AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.2000.1
Data decisione, Autorità: 11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.2000.00001
BS/sc
Lugano 11 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 28 febbraio 2000 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Durante un corso di ripetizione svolto nel settembre 1992 __________ è rimasto incastrato con il piede destro sotto il sollevatore che stava guidando e che improvvisamente si è ribaltato. Questo infortunio gli ha procurato uno schiacciamento delle parti molli della gamba e del piede destro, la frattura del II e del III metatarso laterale della caviglia destra. L'Assicurazione militare ha riconosciuto la piena responsabilità della Confederazione.
1.2. Nel novembre 1992 è stata costata la presenza di un morbo di Sudek ed avviata un'intensa terapia (doc. _). Il 20 aprile 1993 l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al piede sinistro (doc. _). In occasione del suo ricovero nell'agosto 1993 presso l'Ospedale __________, a seguito di un trauma alla mano sinistra con conseguente comparsa di formicolii alla mano stessa, al ricorrente è stata diagnostica una "sospetta sclerosi multipla con iperestesia-iperalgesia dell'emicorpo sinistro" (doc. _). Per questo motivo l'assicurato è stato visitato dal dr. __________, primario del servizio di neurologia dell'Ospedale Regionale di __________ che ha confermato, nel suo rapporto 20 agosto 1993, il sospetto di tale diagnosi (doc. _) che poi si è conclamata. Il 15 settembre 1993 l'assicurato è stato quindi sottoposto ad una visita da parte del medico del circondario dell'AM, dr. __________, il quale ha escluso il nesso causale fra l'infortunio al piede destro e la sclerosi multipla, acconsentendo anche di sottoporlo ad un cambiamento professionale (doc. _). Pertanto, l'11 ottobre 1993 l'UFAM ha informato l'assicurato di aver incaricato l'Ufficio regionale AI di provvedere alla sua reintegrazione professionale, rimarcando nel contempo che per la sclerosi multipla non sussisteva alcuna responsabilità della Confederazione, essendo tale affezione estranea al servizio militare (doc. _). A seguito della ripetuta manifestazione degli effetti della sclerosi multipla, l'assicurato non ha potuto concludere la riformazione professionale nel campo informatico, per cui a partire dal 1° agosto 1996 è stato messo al beneficio di una rendita d'invalidità (doc. _).
1.3. Con decisione 29 aprile 1994, intimata all'allora patrocinatore dell'assicurato, l'UFAM gli ha riconosciuto una rendita per la formazione professionale con effetto retrattivo dal 1° febbraio 1994 al 31 agosto 1994, rilevando comunque che per la sclerosi multipla non sussisteva una responsabilità della Confederazione (doc. _). Con un'altra decisione, del 16 dicembre 1994 e intimata al medesimo studio legale, l'assicurazione ha esteso la rendita per la formazione professionale fino al 31 luglio 1994, ricordando nuovamente che la sclerosi multipla è "estranea al servizio militare" (doc. _).
1.4. Nel luglio 1996 __________ è stato sottoposto ad un osteotomia secondo Weil delle ossa metatarsali II-VI nonché ad un'escissione a cuneo secondo Kocher dell'alluce destro (doc. _). Nel novembre dello stesso anno egli ha subito un'osteotomia correttiva del calcaneo destro, una correzione del dito II nonché una nuova escissione a cuneo secondo Kocher dell'alluce (doc. _).
Con decisione 15 gennaio 1998 l'UFAM ha attribuito all'assicurato una rendita per menomazione dell'integrità del 7,5% per i postumi dell'infortunio al piede destro riportato durante il corso di ripetizione del 1992, con effetto retroattivo al 1° giugno 1997 (doc. _). Nel mese di settembre 1998 __________ è stato sottoposto nuovamente ad un'osteotomia correttiva, questa volta della prima falange dell'alluce e una trasposizione del tendine estensore del dito II (doc. _).
1.5. Con lettera 24 novembre 1998 dell'avv. __________, patrocinatore di __________, ha chiesto all'AM il riconoscimento di una rendita d'invalidità a seguito del trauma del 1992. In risposta, il 26 novembre 1998 l'amministrazione gli ha innanzitutto ricordato la non sussistenza della responsabilità della Confederazione in relazione alla sclerosi multipla, mentre, per quel che riguarda l'affezione al piede destro, l'assicurato è da considerare totalmente abile al lavoro per cui non sussiste il diritto ad una rendita (doc. _). Con lettera 10 marzo 1999 (doc. _) l'avv. __________, contestando la posizione dell'amministrazione, ha ribadito che la sclerosi multipla ha avuto inizio a seguito dell'incidente del 1992, per cui ha chiesto che l'assicurazione se ne assuma la responsabilità. A sostegno di quanto richiesto il legale ha anche allegato un rapporto del 19 febbraio 1999 del Dr. med. __________, specialista in neurologia (doc. _) e uno datato 1° marzo 1999 del medico curante Dr. __________ (doc. _).
In risposta, il 25 maggio 1999 l'AM ha ricordato al patrocinatore che l'assicurato non aveva sollevato alcuna obiezione contro la lettera 11 ottobre 1993 e nemmeno contro la decisione 29 aprile 1994. Inoltre, sulla base della nuova documentazione medica, l'amministrazione non ritiene che vi siano le premesse legali per l'entrata in materia per una revisione e una riconsiderazione delle decisioni prese (doc. _). Il 21 luglio 1999, dissentendo da quanto esposto dall'assicurazione, l'avv. __________ ha chiesto l'apertura di una procedura formale (doc. _).
1.6. Con preavviso 6 agosto 1999 l'UFAM ha ribadito l'inesistenza delle premesse legali per la revisione o la riconsiderazione delle decisioni relative al non riconoscimento della responsabilità della Confederazione per la sclerosi multipla (doc. _), ciò che è stato contestato dal legale dell'assicurato con lettera 14 settembre 1999 (doc. _). L'avv. __________ ritiene in particolare precipitosa la decisione 29 aprile 1994 in quanto a quell'epoca non erano conosciute tutte le conseguenze del trauma che si sono manifestate pienamente solo negli anni 1995 -1999 e solo dopo ogni intervento al piede destro si erano susseguiti degli attacchi di sclerosi multipla. Ritenendo le obiezioni formulate non idonee a modificare il preavviso, con decisione formale 12 novembre 1999 l'AM ha confermato la propria presa di posizione (doc. _), a cui è seguita l'opposizione tempestiva dell'assicurato (doc. _).
1.7. Mediante decisione su opposizione del 28 febbraio 2000 l'UFAM non è entrato nel merito di una revisione processuale e di una riconsiderazione della presa di posizione del 11 ottobre 1993 oramai da considerare come decisione cresciuta in giudicato. L'amministrazione, dopo aver esposto i dettami di diritto e di giurisprudenza inerenti alla revisione di decisioni e decisioni su opposizione ex art. 101 LAM, ha rilevato che:
" (…)
Il Dr. __________ interpreta fatti già noti e non porta nessun elemento che indichi che la fattispecie fosse incompleta al momento in cui l'assicurazione militare prese la decisione di non riconoscere la responsabilità della Confederazione per la sclerosi multipla. Quanto egli afferma oggi avrebbe potuto essere affermato da lui, o da un altro medico, già nel 1993. Il suo recente rapporto non può quindi essere considerato un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 101 LAM.
Le condizioni formali dell'art. 101 LAM non sono quindi date. Per questo l'assicurazione militare non entra nel merito di una revisione della decisione dell'11 ottobre 1993. (…)" (doc. _, pag. 5-6)
L'AM non ritiene inoltre di essere incorsa in errore alfine di giustificare una riconsiderazione secondo l'art. 103 LAM, rilevando in particolare quanto segue:
" (…)
Secondo questo articolo l'assicurazione militare non può essere obbligata a procedere ad una riconsiderazione né dall'assicurato né dal giudice. Se il sig. __________ dimostrasse che la decisione AM del 1993 era indubbiamente erronea dal punto di vista del diritto vigente al momento dell'emanazione o per quanto concerne la determinazione della fattispecie, l'assicurazione militare potrebbe decidere di entrare in materia per quanto concerne la riconsiderazione della stessa (DTF 117 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi menzionata; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc nonché la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino del 21 gennaio 1999 nella causa R.-S. / Ufficio federale dell'assicurazione militare)
Fatta questa premessa va detto che dall'esame della decisione informale dell'11 ottobre 1993 non risulta nessun indizio che permetta di concludere che essa fosse sbagliata.
Pur essendo all'epoca ancora in vigore la Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949, le disposizioni, per quanto concerne la responsabilità non sono mutate. Esse sono infatti state riprese negli art. 5-7 della nuova LAM del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1. gennaio 1994.
La responsabilità dell'assicurazione militare è determinata dall'esistenza di un legame di causalità tra il servizio militare e l'affezione (DTF 122 V consid. 2b/bb, 111 v 373 consid. 2a e b). Per quanto concerne le affezioni accertate dopo il servizio, come è indubbiamente il caso per la sclerosi multipla di cui soffre il sig. __________, "l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata" (art. 6 LAM)). Questo significa che il riconoscimento della responsabilità della Confederazione è possibile unicamente qualora l'esistenza di un legame di causalità tra l'affezione e il servizio militare è più verosimile della sua inesistenza. La semplice possibilità che un tale rapporto esista non basta (DTF 111 V 374).
Non solo nel rapporto dello specialista Dr. __________ non ci sono indizi che permettano di dire che la decisione dell'11 ottobre 1993 fosse sbagliata ma, al contrario, quanto egli afferma va a sostengo della stessa.
Secondo il Dr. __________ un legame tra il trauma al piede destro subito in servizio e la sclerosi multipla, seppur possibile, non si può provare. Da quanto egli scrive non risulta nemmeno che, con probabilità preponderante (art. 6 LAM), esista una relazione fra l'affezione assicurata e la sclerosi multipla.
Le condizioni formali dell'art. 103 LAM non sono quindi date. Per questo l'assicurazione militare non entra nel merito di una riconsiderazione." (Doc. _, pag. 6)
1.8. Con tempestivo atto di ricorso __________, sempre rappresentato dall'avv. __________, postula l'annullamento della decisione con conseguente riconoscimento da parte della AM delle prestazioni assicurative inerenti alla sclerosi multipla.
Egli sostiene che al momento della resa della decisione non erano conosciute tutte le conseguenze del trauma che porterebbero ad un nesso di casualità naturale tra l'incidente e l'insorgenza della sclerosi multipla, rilevando poi:
" (…)
Da parte dell'AM non è provato che, per denegata ipotesi, eliminato mentalmente il trauma da schiacciamento, oggi il sig. __________ sarebbe stato ugualmente affetto da sclerosi multipla. Sono questa prova può escludere il nesso causale tra i due eventi.
È scientificamente provato, invece, che la sclerosi multipla, lo testimoniano i precisi rapporti medici del Dr. med. __________ del 19 febbraio 1999 e del Dr. med. __________ del 1 marzo 1998 e del 7 dicembre 1999, è data proprio perché ci fu quella "conditio sine qua non" iniziale: il trauma fisico (nel caso specifico al piede destro), complicato da Sudeck-distrofia, risp. l'infezione al piede e la somministrazione di dosi elevate di penicilina con relativa allergia che rovinarono il sistema immunitario del sig. __________. (…)" (doc. _, pag. 5)
Qualora il TCA dovesse riscontare una contraddizione tra i due rapporti medici prodotti, l'assicurato chiede inoltre l'erezione di una perizia medica neutra.
Il ricorrente ritiene inoltre che:
" (…)
Solo in seguito alle varie esperienze, subentrate dopo le decisioni degli anni 1993/94 dell'AM, si è potuto appurare che il trauma del 1992 avviò i relativi processi infettivi, sviluppandosi nel tempo in maniera latente e con delle conseguenze tardive.
Queste ultime devono essere riconosciute come diretta conseguenza del trauma iniziale e devono essere correttamente valutate quali fatti nuovi, posteriori alle decisioni emanate dall'AM, tali da rendere necessaria una revisione delle stesse con relativa rettificazione e assegnazione al nostro mandante della indennità per perdita di guadagno (invalidità).
La controparte non valuta correttamente la catena degli avvenimenti dal 1993/94 sino ad oggi; una catena continua, tanto è vero che, dopo ogni intervento operatorio, si verificava una reazione infettiva/allergica che rovinava sempre più il sistema immunitario del sig. __________.
Il decorso naturale della malattia, quindi, è stato continuo negli ultimi sei anni e come tale è comprovato, diversamente da quanto affermato dalla controparte nella Decisione su Opposizione al punto 2 delle Considerazioni. (…)" (Doc. _, pag. 8)
L'assicurato conclude, facendo riferimento alla sentenza DTF 117 V 365, che l'assicurazione deve rispondere anche perché la sclerosi multipla sarebbe la conseguenza delle terapie instaurate successivamente al trauma da schiacciamento, rilevando che:
" (…)
A causa dell'alta dose di Kenacortin (nel nostro caso l'insieme della Sudeck-distrofia, infezione post. operatoria e allergia alla penicilina), si è creato uno squilibrio totale del sistema immunitario (Abwehr).
Anche a titolo abbondanziale, in ogni caso, questa sentenza dice chiaramente che le crisi e gli attacchi susseguenti agli anni 1993/94 di sclerosi multipla (conseguenza dell'insieme dei fattori sopracitati), che provocavano di volta in volta lo squilibrio immunitario del ricorrente, risultano essere il fatto nuovo che né la controparte né i suoi medici si sono dati la preoccupazione di valutare e di approfondire negli anni 1993/94 con l'emanazione della loro decisione.
Se essi avessero approfondito, avrebbero dovuto accettare di non conoscere la vera causa, oggi palese e comprovata, del fatto nuovo ora conosciuto. (…)" (doc. _, pag. 9)
1.9. Con risposta del 17 maggio 2000 l'AM, rappresentata
dall'avv. __________, postula la reiezione del gravame. Innanzitutto l'assicurazione contesta l'esistenza di un nesso causale per i seguenti motivi:
" (…)
Se si esamina il rapporto 19 febbraio 1999 del dott. __________, specialista FMH in neurologia (atto N. _), prodotto dal ricorrente, non si può certo ritenere che questa preponderante verosimiglianza sia raggiunta. Infatti, il medico afferma bensì che la coincidenza cronologica lascia a prima vista sospettare una relazione fra le due diagnosi, ma subito precisa:
"Come sappiamo, il momento in cui subentra la sclerosi multipla non è esattamente definibile e la manifestazione dei sintomi clinici rispettivamente la diagnosi pronunciata dal neurologo non corrisponde certamente all'inizio della patologia;
dato che non è possibile per i neurologi riconoscere e capire
o solo parzialmente - la causa della MS, la relazione fra un trauma fisico, una Sudeck-distrofia e una sclerosi multipla è solo supponibile ma non accertabile."
E il dott. __________ aggiunge che:
"In casi singoli questi elementi sono sempre stati messi in relazione fra di loro ma non hanno finora potuto essere fornite da una statistica approvata o da un'inchiesta sulle tendenze".
"Non siamo in grado di provare che un trauma periferico con delle complicazioni secondarie possa rappresentare un tale stimolo per in seguito provocare l'insorgere di una patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale".
Anche il rapporto del dott. __________, pure prodotto dal ricorrente (atto N. _), peraltro dovuto a una medico generico e non ad un neurologo, non consente di dedurre con probabilità preponderante che il nesso di causalità naturale fra il trauma e la sclerosi multipla sia dimostrato.
Il dott. __________ si limita a constatare "in questo particolare paziente una grande probabilità che la malattia stessa sia stata scatenata dall'infortunio con la complicazione della malattia di Sudeck" riferendosi alla concatenazione cronologica degli eventi, ma fa dipendere questa constatazione dal rapporto del dott. __________ che dice invece di non poter fornire, quale specialista, la prova di questa relazione causale.
Non è quindi nemmeno possibile, come sostiene il ricorrente al punto 7 del gravame, chiedere l'erezione di una perizia medica neutrale, qualora codesto lodevole Tribunale ritenesse che esiste una contraddizione fra le indicazioni dei medici: infatti, questa contraddizione non è rilevabile fra i rapporti dei due medici prodotti dal ricorrente.
Da un lato, abbiamo un parere chiaro dello specialista che attesta l'impossibilità scientifica di stabilire un rapporto di causalità, mentre dall'altro c'è il rapporto del medico di famiglia che, pur rifacendosi a questo certificato specialistico, giunge a conclusioni opposte, peraltro non suffragare da validi argomenti. (…)" (Doc. _, pag. 7-8)
L'amministrazione ribadisce quindi la non esistenza dei presupposti sia per una revisione che una riconsiderazione della decisione del 1993.
L'assicurazione conclude rigettando anche la tesi del ricorrente che vedrebbe la sclerosi multipla una diretta conseguenza delle terapie instaurate dopo l'infortunio atta a giustificare la richiesta attorea, in quanto:
" (…)
Come insegna tuttavia la sentenza del Tribunale federale citata dallo stesso ricorrente (DTF 117 V 365) presupposto essenziale per una tale assunzione di responsabilità da parte dell'assicuratore è però "eine fehlgeschlagene medizinische Behandlung des Unfalls" e nessun elemento valido permette di sostenere che all'origine della insorgenza della sclerosi multipla vi sia un trattamento errato da parte dei medici che si sono occupati della cura dei postumi del trauma assicurato, in particolare nemmeno la scoperta che il ricorrente non sopportava un certo tipo di antibiotico.
Inoltre, da nessun certificato medico e nemmeno da nessun valida argomentazione del ricorrente è desumibile che la causa della sclerosi multipla sia da fare risalire a questo trattamento."
(Doc. _, pag. 11)
1.10. Con lettera 31 maggio 2000 il ricorrente ribadisce la richiesta di una perizia giudiziaria.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Con lettera 11 ottobre 1993 l'UFAM ha informato l'assicurato di aver incaricato l'Ufficio regionale AI di provvedere alla sua reintegrazione professionale, rimarcando nel contempo che per la sclerosi multipla non sussisteva alcuna responsabilità della Confederazione, essendo tale affezione estranea al servizio militare (doc. _). Seppur tale scritto non aveva carattere formale, esso costituisce oramai una decisione cresciuta in giudicato per i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LAM i casi di esigua importanza possono essere liquidati senza formalità. Tuttavia se l'assicurato non condivide la liquidazione semplificata del suo caso egli può esigere una decisione formale (art. 96 cpv. 2 LAM) ritenuto che, secondo la giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 30 cpv. 1 e 120 LAINF, un termine di due anni eccede il lasso di tempo d'esame e di riflessione conveniente per opporsi al rilascio di una decisione informale (cfr. DTF 102 V 16 DTF 106 V 246 consid. 1, 122 V 369). In tale caso un'eventuale contestazione è da ritenere contraria alla buona fede (cfr. 102 V consid. 2a pag. 16, DTF 106 V consid. 2c in fine pag. 246). Va comunque rilevato che nella decisione 29 aprile 1994 ex art. 98 LAM, riguardante la concessione di una rendita per la formazione professionale, l'amministrazione aveva ribadito di non riconoscere la responsabilità per la sclerosi multipla. Tale decisione è stata intimata all'allora patrocinatore dell'assicurato il quale non ha fatto opposizione, per cui la stessa è cresciuta in giudicato (ex art. 98 cpv. 3 LAM). Solo con lettera 24 novembre 1998 l'assicurato ha iniziato a contestare la non responsabilità della Confederazione in merito alla sclerosi multipla, per cui la decisione informale 11 ottobre 1993 può essere ritenuta come cresciuta in giudicato.
2.3. Mediante il proprio gravame il ricorrente postula che venga dichiarata la piena responsabilità dell'AM per la sclerosi multipla, con conseguente riconoscimento delle relative prestazioni assicurative. Sostanzialmente viene chiesta la modifica di una decisione cresciuta in giudicato che può avvenire unicamente mediante una revisione ex art. 101 LAM oppure in via di riconsiderazione ex art. 103 LAM.
2.4. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali - principio ancorato, a partire dal 1994, nell’art. 103 LAM (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 363.) - l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non ha fatto oggetto di una sentenza giudiziale, se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole. Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministrazione non vi può tuttavia essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice. Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e/o che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (DTF 117 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi menzionata; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA 24.9.1997 in re C.).
2.5. La riconsiderazione deve essere distinta dalla cosiddetta revisione processuale di una decisione amministrativa (cfr. art. 101 LAM). L'amministrazione é, infatti, tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad una diversa conclusione giuridica (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 122 V 138 consid. 2c; DTF 122 V 173 consid. 4a; DTF 122 V 272 consid. 2; DTF 121 V 4 consid. 6; STFA 1.10.1998 in re F.).
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura amministrativa, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio 1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi elementi di fatto, i quali fanno apparire oggettivamente incompleta la base di decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata).
2.6. Secondo l'art. 6 della LAM del 20 settembre 1949, nel tenore in vigore al momento della decisione di cui è chiesta la revisione, la responsabilità della Confederazione è data per le affezioni accertate dopo il servizio, ciò che è sicuramente il caso in esame, allorquando sono state probabilmente "causate da influenze subite durante il servizio"; l'assicurazione risponde pure per l'aggravamento di un'affezione al servizio se dovuto probabilmente "ad influenze subite durante il servizio". Questo, principio è stato ripreso nell'art. 6 della nuova LAM del 19 giugno 1992 entrata in vigore il 1° gennaio 1994 (DTF 123 V 140 consid. 2c ).
Instaurando il principio della causalità, la responsabilità dell'AM è data se, con probabilità preponderante, vi è un nesso tra l'affezione riscontrata e il servizio prestato. La verosimiglianza di tale nesso causale deve essere comunque maggiore che la sua inesistenza, ritenuto come la semplice possibilità dell'esistenza di un simile nesso non sia sufficiente (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 6, pag. 96, N.17). Inoltre, tale rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).
Infine, la prova del nesso di causalità deve essere comunque fornita dall'assicurato (Mäschi, op. cit, ad art. 6 pag. 96, N.16; Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, pag.173).
A tal proposito va comunque ricordato che nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
2.7. Nella fattispecie in esame il ricorrente ritiene che la sclerosi multipla sia dovuta ai postumi del trauma da schiacciamento avuto al piede destro (con innesto di una distrofia Sudek) ed alle infezioni post traumatiche e postoperatorie (allergia alle alte dosi di penicillina) che hanno leso il sistema autoimmunitario, affezioni che sono intervenute posteriormente alle decisioni emanate dall'UFAM.
L'assicurato sostiene quindi l'esistenza di un legame di causalità naturale fra il trauma avuto nel 1992 e il sopraggiungere della sclerosi multipla sulla scorta dei certificati medici del medico curante Dr. __________ e del Dr. __________, neurologo.
Nel rapporto 19 febbraio 1999 il Dr. __________ rileva in particolare che la coincidenza cronologica del trauma al piede, la distrofia Sudek e la sclerosi multipla "lascia a prima vista un legame temporale ma anche causale", precisando comunque che:
" (…)
Come sappiamo, il momento in cui subentra la sclerosi multipla non è esattamente definibile e la manifestazione dei sintomi clinici risp. la diagnosi pronunciata dal neurologo non corrisponde certamente all'inizio della patologia.
Dato che non è possibile per i neurologi di riconoscere e capire - solo parzialmente
In casi singoli questi elementi sono sempre stati messi in relazione fra di loro, ma non hanno finora potuto essere fornite delle prove da una statistica approvata o da un'inchiesta sulle tendenze. (…)"
(Doc. _, pag. 2)
per concludere come segue:
" (…)
La sclerosi multipla raffigura una risposta immunologica a uno stimolo che non ci è ancora del tutto conosciuto. Non siamo in grado di provare che un trauma periferico con delle complicazioni secondarie possa rappresentare un tale stimolo per in seguito provocare l'insorgere di una patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale. In cambio non posso provare che non vi sia un rapporto fra il trauma, le complicazioni secondarie dovute al trauma e la MS.
I testi scientifici di cui dispongo non riescono a dare più chiarezza in questa questione. Si noti però che degli specialisti a livello internazionale potrebbero probabilmente dare delle risposte più precise di me.
In conclusione ritengo che vi sia una possibile relazione fra il trauma, le complicazioni da una parte, e la sclerosi multiple dall'altra, che però la prova non può essere fornita né per questo caso, né in base alla mia documentazione specialistica. Non c'è però neanche la prova per escludere un rapporto esistente." (Doc. _, pag. 3)
Il medico curante dr. med. __________ ha costatato che:
" (…)
Valutando il referto neurologico emesso dal Dott. __________ il 19.02.99 come pure risalendo dalla letteratura, constato in questo particolare paziente una grande probabilità, che la malattia stessa sia stata scatenata dall'infortunio con la complicazione della malattia di Sudek. Questo innanzitutto perché dopo ogni intervento ortopedico, si è manifestato una crisi acuta della sclerosi multipla.
Quest'ultima è attualmente sotto trattamento di Interferone. (…)" (Doc. _)
Infine, con lettera 7 dicembre 1999 il medico curante, una volta letta la decisione contestata, dopo uno studio della letteratura medica elencata nel medesimo scritto, ha concluso che:
" (…)
La casistica inerente la sclerosi multipla indica chiaramente sempre più che questa affezione in parecchi casi ha un evidente nesso causale con un processo d'infezione autoimmunitario.
Una lesione o infezione che attacca il sistema immunitario è molto probabile che diviene pure fattore scatenante, anche se magari dopo qualche tempo silente, di sclerosi multipla.
Nel caso del signor __________, mio paziente, ciò si è infatti verificato in quanto egli ha subito un grave trauma al piede dx con rilevanti e gravi infezioni post- traumatiche e post - operatorie e ha leso il suo stistema autoimmunitario.
In questo senso non posso affatto approvare l'affermazione dell'assicurazione militare che non vi siano aspetti nuovi nel caso del Sig. __________ in quanto è palese che l'assicurazione non ha tenuto conto questo aspetto nella sua precedente decisione del 1994 perché non ha considerato tale fattore mentre lo stesso è assolutamente determinante per una corretta valutazione medica." (…) (Doc. _)
2.8. Orbene, nel caso in esame l'assicurato non porta nuovi fatti nel senso della giurisprudenza citata al consid. 2.5, ma propone una diversa valutazione di fatti già noti. In effetti, al momento di escludere un nesso causale fra le conseguenze dell'infortunio e la sclerosi multipla, nel suo rapporto 28 settembre 1993 il medico del circondario AM 7 si è basato sugli esami neurologici eseguiti qualche mese prima all'Ospedale __________. Infatti, nel rapporto 20 agosto 1993 il dr. __________, primario di neurologia del nosocomio luganese, aveva confermato il sospetto di sclerosi multipla formulato dai sanitari dell'Ospedale __________ (doc. _), dove l'assicurato si era presentato a seguito di un taglio al dito della mano sinistra. Lo specialista aveva comunque rilevato che " il paziente ha presentato sporadici episodi di formicolii all'avambraccio sinistro, più frequentemente che a destra, da alcuni anni, a sua detta dovuti ad una cattiva posizione del braccio destro durante il sonno" (doc. _) e quindi non come conseguenza dello schiacciamento del piede destro. Inoltre, era anche nota la distrofia Sudek come pure lo sviluppo di una tassidermia dovuta probabilmente alla penicillina riscontrato durante la degenza nell'ottobre 1992 all'Ospedale __________, a seguito dell'infortunio, con conseguente cambiamento dell'antibiotico (doc. _).
Del resto, come rettamente osservato dall'amministrazione, dagli atti medici successivi alla decisione non risulta che l'allergia alle dosi di penicillina abbia provocato in maniera determinante le disfunzioni del sistema immunitario, come d'altronde il peggioramento della sclerosi multipla non può essere attribuito al trauma subito nel 1992 o al trattamento successivo. Tant'è che gli interventi chirurgici al piede subiti nel 1996 non hanno causato complicazioni postoperatorie (cfr. doc. _).
Giustamente l'UFAM evidenzia che non vi sono degli indizi che permettono di sostenere che la sclerosi multipla sia dovuta ad un trattamento errato da parte dei medici, ciò che, in caso affermativo, avrebbe potuto significare l'assunzione del caso da parte dell'assicurazione (cfr. DTF 117 V 365). Del resto, lo stesso assicurato non è stato in grado di fornire elementi probatori in tal senso. Sta di fatto che né il ricorrente, né i diversi medici interpellati non hanno mai sollevato perplessità sul fatto che l'AM non rispondesse della sclerosi multipla. È vero che, come sostenuto dal ricorrente stesso, a causa della sequela ininterrotta di interventi e ricadute "non era umanamente pensabile (…) che (l'assicurato, ndr) considerasse in precedenza, fra tutti i suoi disagi e dolori, la questione di diritto procedurale per far valere i suoi diritti nei confronti dell'Assicurazione militare" in quanto "in quei terribili frangenti (..) riusciva a pensare solo alla propria salute" (ricorso pag. 10). Ma è altrettanto vero che dall'incidente sono passati sei anni prima che il ricorrente iniziasse la presente procedura. Del resto egli è stato anche patrocinato, almeno durante le procedure concernenti l'indennità per l'integrazione professionale, senza che il suo legale abbia sollevato obiezione alcuna.
2.9. L'assicurato sostiene inoltre di aver reso verosimile, sulla base dei rapporti dei dott. __________ e __________, con probabilità preponderante un nesso causale tra il trauma e lo sviluppo della sclerosi multipla.
Va comunque precisato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF (ora art. 29 CF) rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230 cfr. anche SVR 2000 IV no. 10).
Orbene, come rettamente rilevato dall'amministrazione, dal rapporto del neurologo Dr. __________ non si può desumere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un nesso causale tra il trauma dell'assicurato e l'insorgenza della sclerosi multipla. Anzi, egli stesso attesta l'impossibilità, sul piano scientifico, di stabilire se un trauma periferico, in casu lo schiacciamento del piede, con delle complicazioni secondarie possa essere da stimolo per l'insorgenza di una patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale. Una relazione tra il trauma e le complicazioni secondarie da un lato e la sclerosi multipla dall'altro, è stata giudicata dal citato sanitario unicamente come possibile.
Nella sua relazione 1 marzo 1999 il medico curante Dr. __________ sostiene che la malattia sia dovuta con "grande probabilità" alla concatenazione degli eventi a seguito dell'infortunio, poiché dopo ogni intervento operatorio si è manifestata una crisi acuta di sclerosi multipla. A mente del TCA questa relazione non è idonea a ribaltare l'esito della vertenza in oggetto. Infatti, il sanitario, pur basandosi sul rapporto del medico specialista Dr. __________, giunge ad una conclusione differente senza apportare una motivazione convincente. La sola circostanza che dopo ogni intervento chirurgico l'assicurato manifesti i sintomi della sclerosi multipla non significa giocoforza che il tutto debba risalire allo schiacciamento del piede destro avvenuto nel 1992. Nemmeno il tenore della lettera 7 dicembre 1999 del medico curante può portare ad una diversa conclusione. In quello scritto il Dr. __________ ha riportato la tendenza della letteratura specialistica da lui letta ed elencata, che indicherebbe un evidente nesso causale tra la sclerosi multipla e l'infezione immunitaria, senza comunque addurre argomenti che porterebbero ad una conclusione diversa da quella fatta dal Dr. __________, specialista in neurologia. Non va comunque dimenticato che, per ammettere un motivo di revisione, la nuova perizia non deve limitarsi a valutare in modo differente fatti già esistenti al momento della resa della decisione, come lo è nel caso in esame (cfr. consid. 2.5).
In queste circostanze, non sussistendo fatti nuovi o mezzi probatori nuovi ai sensi della giurisprudenza illustrata al consid. 2.5, la domanda di revisione processuale, esaminata nel merito dall'UFAM (contrariamente a quanto lascia credere la decisione formale di non entrata nel merito), deve essere pertanto respinta.
2.10. Il ricorrente ha chiesto anche la riconsiderazione della decisione e l'amministrazione si è espressa con un giudizio di non entrata nel merito.
Conformemente al consid. 2.4, il giudice non può obbligare l'amministrazione a procedere alla riconsiderazione di una decisione. Le pronunzie amministrative con le quali si é negata l'entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, essere impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.
Nella fattispecie, l'amministrazione, come per la domanda di revisione processuale, è in realtà entrata nel merito della domanda di riconsiderazione poiché ha esaminato i relativi presupposti, negando comunque che la decisione in oggetto fosse errata. Pertanto, concretamente il TCA deve innanzitutto esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata.
Secondo la giurisprudenza del TFA per valutare se una decisione è manifestamente errata, bisogna partire dalla situazione di diritto, inclusa la prassi, vigente al momento in cui il provvedimento è stato preso; un cambiamento di giurisprudenza intervenuto in seguito non qualifica come erronea la precedente prassi adottata (cfr. ad esempio, nell’ambito della LAINF, DTF 120 V 132 consid. 3c). La riconsiderazione ha quindi lo scopo di correggere una iniziale applicazione errata del diritto, compresa una valutazione erronea dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügungen nach der Rechtsprechung des EVG, Bemerkungen zu Revision, Wiedererwägung und Anpassung, SZS 1991 pag. 134s).
Orbene, alla luce dei considerandi precedenti, in particolare consid. 2.8 e 2.9, non vi è motivo per sostenere che la decisione di cui è chiesta la riconsiderazione sia stata palesemente errata ai sensi della giurisprudenza. Infatti, il diritto allora in vigore è stato correttamente applicato, come pure corretta è stata la valutazione dei fatti accertati a suo tempo. Ne consegue che la domanda di riconsiderazione deve essere respinta.
2.11. L'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il nesso causale tra l'infortunio e la sclerosi multipla.
Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster