AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 41.2000.2
Data decisione, Autorità: 15.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.2000.00002
RG/sc
Lugano 15 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 4 agosto 2000 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 7 al 18 giugno 1999 __________ ha prestato servizio militare presso la Cp __________ ad __________ (CR 1999).
Dopo il servizio, precisamente il 6 agosto 1999, l'assicurato si è rivolto al dott. __________, medico generalista, lamentando dolori all'alluce destro e a quello sinistro. In esito all'esame eseguito in medesima data, la diagnosi del sanitario è stata di "unghia incarnita alluce dx e sin" (cfr. doc. _).
1.2. Sempre in data 6 agosto 1999, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato il caso alla __________. Nel relativo formulario di notifica, quale data dell'infortunio è stato indicato il 1° agosto 1999, mentre la dinamica del medesimo è stata così descritta dall'interessato: "Ho fatto una lunga camminata nei boschi in luoghi impervi. L'uso prolungato degli scarponi da montagna che uso poco, ha provocato un'infezione ai piedi" (cfr. doc. _).
Nel certificato medico LAINF 24 agosto 1999 il medico curante dott. __________, riferendosi alla consultazione medica del 6 agosto 1999, ha attestato la presenza di un "gonfiore alluce destro (in parte anche a sinistra) con rossore dovuto ad unghia incarnita" ed ha posto la diagnosi di "unghia incarnita alluce destro".
Dal certificato risulta inoltre la seguente descrizione dell'infortunio fornita dal paziente: "portando degli scarponi durante una passeggiata dolore ai piedi" (cfr. doc. _).
Con decisione 1° settembre 1999 la __________ ha rifiutato l'erogazione di prestazioni assicurative non trattandosi di infortunio né di lesione corporale parificabile ad infortunio (doc. _). L'opposizione interposta contro tale provedimento dall'assicuratore malattia è stata da questo ritirata in data 10 novembre 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Per il tramite del dott. __________, in data 20 ottobre 1999 l'affezione agli alluci è stata notificata all'UFAM. Nel relativo rapporto medico il curante, riportando il risultato dell'esame eseguito il 6 agosto 1999, ha quindi posto la diagnosi di "unghie incarnite alluce dx e sin". Il sanitario ha quindi annotato: "durante servizio militare in giugno il sig. __________ ha avuto problemi con i piedi e da allora non va bene. Ha sempre qualcosa" (cfr. doc. _).
Interrogato l'assicurato in merito alle affezioni ai piedi ed esperiti gli accertamenti del caso, con scritto 8 febbraio 2000 l'UFAM, rilevando come, in base agli atti __________, "i disturbi hanno avuto inizio in vita civile il 1° agosto 1999 dopo una lunga marcia con scarponi da montagna poco usati" e che "in assenza totale di documentazione medica militare e visto il lungo intervallo, fino al 1° agosto 1999, senza alcuna consultazione medica, una relazione tra l'affezione e il servizio prestato nel giugno 1999 non può essere stabilita né riconosciuta", ha comunicato all'assicurato che il caso non sarebbe stato assunto dall'AM (cfr. doc. _).
A seguito delle osservazioni presentate da __________ il 14 febbraio 2000, tramite preavviso 6 marzo 200 l'UFAM, ha confermato il rifiuto a riconoscere la propria responsabilità per i disturbi ai piedi.
Con decisione formale 19 maggio 2000, confermata con decisione su opposizione 4 agosto 2000, l'UFAM ha ribadito il rifiuto di prestazioni evidenziando nuovamente l'assenza di nesso di causalità tra le affezioni ad entrambi i piedi e il servizio prestato nel mese di giugno 1999.
1.4. In data 27 novembre 2000 l'assicurato ha interposto tempestivo ricorso chiedendo in sostanza che il caso venga assunto dall'AM e che gli venga riconosciuto un adeguato indennizzo per l'attività svolta "per ottenere giustizia".
A sostegno delle proprie richieste nel gravame viene esposto:
" (…)
Ho svolto l'ultimo corso di ripetizione dal 7 al 18 giugno 1999 presso il Corpo della __________. Sono stato assegnato a lavori di sgombero di un fortino al Gottardo.
Prima di entrare in servizio mi sono recato per ben due volte all'Arsenale di __________ per cambiare diverso materiale, principalmente l'abbigliamento e gli scarponi divenuti troppo stretti. La sostituzione degli scarponi mi è stata rifiutata. Motivo: mi restavano da svolgere solo 12 giorni di servizio. Non ne avevo diritto. Ho insistito ma non è stato possibile far cambiare idea agli addetti. Il materiale che mi è stato sostituito risulta dal libretto di servizio (vedi allegato 1).
Entrato in servizio ho usato inizialmente le normali scarpe di uscita. Questo può sicuramente essere confermato dal signor __________ (__________) che mi disse di usare gli scarponi militari. Era infatti impossibile operare in quelle condizioni con delle normali scarpe, anche per ragioni di sicurezza (presenza di neve, ghiaccio, acqua, trasporti di materiale pesante, ecc.).
Ho così usato gli scarponi inadatti a partire dal secondo o terzo giorno di servizio. I piedi mi facevano male. Ho sopportato la situazione anche perché alla fine di ogni giornata rientravo al mio domicilio e potevo quindi fare dei bagni ai piedi e riposarli.
Ho terminato il servizio e nonostante avessi male ai piedi non ho ritenuto inizialmente necessario farmi visitare da un medico militare o civile. Pensavo che mi sarebbe passato. Ogni sera facevo dei bagni ai piedi usando il prodotto Camillex e disinfettando gli alluci con del Betadin. Non mi ero reso conto che le unghie erano incarnate non avendo in quarant'anni mai sofferto di questi problemi, come risulta dal certificato medico 16.10.2000 del medico di famiglia Dott. __________ (vedi allegato _).
Nel mese di luglio, nella mia veste di presidente del Patriziato di __________, ho dovuto farmi sempre sostituire dal Vicepresidente __________ per sopralluoghi in alta montagna e camminate di collaudo di sentieri riattati in seguito ai problemi insorti a causa dell'uso degli scarponi.
Dal 17 al 25 luglio 1999 mi sono recato con la famiglia in vacanza a __________ () e a __________ (). In questo periodo l'alluce destro ha iniziato a peggiorare (infezione). Questo fatto può essere confermato dai signori presso i quali ero alloggiato:
‑ __________
‑ __________
che hanno visto personalmente la situazione.
Sono poi rientrato ed ebbi modo, durante una visita di cortesia al collega di Patriziato __________, di mostrare alla moglie __________, infermiera, gli alluci, la quale mi disse di consultare al più presto un medico. Ho poi consultato il Dott. __________ in data 6 agosto 1999.
Le persone citate possono essere consultate e confermare questi fatti, eventualmente per iscritto.
I disturbi erano quindi presenti prima del 1. agosto 1999.
Il Dott. __________, nonostante fosse passato più di un mese e mezzo dal corso di ripetizione, ha ritenuto corretto annunciare il caso all'Assicurazione militare. Ciò significa che dal punto di vista medico lo stesso ha individuato la causa dei disturbi imputandoli all'uso degli scarponi militari stretti.
Ciò è poi stato confermato in seguito da altri due medici interpellati:
‑ il Dott. __________ nel suo certificato medico del 17.3.2000 afferma che "la malattia è senz'altro con grande probabilità dovuta al fatto che il paziente durante il suo servizio militare del giugno 1999 ha usato scarponi stretti ed ha accusato la sua sintomatologia dopo questo evento, prima di allora era completamente asintomatico" (vedi allegato _);
‑ il Dott. __________, specialista F.M.H. in ortopedia e chirurgia, nel suo certificato medico del 23.10.2000 è ancora più chiaro e conclude con le seguenti parole: "secondo il mio parere i disturbi lamentati sono dovuti al porto degli scarponi militari inadeguati" (vedi allegato _).
A questo punto è chiarissimo che la responsabilità dell'assicurazione militare non può essere confutata. Con questi elementi le condizioni poste dall'articolo 6 LAM (probabilità preponderante che l'affezione è stata causata durante il servizio militare) sono ossequiate per cui l'assicurazione militare deve rispondere per questo caso." (Doc. _)
1.5. Con risposta di causa 28 dicembre 2000 l'UFAM, rappresentato dall'avv. __________, chiede la reiezione del ricorso osservando:
" FATTI
Secondo le affermazioni del ricorrente, esposte per la prima volta l'11 gennaio 2000, quando venne sentito dal Servizio esterno dell'AM (doc. _), egli si sarebbe recato all'Arsenale di __________ in previsione del corso per farsi cambiare l'equipaggiamento divenuto troppo stretto: in quell'occasione egli avrebbe chiesto anche di poter cambiare gli scarponi, ricevendo tuttavia una risposta negativa.
Arrivato in servizio, a causa del lavoro che gli venne affidato, non avrebbe ottenuto l'autorizzazione a portare scarpe leggere, per cui l'uso degli scarponi troppo corti gli avrebbe provocato grossi problemi ai piedi sotto forma di dolori alla punta delle dita.
Soltanto dopo oltre un mese egli consultò il medico di famiglia dott. __________, il quale tuttavia attese fino al 20 ottobre 1999 per notificare il caso all'AM (doc. _).
Nel frattempo infatti il ricorrente era stato annunciato alla _________ dal datore di lavoro: non trattandosi di un incidente o di una lesione parificabile a infortunio secondo l'art. 9 dell'OLAINF, la __________ ha però rifiutato ogni prestazione con decisione 1. settembre.
E' interessante rilevare come da questa decisione risulti che i dolori a entrambi gli alluci siano insorti "facendo una lunga camminata nei boschi con gli scarponi da montagna poco usati" (doc. _).
Il ricorrente ricevette per contro una risposta positiva dalla Cassa malati __________ che si disse disposta ad assumere il costo dei trattamenti ai piedi qualora questo avesse superato la franchigia di fr. 1'500.‑-.
Come detto però, soltanto dopo aver ottenuto queste risposte, il signor __________ notificò il caso all'Assicurazione militare, la quale, fatti i necessari accertamenti, gli rispose l'8 febbraio 2000 che non avrebbe corrisposto nessuna prestazione poiché le affezioni non erano state annunciate né durante il servizio, né nei giorni successivi, tanto più che erano insorte in civile, ossia il 1. agosto 1999.
Il signor __________ contestò il rifiuto con lettera 14 febbraio 2000, per cui la Sezione AM 7 diede avvio alla procedura formale con preavviso 6 marzo 2000 che confermava il rifiuto di ogni prestazione.
Il 19 marzo 2000 il signor __________ inoltrò le proprie osservazioni, alle quali fece seguito la decisione 19 maggio che conferma la decisione di rifiuto.
Dopo una tempestiva opposizione presentata il 19 giugno dal signor __________, il Servizio ricorsi dell'AM emanò la decisione 4 agosto 2000 qui impugnata.
DIRITTO
L'eventuale responsabilità della Confederazione deve quindi essere valutata secondo l'art. 6 LAM, il quale prevede che l'Assicurazione militare risponde "soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio, oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata".
Per giudicare se sia raggiunto un grado di probabilità preponderante valgono le regole usualmente in uso nel campo delle assicurazioni sociali riguardo all'onere della prova (DTF 123 V 138‑139), ove, per l'art. 6 LAM questo onere non spetta al l'assicurazione militare, bensì alla persona che rivendica la prestazione (FF 1990 IlI pag. 185 segg.).
Questo principio deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una rivendicazione dell'assicurato da lui fondata su determinati elementi di fatto, l'assicurazione militare valuta le prove a sostegno di questi fatti e se queste non sono sufficienti il diritto a prestazioni va negato (cfr. Mäschi Jürg, Kommentar zum Bundesgesetz über Militärversicherung vom 19.6.1992, Bern 2000, p. 96 § 18).
Premesso che il criterio della probabilità preponderante, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 111 V 372 cons. 1 b e 105 V 229 cons. 3a) vale anche per la valutazione delle prove, la decisione del giudice o dell'autorità amministrativa deve essere fondata sui fatti che, pur non potendo essere accertati in modo inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ove tuttavia non è sufficiente che un fatto possa apparire semplicemente come un'ipotesi possibile.
La versione dei fatti fornita dai ricorrente si presenta però in modo contraddittorio.
Secondo la notifica effettuata alla __________, infatti, i disturbi ai piedi sono insorti il 1. agosto 1999 (e quindi oltre 40 giorni dopo il termine del servizio) "facendo una lunga camminata nei boschi con degli scarponi da montagna poco usati".
Soltanto dopo aver preso atto che la __________ aveva dovuto rifiutare di erogare le prestazioni perché non si trattava di un infortunio secondo la LAINF e che la Cassa malati __________ avrebbe assunto soltanto i costi eccedenti la franchigia di fr. 1'500.‑‑, il ricorrente si è rivolto all'Assicurazione militare, sostenendo che, invece, i disturbi erano già insorti durante il corso del giugno 1999.
Secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ‑ riportata in DTF 121 V 47 ‑ in presenza di versioni contraddittorie sulla dinamica dell'incidente fornite dall'assicurato viene ritenuta più attendibile quella "della prima ora" perché di solito è più spontanea e priva di condizionamenti, rispetto a quelle successive che possono venire influenzate da diversi fattori.
Nel caso che ci occupa, il signor __________ non solo non ha denunciato i disturbi all'Assicurazione militare, escludendo quindi che questi dipendessero dal servizio, ma ha espressamente attribuito a una passeggiata in civile con scarponi non adatti, avvenuta il 1° agosto 1999, la causa di questi disturbi.
Le versioni successive, con l'andare del tempo sempre arricchite di particolari che dovrebbero servire ad instaurare un rapporto diretto fra l'affezione agli alluci e il servizio militare, sono evidentemente la conseguenza del rifiuto espresso dalla __________ e dalla risposta della __________ relativa alla franchigia contrattuale.
Si tenga inoltre presente che il signor __________ ha consultato un medico solo dopo il 1° agosto 1999, ossia dopo l'evento al quale ha attribuito, con la notifica alla __________, l'insorgenza dell'affezione agli alluci.
Nel suo ricorso il signor __________ cita gli attestati dei medici da lui consultati per cercare di accreditare la sua tesi, secondo cui i disturbi agli alluci sono da attribuire al servizio militare: né il dott. __________, consultato per primo, ma dopo il 1° agosto 1999, né i dottori __________ e __________ possono evidentemente affermare sulla base di accertamenti oggettivi, che i disturbi lamentati dal loro paziente sono dovuti agli scarponi militari inadeguati.
Essi non fanno quindi altro che riferire la versione del signor __________ e non possono pertanto avere valore probatorio.
La decisione su opposizione deve quindi essere confermata." (Doc. _)
1.6. Con scritto 29 gennaio 2001 l'assicurato ha riconfermato la propria domanda di giudizio producendo della documentazione (VII).
1.7. In data 23 marzo 2001 il TCA ha richiamato dalla __________ l'intero incarto relativo alla decisione 1° settembre 1999.
La documentazione prodotta dalla __________ è quindi stata sottoposta alle parti per osservazioni. Con lettera 12 aprile 2001 l'UFAM ha confermato quanto osservato in risposta di causa, rilevando come dalla documentazione in atti non sia dato di desumere l'insorgenza dei disturbi ai piedi durante il servizio militare (XII).
Con scritto 19 aprile 2001 l'assicurato ha evidenziando il fatto che già in occasione della visita medica del 6 agosto 1999 egli aveva informato il dott. __________a dell'insorgenza dei problemi ai piedi durante il corso di ripetizione e rilevato che la sintomatologia ha subito un peggioramento durante la successiva gita in montagna del 1° agosto 1999 (XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se a torto o a ragione l'UFAM ha rifiutato le proprie prestazioni relativamente all'affezione ai piedi accertata e annunciata dopo il servizio militare svolto dal 7 al 18 giugno1999.
2.3. Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Secondo la legge, dunque, perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato.
(STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).
L'art. 83 LAM inoltre recita:
" Al momento della visita sanitaria di entrata, durante il servizio e alla fine del medesimo, l'assicurato è tenuto a notificare al medico di truppa e del corso qualsiasi affezione di cui ha conoscenza. Se la notificazione non può essere fatta al medico di truppa o del corso, l'assicurato deve notificare l'affezione a un superiore, all'attenzione del medico di truppa o del corso. Se l'assicurato disattende tali obblighi senza un motivo sufficiente, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio (art. 6).
Dopo il servizio, l'assicurato deve notificare ogni affezione connessa con il servizio a un medico, un dentista o un chiropratico. Fintanto che non ha ricevuto questa notificazione, l'assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di una domanda.
Fintanto che riscuote prestazioni, l'assicurato, l'avente diritto o il loro rappresentante legale devono notificare all'assicurazione militare ogni modificazione della situazione personale, dello stato di salute o delle condizioni economiche che può provocare un mutamento essenziale delle prestazioni legali.
Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale di obblighi di notificazione cagioni spese supplementari all'assicurazione militare."
In concreto la responsabilità dell’AM potrebbe dunque essere ammessa soltanto qualora fosse accertato con probabilità preponderante che i disturbi lamentati da ______________ ad entrambi i piedi si trovano in relazione causale con il servizio militare prestato dal 7 al 18 giugno1999.
Per quanto riguarda l'onere probatorio, nell'ambito dell'art. 6 LAM la dimostrazione del probabile legame di causalità (naturale ed adeguata) tra il danno alla salute accertato e annunciato dopo il servizio e gli influssi subiti durante il medesimo deve essere fornita dall'assicurato (cfr. Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über Militärversicherung vom 19.6.1992, Bern 2000, ad art. 6, pag. 96, N.16; Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, pag.173).
2.4. In casu dalla documentazione acquisita all'incarto amministrativo e da quella prodotta nelle more della presente procedura emerge che:
· l'assicurato ha prestato servizio dal 7 al 18 giugno 1999 calzando scarponi militari in dotazione dal 1980 (circostanza rimasta incontestata);
· prima del servizio militare del giugno 1999 l'assicurato non ha mai sofferto di unghia incarnita (cfr. doc. _);
· in occasione della visita medica del 6 agosto 1999 a cura del dott. __________ l'assicurato ha riferito al sanitario che durante il servizio egli ha avuto problemi ai piedi e che in occasione di una camminata in montagna il 1 agosto 1999 egli ha accusato dolori ai piedi portando scarponi da montagna (doc. _);
· nella notifica 6 agosto 1999 del datore di lavoro alla __________ l'infortunio é descritto come segue: "Ho fatto una lunga camminata nei boschi in luoghi inpervi. L'uso prolungato degli scarponi da montagna, che uso poco, ha provocato un'infezione ai piedi". (doc. _)
Nel certificato 24 agosto 1999 del dott. __________ all'attenzione della __________ è riportata la seguente descrizione dell'infortunio: "portando degli scarponi durante una passeggiata dolore ai piedi" (doc. _);
· nella successiva notifica 20 ottobre 1999 all'UFAM, l'affezione di unghia incarnita dell'alluce e sinistro diagnosticata dal dott.. __________ il 6 agosto 1999 è stata da quest'ultimo posta in relazione al fatto che durante il servizio militare effettuato nel giugno 1999 l'assicurato ha avuto problemi ad entrambi i piedi (doc. _);
· in occasione del colloquio del 3 aprile 2000 con una funzionaria dell'UFAM, l'assicurato ha ribadito di aver avuto problemi ai piedi durante il servizio militare e che tali problemi si sono acutizzati durante la passeggiata in montagna del 1 agosto 1999, dopo di che l'interessato si è rivolto al medico curante dott. __________ per una visita (doc. _);
· con certificato 23 ottobre 2000 il dott. __________, chirurgo ortopedico, premettendo in particolare che dal profilo anamnestico l'assicurato "non ha mai presentato nessuna patologia ai 2 alluci" e che l'interessato "ha svolto l'ultimo corso di ripetizione dopo 10 anni di pausa", ha dichiarato che "i problemi ai piedi sono dovuti al porto degli scarponi militari inadeguati" precisando che " è frequente che l'arco plantare si abbassa con gli anni" e che "nel caso del sig. __________ è anche favorito dal peso (20 kg negli ultimi anni)" (cfr. doc. _);
· con certificato 17 marzo 2000 il dott. __________ ha evidenziato come l'"acutizzazione della malattia è senz'altro con grande probabilità dovuta al fatto che il paziente durante il suo servizio militare del giugno-luglio 1999 ha usato scarponi stretti ed ha accusato la sua sintomatologia dopo questo evento, prima di allora era assolutamente asintomatico" (doc. _);
· a partire dal mese di luglio 1999 l'assicurato, quale presidente del Patriziato di __________, ha dovuto essere sostituito dal sig. __________ (vice presidente) per l'effettuazione di sopralluoghi in boschi e sui monti, in particolare per il collaudo di sentieri (doc. _);
2.5. E' anzitutto da rilevare che nulla agli atti lascia supporre che l'affezione in esame sia insorta prima del corso di ripetizione del giugno 1999. La certificazione medica all'inserto attesta al proposito l'assenza di una sintomatologia dovuta a problemi di unghia incarnita prima del servizio prestato nel mese di giugno 1999 (cfr. consid. 2.4).
Dagli atti risulta inoltre che a partire dal mese di luglio 1999 - prima quindi della camminata in montagna del 1° agosto 1999 - l'assicurato ha dovuto essere sostituito nell'effettuazione di sopralluoghi a piedi in boschi e in montagna in qualità di presidente del Patriziato. A tale riguardo il sig. __________ - che ha sostituito, in qualità di vicepresidente del Patriziato, l'assicutato nell'espletamento di dette mansioni - ha dichiarato di "aver avuto personalmente modo di vedere in che stato si trovavano gli alluci, unitamente a mia moglie __________, infermiera, che consigliò ..di farsi visitare da un medico" (doc. _).
Dal fascicolo emerge inoltre che con certificato 16 marzo 2000 il dott. __________ ha dichiarato che "l'acutizzazione della malattia è senz'altro con grande probabilità dovuta al fatto che il paziente durante il suo servizio militare …. ha usato scarponi stretti" (doc. _). Con certificato 23 ottobre 2000 il dott. __________, evidenziando come l'assicurato "calza attualmente il nr. 45, gli scarponi militari erano il 43,5", ha dal canto suo dichiarato che "secondo il mio parere, i disturbi lamentati sono divuti al porto degli scarponi militari inadeguati" (doc. _)
Per quanto riguarda la contraddizione, rilevata dall'amministrazione, tra le versioni fornite dall'assicurato nell'annuncio d'infortunio 6 agosto 1999 alla __________ rispettivamente nella notifca 20 ottobre 1999 all'UFAM in merito all'insorgenza dei disturbi ai piedi, questo TCA non può non rilevare come in realtà dalla documentazione medica prodotta pendente lite emerge che in occasione della visita medica del 6 agosto 1999 l'assicurato, oltre a riferire della camminata del 1° agosto 1999, aveva in realtà già dichiarato al medico curante di aver avuto problemi ai piedi durante il servizio militare (cfr. doc. _).
Il fatto che l'assicurato abbia sostenuto, come riportato nella decisione __________ 1 settembre 1999, di aver effettuato il 1° agosto 1999 "una lunga camminata nei boschi con degli scarponi da montagna poco usati", non può pertanto essere considerata circostanza idonea a far ritenere che l'affezione sia sorta in tale occasione, escludendo di conseguenza l'esistenza di un nesso causale tra quest'ultima e il servizio prestato nel giugno 1999.
Alla luce delle considerazioni che precedono é invece da ritenere siccome dimostrato - per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante - che l'affezione ai piedi annunciata il 20 ottobre 2000 è da ricondurre agli influssi subiti durante servizio militare effettuato nel giugno 1999.
2.6. Con il gravame l'assicurato chiede che gli venga riconosciuto un "adeguato risarcimento per la pratica amministrativa che …ha dovuto svolgere per ottenere giustizia".
Nella misura in cui tale richiesta si riferisce all'attività svolta nell'ambito della procedura amministrativa sfociata con decisione 4 agosto 2000, occorre rilevare che possono di principio essere sottoposti ad esame giudiziale solo i rapporti giuridici su cui la competente amministrazione si sia pronunciata mediante decisione vincolante. L'oggetto della decisione è quindi definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato dal giudice (cfr. 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate, STCA 4 maggio 1992 in re G.V., STCA 24 ottobre 1991 in re N.G).
In casu il TCA non può pronunciarsi in merito al postulato risarcimento difettando una decisione amministrativa su tale oggetto.
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili in caso di ricorso al TCA, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
La giurisprudenza federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
In concreto nessun elemento agli atti consente di ritenere siccome adempiute le premesse di cui sopra: nulla lascia infatti supporre che l'attività svolta a dipendenza della presente procedura giudiziaria (redazione del ricorso 27 novembre 2000, notifica di mezzi di prova del 29 gennaio 2001 e osservazioni del 19 aprile 2001) abbia notevolmente impedito l'assicurato nell'attività professionale o gli abbia cagionato una perdita di guadagno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ E' accertata l'esistenza di un nesso causale tra gli influssi subiti durante il servizio prestato nel giugno 1999 e i disturbi ai piedi lamentati da __________.
§§§ L'incarto è rinviato all'UFAM affinché versi le relative prestazioni di legge.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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