AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1998.4
Data decisione, Autorità: 21.01.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.98.00004
mm
Lugano 21 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1998 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 giugno 1998 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, comandante presso le guardie di fortificazione di __________, é stato pensionato anticipatamente
Anche dopo il pensionamento __________ ha continuato ad essere coperto dall’assicurazione militare, e ciò per le seguenti affezioni:
stato dopo resezione gastrica per ulcus duodeni;
stato dopo vagotomia trunculare;
spondilosi della colonna vertebrale con lombalgie croniche;
periartropatia omeroscapolare, soprattutto a sinistra;
stato dopo laminectomia C2-C6 per mielopatia cervicale spondilolitica con tetraparesi spastica;
costipazione cronica;
sindrome depressiva (cfr. doc. _).
In data 27 gennaio 1995, l’assicurato é deceduto a causa di un arresto cardiaco insorto nel sonno in ambito marantico (doc. _).
1.2. Con decisione formale 14 luglio 1995, l’UAM - dopo aver esperito i necessari accertamenti di carattere medico, in particolare, dopo aver consultato il medico della Sezione VII, il dottor __________ (doc. _), ed il medico in capo, il dottor ___________ (doc. _) - ha comunicato a __________, vedova di __________, che il decesso del marito sarebbe sopravvenuto per cause non assicurate, negando così il diritto a percepire una rendita per superstiti giusta gli artt. 51 e 52 LAM. La vedova é, comunque, stata posta al beneficio di una rendita ai sensi dell’art. 54 LAM (“rendita per coniugi nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti”), a decorrere dal 1° febbraio 1995 (doc. _).
La succitata decisione é cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. In data 30 dicembre 1997, __________ ha presentato una domanda riesame (recte: revisione giusta l’art. 101 LAM) della decisione 14 luglio 1995, postulando che le venisse riconosciuta una rendita per coniugi ai sensi dell’art. 52 LAM (doc. _).
1.4. Con decisione 25 febbraio 1998, l’UFAM ha rifiutato d’entrare in materia dell’istanza di revisione della decisione emanata il 14 luglio 1995 (doc. _).
1.5. Il 27 marzo 1998, __________, patrocinata dall’avv. __________, ha interposto opposizione avverso la summezionata decisione, chiedendo, preliminarmente, l’ “allestimento di un referto peritale atto a definire la causa mortis in relazione alle affezioni assicurate, del fu __________, ...” e, in via principale, il riconoscimento di una rendita per superstiti ai sensi dell’art. 52 LAM (doc. _).
1.6. Con decisione 15 giugno 1998, l’UFAM ha integralmente respinto l’opposizione presentata da __________, sostenendo che i presupposti per una revisione della decisione 14 luglio 1995 non erano soddisfatti. L’UFAM si é, d’altro canto, rifiutato d’entrare nel merito di una riconsiderazione della poc’anzi citata decisione formale (doc. _).
1.7. In data 14 settembre 1998, __________ r, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha presentato tempestivo ricorso, chiedendo, in via principale, la revisione della decisione 14 luglio 1995 e la concessione di una rendita ordinaria per coniuge superstite e, in via subordinata, la riconsiderazione della decisione 14 luglio 1995 ed il riconoscimento di una rendita ordinaria per coniuge superstite (I, p. 6).
Queste, segnatamente, le considerazioni fatte valere dall’insorgente a sostegno delle proprie richieste ricorsuali:
“4. Giusta l’art. 101 LAM, le decisioni e le decisioni su opposizione dell’Assicurazione militare formalmente cresciute in giudicato possono essere modificate o annullate d’ufficio o su domanda ove siano stati scoperti nuovi fatti decisivi o nuovi mezzi di prova decisivi che non era stato possibile far valere o addurre prima dell’emanazione della decisione di cui si chiede la modifica o l’annullamento.
L’Ufficio federale dell’Assicurazione militare, nella querelata decisione, nega che vi siano fatti o prove nuove e decisive, contestando quindi la riconsiderazione della decisione vigente.
A torto.
Infatti nella specie sono emersi elementi nuovi, successivi alla decisione 14 luglio 1995. In particolare i rilevamenti d’ordine medico, segnatamente quelli esposti dal dott. __________ (doc. _) non sono mai stati oggetto di un approfondito accertamento peritale.
Una perizia medica completa costituisce quindi un preciso mezzo di prova nuovo e decisivo che la parte aggravata si ostina a voler rifiutare.
Il dott. __________, medico della Sezione __________, aveva escluso, il 24 febbraio 1995, che l’arresto cardiaco potesse essere connesso alle affezioni assicurate (doc. _). Tuttavia, a più riprese, il dott. __________ - medico curante del defunto - smentì le conclusioni del dott. __________ (doc. _).
(...).
Ora più che mai la prova peritale appare opportuna, ove si pensi che i disturbi cardiaci presso l’assicurato erano già presenti agli inizi del 1990 quale evidente conseguenza delle affezioni assicurate (doc. _).
La prova peritale doveva essere allestita d’ufficio (art. 101 LAM) ed avrebbe dovuto sbarazzare il campo da ogni dubbio residuo. L’Ufficio federale dell’Assicurazione militare, negando l’assunzione di tale prova, ha impedito la produzione di un nesso di prova decisivo e rilevante.
Tale prova deve ora essere ordinata e le sue conclusioni dovranno determinare la revisione della decisione del 14 luglio 1995.
Alla ricorrente, giusta l’art. 52 LAM, dovrà essere assegnata una rendita ordinaria per il coniuge superstite nella misura in cui le cause del decesso del signor __________ risulteranno la conseguenza delle affezioni assicurate.
Subordinatamente la ricorrente postula la riconsiderazione della decisione 14 luglio 1995 ai sensi dell’art. 103 LAM.
Già dagli atti formanti l’incarto appare chiaro come l’Assicurazione militare sia giunta ad una conclusione errata. L’alta probabilità, che si evince dagli scritti dei dott. __________ e dott. __________, che vi sia un nesso causale tra la causa mortis e le affezioni assicurate (art. 6 LAM) costituisce una prova di per sé già sufficiente per una riconsiderazione della decisione” (I).
1.8. L’UFAM, in risposta, ha chiesto che il gravame venga respinto, riprendendo le argomentazioni già sviluppate nell’impugnata sua decisione su opposizione e di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. La decisione 14 luglio 1995 - mediante la quale l’UFAM ha negato alla ricorrente il diritto a percepire una rendita per superstiti ai sensi degli artt. 51 e 52 LAM - non ha fatto oggetto d’opposizione ed é, pertanto, cresciuta in giudicato.
Con il proprio gravame, __________ postula, in via principale, una revisione della succitata decisione giusta l’art. 101 LAM e, in via subordinata, una sua riconsiderazione secondo l’art. 103 LAM.
2.3. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali - principio ancorato, a partire dal 1994, nell’art. 103 LAM (cfr. T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrecht, Berna 1994, p. 343s.) - l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non ha fatto oggetto di una sentenza giudiziale, se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole. Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministrazione non vi può tuttavia essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice. Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e/o che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (DTF 117 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi menzionata; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA 24.9.1997 in re C.).
2.4. La riconsiderazione deve essere distinta dalla cosiddetta revisione processuale di una decisione amministrativa (cfr. art. 101 LAM). L'amministrazione é, infatti, tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad una diversa conclusione giuridica (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 122 V 138 consid. 2c; DTF 122 V 173 consid. 4a; DTF 122 V 272 consid. 2; DTF 121 V 4 consid. 6; STFA 1.10.1998 in re F.).
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura amministrativa, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2).
Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
2.5. In concreto, __________ ritiene che una perizia medica, che dovrebbe comunque ancora essere allestita, costituirebbe un nuovo mezzo di prova, proprio a giustificare la postulata revisione della decisione 14 luglio 1995 dell’UFAM: “numerosi sono gli elementi che permettono di prevedere come un referto peritale potrà apportare nuovi elementi atti a costituire un preciso nesso causale tra le cause del decesso del signor __________ e le affezioni assicurate” (I, p. 3).
Appare immediatamente evidente come l’insorgente non sia qui riuscita a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova.
In primo luogo, gli evocati rapporti 30 marzo (doc. _) e 26 aprile 1995 (doc. _) dell’allora medico curante di __________, dottor __________ - il quale aveva messo in dubbio la correttezza delle conclusioni a cui era giunto il succitato dottor __________a
In secondo luogo, la richiesta di far allestire una perizia medica - che, nelle intenzioni della ricorrente, dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità fra la causa del decesso e le affezioni assicurate - non può essere ritenuta né un nuovo fatto né un nuovo mezzo di prova.
La domanda di revisione é subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere i termini (d’opposizione o di ricorso) né, quindi, per rimettere perennemente in discussione le decisioni (A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942).
Ciò é esattamente quello che __________ tenta ora di fare: qualora non fosse stata convinta delle conclusioni a cui giunsero, a suo tempo, i dottori __________ e __________ - conclusioni che si trovano alla base della decisione formale 14 luglio 1995 - l’insorgente, peraltro assistita da un avvocato, avrebbe dovuto, anziché lasciarla crescere in giudicato, manifestare, già allora, il proprio dissenso, utilizzando i mezzi a sua disposizione: l’opposizione giusta l’art. 99 cpv. 1 LAM e, se necessario, il ricorso al TCA secondo l’art. 104 LAM. Nell’ambito di queste procedure, la qui ricorrente avrebbe potuto, fra le altre cose, chiedere
Concludendo, lo scrivente TCA non può che fare proprio il parere espresso, in sede di risposta, dall’UFAM, ossia che: “... da un profilo strettamente procedurale, non é possibile contrabbandare come domanda di revisione la richiesta d’assunzione di un nuovo mezzo di prova, dopo che la procedura ordinaria si é chiusa con una decisione cresciuta in giudicato. È evidente che la controparte avrebbe potuto presentare questa richiesta nell’ambito di un ricorso a codesto lod. Tribunale contro la decisione 14.7.1995” (IV, p. 6).
2.6. In via subordinata, __________ ha chiesto che la nota decisione 14 luglio 1995 faccia l’oggetto di riconsiderazione ai sensi dell’art. 103 LAM.
Alla luce dei dettami giurisprudenziali esposti al consid. 2.3. - considerato come l’UFAM, con l’impugnata decisione su opposizione, si sia espressamente rifiutato di entrare nel merito di una riconsiderazione della succitata decisione formale (cfr. doc. _, pto. 3 del dispositivo) - questa Corte non può chinarsi su quest’aspetto della vertenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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