - in cui ha posto la seguente diagnosi: “sindrome cervico-brachiale predominante a sx. e sindrome lombo-spondilogena con blocchi intermittenti dell’articolazione scaro-iliaca su turbe statiche del rachide e sbilancio muscolare. Emicrania cronica. Stato dopo commozione cerebrale e contusione lombare durante il CR del 1990”, (cfr. doc. _) - e dopo aver espletato gli accertamenti medici del caso, con decisione 25 settembre 1996, poi confermata con decisione su opposizione 15 aprile 1997 (doc. _), l’UFAM ha statuito di continuare a riconoscere una responsabilità del 100% per le cefalee, ridotta al 50% per la sindrome lombare ed ha rifiutato ogni responsabilità per la sindrome cervicobrachiale (doc. _).
A seguito del ricorso 11 luglio 1997 dell’assicurato, il TCA ha ordinato una perizia medica che è stata allestita dal professor __________ della Clinica ortopedica __________ (cfr. doc. AM). Viste le risultanze peritali, il 28 aprile 1998 __________ ha ritirato il gravame che è stato stralciato dai ruoli mediante decreto 30 aprile 1998 (doc. _).
1.2. Dal 17 settembre al 22 ottobre 1999 __________ è stato degente presso la Clinica privata __________. Con certificato 12 novembre 1999 il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha attestato che “il Signor __________ presenta una complessa sintomatologia psichiatrica di tipo ansioso-depressivo che appare correlata in modo diretto al trauma cranico subito a suo tempo durante il servizio militare.” (doc. _).
Il caso è stato poi esaminato dal servizio medico dell’UFAM. Nel rapporto 10 agosto 2000 i sanitari hanno concluso che “ la problematica psichica annunciata successivamente (disturbo di personalità ICD-10 F.60), che richiede un ricovero psichiatrico nel settembre 1999 e causa una (parziale) incapacità lavorativa alla primavera del 2000, non presenta rapporti di causalità naturale con le affezioni assicurative.” (doc. _).
1.3. Con preavviso 4 ottobre 2000 l’UFAM ha quindi comunicato all’assicurato che il disturbo paranoideo della personalità non può essere considerato un postumo tardivo delle affezioni assicurate ed ha escluso la propria responsabilità per tale danno alla salute (doc. _).
Con osservazioni 15 novembre 2000 l’avv. __________, rappresentante dell’assicurato, sulla base del rapporto 2 novembre 2000 del dr. __________, ha contestato quanto formulato nel preavviso (doc. _). Mediante decisione formale 21 maggio 2000 l’amministrazione ha ribadito di non assumersi alcuna responsabilità per l’affezione psichica (doc. _).
Con opposizione l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. __________, oltre a sostenere l’esclusione di un effettivo e rilevante danno psichico preesistente, ritiene dato il nesso di causalità naturale nonché adeguato tra l’infortunio del 1990 e l’attuale affezione psichica (doc. _) Mediante decisione su opposizione 22 marzo 2001 l'UFAM ha ribadito il rifiuto di ogni responsabilità per quanto concerne il disturbo paranoideo della personalità, escludendo quindi qualsiasi prestazione assicurativa (doc. _).
1.4. Contro la decisione su opposizione ___________, per il tramite dell’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso. Egli ha chiesto l’annullamento della pronunzia amministrativa ed il conseguente riconoscimento della responsabilità dell’UFAM per l’affezione psichica. Innanzitutto, l’assicurato contesta la preesistenza di qualsiasi disturbo psichico, ritenendo comunque dato il nesso di causalità naturale. Al proposito egli ha osservato:
" Il Dr. med. __________, nella sua valutazione specialistica del 02.11.2000 agli atti, riconosce chiaramente una relazione
causale naturale e un legame di causalità adeguata del citato infortunio subito durante il servizio militare nel 1990 con i disturbi psichici attuali del nostro mandante.
Da precisare che sia il diretto interessato sia il medico specialista hanno sottolineato l'importanza che ha avuto l'incidente militare nella vita del sig. __________.
Dal punto di vista dell'esperienza ordinaria della vita (nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge), l'esistenza di un nesso di causalità naturale non può quindi essere messa in dubbio, perché se vengono ovviamente scartati ì problemi di ansia nervosa che il signor ________ aveva prima del matrimonio a causa di altri dolori all'anca con dubbio di grave malattia (necrosi) ed era abbattuto pensando nemmeno di potersi sposare (dopo ben 5 anni di fidanzamento!!), risp. 10 anni dopo questo episodio psico‑affettivo (episodio assolutamente irrilevante nella fattispecie), resta chiaramente soltanto l'infortunio rilevante del servizio militare del 1990 che spiega tutti i susseguenti disturbi psichici sempre più aumentati. Quindi l'infortunio nel servizio militare è proprio stato la "conditio sine qua non" dell'attuale grave situazione psichica del nostro mandante. Senza tale grave infortunio militare del 1990 senz'altro attualmente non sarebbero nemmeno pensabili tali gravi disturbi psichici."
Egli ha anche chiesto, l’erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare l’esistenza del nesso di causalità naturale.
__________ ritiene tuttavia dato anche il nesso causale adeguato tra l’evento del 1990 e l’affezione psichica in parola. Classificando l’infortunio di media gravità e facendo riferimento alla giurisprudenza del TFA in merito, egli ha infatti sostenuto che:
" Almeno sei (se non sette) sono i criteri presi in considerazione dalla giurisprudenza che sono soddisfatti nel nostro caso:
La circostanza di una caduta improvvisa dal letto a castello (senza crisi epilettica, v. Ospedale __________, Dottoressa __________) che generava nell'infortunato il carattere sicuramente particolarmente impressionante, anzi drammatico di chi ha esperimentato cadendo nel vuoto, rimanendo a terra per lungo tempo, quasi privo di sensi, il senso d'ansia e d'angoscia di essere abbandonato al proprio destino, che, se da nessuno soccorso, poteva esser stato letale, cioè un evento assai traumatizzante con una commozione cerebrale più contusioni multiple alla colonna lombare.
La gravità, risp. la natura particolare delle lesioni, sia di contusioni multiple, ma specialmente della commozione cerebrale, fatto estremamente grave nella vita di una persona perché di regola segna tutta l'esistenza proprio con la grande probabilità di originare turbe psichiche! Turbe purtroppo scaturite effettivamente in seguito nel nostro caso a causa di detto infortunio militare.
La durata della cura: ricoveri presso l'ospedale cantonale di __________, presso l'ospedale cantonale di __________, presso l'ospedale __________, presso l'ospedale di __________, dove più volte nel visitarlo sono state riscontrate cefalee e disturbi derivanti dall'infortunio durante il CR, mentre in tutti questi 10 anni sono rimasti i dolori sia lombari che cervicali e di cefalea.
I dolori fisici persistenti: i dolori, in ispecie le cefalee, coi passare del tempo non sono scomparse e anzi si sono accentuati. I disturbi infastidiscono il signor __________ al punto che si ripercuotono sulla sua salute psichica sì da contribuire all'insorgere di un evidente stato depressivo.
Le difficoltà e continue complicazioni di blocchi alla schiena, alla regione lombare e cervicale senza mai una guarigione!
Infine anche l'iniziale assai lunga durata d'incapacità lavorativa di mesi e che di tanto in tanto causa dolori si ripropone così da dover affrontare continui problemi di cure e terapie.
A tal proposito illuminanti sono gli stessi primi documenti dell'incarto atti dell'Assicurazione militare: ad es. l'Act. 5 del 29.03.1990 dove alla voce diagnosi si legge della "Commotio cerebri" e contusioni multiple, oppure l'Act. 10 del 31.05.1990 in cui il Dr. med. __________ scrive che la cura non poteva ancora essere terminata e che l'incapacità lavorativa al 100% era stata presente dal 31.03.90 al 06.05.90.
Risulta poi superfluo analizzare se esistono altri fattori che hanno favorito il sopraggiungere di un'affezione psichica. Anzi non è proprio possibile negare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata facendo valere una predisposizione naturale dell'assicurato (DTF 115 V 409-410 consid. 5bb)! La causalità adeguata risulta evidente!"
1.5. Con risposta 11 giugno 2001 l’UFAM, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che il ricorso venga respinto. L’amministrazione sostiene invece che il disturbo paranoideo della personalità sia già preesistito, escludendo comunque un nesso causale naturale con l’evento infortunistico poiché:
" Come abbiamo già accennato in precedenza, a fronte della certificazione del dott. __________ del 2 novembre 2000, esiste agli atti la perizia allestita il 10 agosto 2000 dal Servizio medico della direzione AM che fornisce una descrizione esauriente della natura e delle conseguenze (come pure dell'eziologia) del disturbo paranoideo della personalità, inquadrandolo in un discorso giuridico‑assicurativo.
Il dott. __________, nel citato rapporto, non va invece oltre l'affermazione apodittica secondo cui sarebbero chiaramente riconoscibili "una relazione naturale e un legame di causalità adeguata".
Il medico curante non ha peraltro fornito nessuna giustificazione circa la discrepanza fra questa categorica affermazione e quella apparente dal suo certificato del 12 novembre 1999 (doc. _), dove diagnosticava una "complessa sintomatologia psichiatrica di tipo ansioso‑depressivo", ma si esprimeva in forma molto dubitativa ("appare correlata") sull'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato con il trauma cranico subito dal paziente in servizio militare." (III)
Inoltre, a titolo abbondanziale l’UFAM contesta altresì la sussistenza di un nesso di causalità adeguato tra i disturbi psichici ed il trauma del 1990:
" L'interpretazione che la controparte dà alla natura e alle conseguenze dell'incidente in servizio militare risultano tuttavia in aperto contrasto con quanto esposto dal prof. __________ nella sua perizia giudiziale del 9 marzo 1998 (doc. _), il quale perito ha notevolmente ridimensionato l'entità e i postumi della caduta dal letto a castello.
Per quel che concerne la commozione cerebrale e la sua relazione con le cefalee denunciate dal ricorrente, il prof. __________, sottolineando che questo disturbo esisteva già prima dell'incidente, definisce molto generosa la decisione dell'AM nell'avere ammesso la responsabilità totale e illimitata nel tempo per questo disturbo (pag. 718).
Riguardo alle cervicalgie, dopo aver constatato che a quasi otto anni dal trauma, non erano riscontrabili fenomeni degenerativi a livello della colonna cervicale, il perito ha reputato corretta la decisione dell'AM di negare la responsabilità della Confederazione (pag. 8).
Infine, per quel che concerne le lombaggini, il perito afferma che il discorso è identico a quello per le cervicalgie, avendo rilevato uno stato radiologico della colonna lombare del tutto normale e conclude, affermando che trova nuovamente generosa la decisione dell'AM di riconoscere il 50% di responsabilità della Confederazione per
"disturbi dei quali il signor __________ soffriva da anni e che il trauma ha aggravato, se l'ha fatto, solo temporaneamente" (pag. 8).
Dopo aver ribadito e ripreso queste valutazioni rispondendo ai quesiti peritali, il prof. __________ conclude la sua perizia con la seguente affermazione lapidaria
" Voler riportare a una caduta come quella del 22.3.1990 disturbi cerebrali, lombari e cervicali per il resto della propria vita non corrisponde alla realtà." (pag. 13)
Si tenga presente che il signor __________ e il suo patrocinatore avevano a suo tempo accettato le constatazioni e conclusioni del perito, ritirando il ricorso.
Ed è alquanto significativo che a brevissima distanza da questa forzata rinuncia a proseguire nell'azione giudiziaria, il medico curante del ricorrente, il reumatologo FMH dott. __________, nel suo rapporto 27.8.1998 all'AM (doc. _), abbia tra l'altro rilevato una "recredescenza dei disturbi ansioso‑depressivi" per i quali ha ritenuto necessario rinviare il paziente allo psichiatra dott. __________.
Questa reazione psichica si inquadra perfettamente nella descrizione dei disturbi paranoidei della personalità fatta dal Servizio medico centrale dell'AM nel suo rapporto del 10 agosto 2000, dove si legge tra l'altro:
" Ciò comporta una sensibilità eccessiva verso contraccolpi e retrocessioni come pure la tendenza a provare sempre rancore e a sentirsi offesi e svantaggiati." (pag. 11)." (III)
Da ultimo l’UFAM non ritiene necessaria la perizia giudiziaria poiché la valutazione medico-assicurativa del 10 agosto 2000 non contiene indizi di contraddizione.
1.6. Il ricorrente ha presentato delle osservazioni alla riposta di causa datate 26 giugno 2001. Su istanza del TCA, il 10 luglio 2001 l’UFAM ha preso posizione in merito al nuovo allegato.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Affinché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 6, pag. 96, N.17). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). Inoltre, tale rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).
Per quanto riguarda l'onere probatorio, nell'ambito dell'art. 6 LAM la dimostrazione del probabile legame di causalità (naturale ed adeguata) tra il danno alla salute accertato e annunciato dopo il servizio e gli influssi subiti durante il medesimo deve essere fornita dall'assicurato (cfr. Mäschi, op.cit., pag. 96, N.16; Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, pag.173). A tal proposito va comunque ricordato che nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurazione militare deve rispondere dell’affezione psichica (disturbo paranoideo della personalità) come postumo tardivo ex art. 6 LAM della caduta avvenuta durante il servizio militare. Incontestato è comunque che si tratti di un affezione riscontrata dopo il servizio militare.
Occorre dunque esaminare l’esistenza di un nesso causale tra il disturbo della personalità ed il trauma del 1990. A sostegno della causalità naturale, l’assicurato ha prodotto dei certificati del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta operante nella Clinica __________ dove, come visto, l’assicurato è stato ricoverato dal 17 settembre 1999 al 22 ottobre 1999. In quello datato 12 novembre 1999 lo psichiatra ha attestato “una complessa sintomatologia psichiatrica di tipo ansioso-depressivo che appare correlata in modo diretto al trauma cranico subito a suo tempo durante il servizio militare” (doc. _).
Nello scritto 2 febbraio 2000 alla Cassa malati __________ il dr. __________ ha inoltre sostenuto: “come già comunicato in data 31.12.99 che il motivo che ha determinato il ricovero del paziente è da attribuire ad un’emicrania con manifestazioni distimiche la quale è conseguenza del trauma cranico riportato durante il servizio militare nel 1990” (doc. _). Nel questionario 31 dicembre 1999, alla domanda posta dalla Cassa malati a sapere se la degenza era la conseguenza dell’infortunio, lo psicologo ha fatto riferimento alla domanda nr. 2 (Conseguenza dell’infortunio a livello psichiatrico) in cui ha risposto che “Anche a questa causa dell’infortunio, negli ultimi anni si accentuò l’impulsività patologica associata ad un’intensa quota d’ansia” (doc. _).
L’UFAM, invece, sulla base della valutazione medico -assicurativa del 10 agosto 2000 ha negato l’esistenza di tale nesso causale. I medici dell’assicurazione, dopo aver elencato compiutamente e descritto tutti i numerosi atti medici contenuti nell’incarto, discusso e spiegato su cosa s’intenda per disturbo paranoideo di personalità, hanno concluso che tale affezione “non può essere la conseguenza di un’altra malattia. Contrariamente alle alterazioni della personalità, non può essere fatto risalire a situazioni di grande stress o a determinate malattie, né per un nesso causale né anche per un nesso temporale. Quindi, non è preponderantemente probabile che esista una rapporto di causalità naturale tra il disturbo di personalità e la caduta dal letto e le rispettive conseguenze fisiche” (doc. _).
Orbene, nel primo certificato del dr. __________ ha utilizzato il termine “appare correlata” ciò che può, come puntualizzato dai medici dell’amministrazione, significare che lo psicologo “ritiene
il nesso semplicemente possibile, il che non basta però a far sì che l’assicurazione militare sia tenuta a fornire prestazioni “ (cfr. doc. _ pag. 11)”, mentre nei successivi atti medici egli ha attestato un nesso causale naturale tra l’affezione psichica ed il trauma del 1990 (cfr. doc. _). La valutazione dell’affezione psichica dell’UFAM è stata fatta da medici internisti, non da specialisti, e sulla base degli atti medici a loro disposizione. Tuttavia, non è necessario approfondire la questione del nesso causale naturale, poiché, sulla base degli atti di causa, questa Corte deve negare l’adeguatezza di una relazione tra il trauma e la nota affezione psichica e questo per i motivi che seguono.
2.4. Innanzitutto va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 122 V 416; 121 V 49 consid. 3a; 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Nell’ambito dell’art. 6 LAM, secondo il TFA, al fine di stabilire un nesso di causalità adeguata tra l’infortunio e disturbi psichici si applicano gli stessi principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia d’assicurazione contro gli infortuni (DTF 123 V 137).
In tal senso, l’Alto tribunale ha posto delle regole che permettano di giudicare oggettivamente la causalità adeguata tra l’infortunio di un assicurato e le affezioni psichiche all’origine di un incapacità lavorativa o di guadagno. Queste regole si fondano sulla classificazione degli infortuni: infortunio: infortunio di poca gravità, infortunio di gravità media, infortunio grave. Di regola, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza del nesso causale può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale Per contro, l'adeguatezza viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica"). Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza è stabilita prendendo in considerazione diverse criteri i quali, secondo il corso ordinario delle cose e dell’esperienza della vita, sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i dolori somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece DTF 115 V 138 s. consid. 6, 407 consid. 5, cfr. anche DTF 120 V 355s consid. 5b; 117 V 366 s. consid. 6; 382 s. consid. 4b e c).
Infine, il TFA ha comunque ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta (cfr. RAMI 1995 U215, p. 90ss; DTF 115 V 139 consid. 6, 407 consid. 5).
2.5. Occorre, in primo luogo, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso in data 22 marzo 1990 a __________.
La dinamica del suddetto evento infortunistico non é oggetto di contestazione fra le parti. Durante un corso di ripetizione l’assicurato, nel sonno, è caduto dal secondo piano di un letto a castello riportando una commozione cerebrale e contusione multiple alla colonna lombare (cfr. rapporto 13 aprile 1990 dr. __________, doc. _) che ha richiesto un iniziale ricovero ospedaliero di cinque giorni (cfr. rapporto 29 marzo 1990 dell’Ospedale cantonale di __________, doc. _).
Come riportato al considerando precedente, la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (RAMI 1995 U215, p. 90ss.; DTF 115 V 139 consid. 6).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura di una tibia deve essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.
In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:
" a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in lichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)" (RAMI 1998 cit. consid 3a).
Nella sentenza 8 settembre 1999 in re S., non pubblicata, il TFA ha classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.
In una sentenza non pubblicata del 4 gennaio 2000 in re A.L. (inc. 35.1999.9), cresciuta in giudicato, il TCA ha ritenuto infortunio di media gravità, nella sottocategoria di quelli al limite degli infortuni leggeri, il trauma subito da un assicurato caduto da un ponteggio di due metri in cui ha riportato una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché una commozione cerebrale.
Nell’evenienza concreta l’infortunio del 22 marzo 1990 può tranquillamente essere classificato nella categoria degli infortuni di media gravità e, fra questi, vista la giurisprudenza citata, esso va catalogato fra quelli al limite degli infortuni leggeri. Il giudice é, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al considerando precedente. Per ammettere l’adeguatezza è, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
2.6. Nel caso in esame, la caduta dal letto a castello non può essere ritenuta come svolta in circostanze particolarmente drammatiche o di particolare spettacolarità. Va del resto ricordato che tale evento è accaduto mentre il ricorrente dormiva, per cui egli non si è reso conto di quanto accaduto. Sono stati i suoi commilitoni ad averlo visto, mezz'ora dopo, per terra ansimante e sanguinante dalla bocca (cfr. rapporto 28 marzo 1990 dell’Ospedale __________ doc. _).
__________ ha dunque riportato una commozione cerebrale e delle contusioni lombari, lesioni non indifferenti ma non di particolare gravità. Al riguardo va comunque rilevato che in un caso il TFA ha ritenuto non particolarmente gravi una commotio cerebri, una contusione a livello lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra e una contusione al piede sinistro (cfr. RAMI 1999 U346, p. 428s.). In ogni caso - conformemente ad un’affermata giurisprudenza federale, le medesime non appaiono idonee, secondo l’esperienza, a determinare un’errata elaborazione psichica (cfr., al riguardo, STFA 29.9.1989 in re D. L., consid. 7c; STFA 19.12.1989 in re S., consid. 11b; STFA 17.6.1996 in re S).
Per quel che riguarda i criteri della durata della cura medica e dei dolori somatici persistenti, è pur vero che dopo il soggiorno di cinque giorni all’ospedale cantonale di __________, avvenuto dopo il trauma (doc. _), l’assicurato è stato ricoverato altre volte, ma non sempre a seguito delle affezioni assicurate (cervicalgia e lombaggine). Dal 12 marzo al 14 aprile 1995 egli ha soggiornato alla Clinica __________ per “esercebazione di di sindrome cervicobrachiale e attacchi di mal di testa d’origine ignota, accompagnati da agitazioni psicomotorie” (doc. _); il 30 gennaio 1995 all’Ospedale __________ per un nuovo attacco di mal di testa, accompagnato da stati di irascibilità (doc. _); dal 28 settembre al 28 ottobre 1998 alla Clinica di __________ (doc. _) a seguito della cronicità dell’affezione lombare e delle cefalee (doc. _); dal 22 ottobre al 27 ottobre 1999 all’Ospedale __________ (doc. _), oltre il ricovero presso la Clinica __________ per il danno alla salute psichico.
Inoltre, in merito all’entità delle affezioni fisiche, va rilevato quanto accertato nella perizia giudiziaria 9 marzo 1998 del prof. __________, alla quale va data piena adesione, non sussistendo infatti motivi per discostarsene (cfr. in merito: DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Quali “disturbi attuali” il perito ha riscontrato che a partire dalla caduta del 22 marzo 1990 sono insorte in media a giorni alterni delle cefalee, manifestatesi “con un senso di pressione in tutto il capo. Se avviene di dover starnutire , si accentua il dolore di testa nella parte temporale destra” (doc. _ pag. 5/6), emicranie che sono state da ultimo certificate nel rapporto di uscita 10 novembre 1999 dell’Ospedale __________ (doc. _). Inoltre il perito ha accertato dei dolori continui lombari, accentuati dai colpi di tosse e di starnuto, come pure dei diffusi dolori cervicali (cfr. doc. _ pag. 6). Tuttavia, trattando le succitate affezioni in relazione al trauma subito, il prof. __________ ha rilevato che:
" Concludendo: senza voler toglier nulla alla drammaticità del trauma del 22.3.1990, è però opportuno non perdere il senso delle proporzioni. Non si è trattato di un trauma con lesioni organiche, ma solo funzionali (la commozione) del cervello, e nelle immagini del segmento cervicale e lombare della colonna non è mai stata visibile alcuna alterazione, nè nel senso di un lesione traumatica nè nel senso di una lesione degenerativa (che potrebbe insorgere come conseguenza indiretta di una lesione traumatica, ad esempio, di un disco). La decisione dell'assicurazione di farsi carico della cefalea in misura completa e dei disturbi lombari nella misura del 50% va al di là di quanto sarebbe stato giusto: di cefalea il signor __________ ha sofferto fin dalla giovinezza, e quindi non è stato il trauma a scatenarla. Che esso l'abbia aggravata non è certo, poichè fa parte del decorso normale delle cefalea di qualsiasi origine la modificazione nell'intensità, nel carattere e nella frequenza degli attacchi del dolore. Circa i dolori lombari: di essi il signor __________ soffriva prima della caduta del 22.3.1990. Non è mai stato possibile, prima e dopo l'incidente del 22.3.1990, trovarne la causa. Anche le ultime radiografie dell'8.1.1998 (cfr. 2.2.5) sono normali. Che i dolori siano piu' forti è possibile, fatto si è che l'indagine radiologica non mostra nulla di patologico, a distanza di ben otto anni dalla caduta. Con il riconoscimento della responsabilità federale del 50% dei disturbi attuali il signor __________ dovrebb'essere piu' che contento. Infine i disturbi cervicali: accettando che essi siano insorti solo dopo il trauma, a detta del signor __________ fra trauma e questi disturbi sarebbero intercorsi circa quattro mesi. Ad un esame neurologico normale per quanto si riferisce alla motilità attiva e passiva della colonna, si associa un quadro radiologico normale. Ha ragione l'assicurazione militare a dissociare la sua responsabilità da questi disturbi." (pag. 8 e 9 doc. _).
per concludere che:
" “Le conseguenze di una caduta certamente non molto violenta col tempo si attenuano fino a sparire. Voler riportare ad una caduta come quella del 22.3.1990 disturbi cerebrali, lombari e cervicali per il resto della propria vita non corrisponde alla realtà. “ (pag. 13 doc. _)
Inoltre, proseguendo all'esame dei criteri esposti dal TFA al consid. 2.4., dagli atti di causa non risulta che vi sia stata una cura errata con aggravamento degli esiti dell’infortunio, come neppure una ricaduta.
Per quanto concerne il grado e l’incapacità lavorativa, dopo la caduta dal letto a castello l’assicurato è stato ritenuto pienamente inabile al lavoro dal 31 marzo al 6 maggio 1990 (cfr. doc._ ), periodo non lungo se si considerano i 18 mesi ritenuti come fattore di particolare intensità ( cfr. DTF 123 V 141 consid. 3d).
In queste circostanze, escludendo la presenza di tutti criteri elaborati dalla giurisprudenza federale, per volendo ammettere che siano dati il fattore della durata eccezionalmente lunga della cura medica, come quello dei dolori somatici persistenti a seguito dall’infortunio del 1990, ciò non è comunque sufficiente per ammettere un nesso casuale adeguato. Infatti, trattandosi di un infortunio di media gravità, al limite della sottocategoria dell’infortunio leggero, nella già citata DTF 123 V 137s l’adeguatezza del nesso è stata riconosciuta in quanto i fattori realizzati erano tre, di cui uno particolarmente intenso (“En effet, la durée de l'incapacité de travail due aux seules lésions physiques - 18 mois à dire d'experts - a été particulièrement longue vu les circonstances. En outre, l'accident, toujours selon les experts, a entraîné des douleurs physiques persistantes, ainsi que des complications (notamment une rechute), qui ont entravé le cours de la guérison de manière anormalement longue. Deux, voir trois, des critères posés par la jurisprudence, dont un (la durée de l'incapacité de travail) revêt une intensité particulière, sont réalisés; en pareil cas, la causalité adéquate doit être retenue, nonobstant la prédisposition constitutionnelle de l'assuré (cf. ATF 115 V 140 consid sv. consid. 6c/bb, 409 consid. 5c/bb) » cfr. DTF 123 V 141 consid. 3d; le sottolienature sono del redattore).
Lo stesso vale anche per l’infortunio della medesima classificazione esaminato nella STFA inedita 12 maggio 2000 in re F.T. (U 339/98) in cui è stato precisato che: « En réalité, il faut admettre que trois critères sont réunis, parmi ceux que la jurisprudence précitée retient. En premier lieu, la durée du traitement médical, qui n'était pas encore terminé à la date de la décision sur opposition, a été anormalement longue. Ensuite, la recourante a présenté des douleurs persistantes. Enfin, elle a subi une longue période d'incapacité de travail. En présence d'un événement accidentel de la catégorie moyenne, pas très éloigné de la limite des accidents peu graves, la réunion de trois critères remplis avec une certaine intensité suffit pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate (cf. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 41 p. 18). “ , sottolineatura della redazione).
Negato è stato invece il nesso causale adeguato, sempre in un infortunio medio grave (caduta da 2 metri), dove il TFA ha riconosciuto la gravità delle ferite (frattura base cranica), idonee a determinare dei disturbi psichici, ed ipotizzato l’eventuale persistenza dei dolori somatici (cefalee). In quella fattispecie, contenuta nella sentenza inedita 20 dicembre 1994 in re SL (U 174/94), l’Alto tribunale ha rilevato che: “Gegeben ist hingengen das Kriterium der Schwere und der besonderen Art der erlittenen Verletzungen. Denn die Schädelbasisfrakturen und die übrigen Verletzungen, die sich der Beschwerdeführer zuzog, wiesen einen erheblichen Schweregrad auf und sind geeignet, eine psychische Fehlentwicklung auszulösen. Selbst wenn jedoch der andauernd Kopfschmerzen zusätzliche das Kriterium der körperlichen Dauerschmerzen als erfüllt zu betrachten wäre, was hier offenbleiben kann, genügt dies bei Fehlen sämtlicher weiterer unfallbezogener Kriterie nicht, um die Adäquanz des Kausalzusammenhang zwischen Unfall von 6. Febraur 1991 und der psychisch bedingten Einschränkung der Arbeitsfähigkeit”.
Da ultimo, nella sentenza inedita 21 giugno 1999 (U 128/98) il TFA, in un caso di tamponamento di gravità media, classificato al limite della caso leggero, ha parimenti negato il nesso causale adeguato anche se all’assicurato è stata riconosciuta la lunga durata della cura medica, i dolori somatici persistenti, con un’incapacità lavorativa del 50% (”Hingen bestehen Dauerbeschwerden, und die ärztliche Behandlung ist insofern als lang dauernd zu bezeichnen, als sie zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides (5. Juni 1996), mehr als drei Jahre nach dem Unfallereignis, nun nicht beendet war. Hinzu kommt, dass die Versicherte – nach anfällig voller Arbeitsunfähigkeit- seit 5. Juli 1993 dauernd zu 50% arbeitsunfähig ist. Auch wenn diese Einschränkung der Leistungsfähigkeit in vollem Umfang unfallbedingt anzuerkenne wäre, was auf Grund des Berichtes der Neurologischen Klinik am Kantonsspital Aarau (vom 30 November 1994) nicht hinreichend klar ist, kann nicht gesagt werden, dieses einzelnen Kriterium sei in besonderer ausprägter Weise erfüllt, sodass allein gestützt hierauf die Adäquanz des Kausalzusammenhangs bejaht werden könnte”).
In conclusione, dunque, l’infortunio del 22 marzo 1990 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ attualmente soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa. Ne consegue, dunque, la correttezza della decisione di rifiuto dell’UFAM che merita conferma.
2.7. L'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il nesso causale naturale tra l'infortunio e l’affezione psichica.
Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e riferimenti).
Nel caso in esame, come visto al consid. 2.3, la questione del nesso causale naturale può essere lasciata indecisa per cui non è necessario dare seguito alla richiesta del ricorrente. Inoltre, la voluminosa documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio ciò che rende superfluo procedere ad altri accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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