AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1998.3
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.98.00003
mm
Lugano 7 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 1998 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 aprile 1998 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 luglio 1997, il dottor __________, medico responsabile della stazione di depistaggio, ha annunciato all’UFAM che, in data 23 luglio 1997, __________ - impegnato in un corso di ripetizione a __________ - si era fratturato le cuspidi linguali dei denti 46 e 47 mangiando (doc. _).
Il dottor __________, medico-dentista che aveva immediatamente provveduto al trattamento della frattura, ha emesso una nota d’onorario ammontante a fr. 3’034.55 (cfr. doc. _, retro).
1.2. Con scritto 17 ottobre 1997, l’UFAM ha comunicato a __________ a che avrebbe coperto la succitata nota d’onorario soltanto in ragione del 50%, e ciò poiché i denti fratturati erano già indeboliti da un precedente trattamento dentario (doc. _).
L’assicurato, da parte sua, ha immediatamente reagito alla presa di posizione dell’assicuratore, da un lato, facendo valere che non era affatto provato che i denti in questione erano già indeboliti e, dall’altro, appellandosi al principio della buona fede, in forza di garanzie ricevute, prima di sottoporsi alla cura dentaria, tanto dal comandante di compagnia quanto dal medico di truppa (doc. _).
1.3. Con decisione 17 febbraio 1998, l’UFAM ha, nuovamente, riconosciuto soltanto una sua parziale responsabilità (50%) in relazione al danno lamentato da __________ ai denti 46 e 47 (doc. _).
1.4. Avverso la succitata decisione formale, __________, rappresentato dal fratello, avv. __________, ha interposto opposizione, postulando dall’UFAM un’integrale assunzione della nota d’onorario emessa dal dottor __________ (doc. _). Contestualmente, l’assicurato ha prodotto due dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dal Cap. __________ (doc. _) e dal dottor __________ (doc. _).
In data 12 marzo 1998, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso all’UFAM, quale complemento all’opposizione, una dichiarazione del dentista __________ (doc. _).
1.5. Con l’impugnata decisione 14 aprile 1998, l’UFAM ha integralmente respinto l’opposizione presentata da __________, sulla base, sostanzialmente, degli stessi argomenti già contenuti nella sua prima decisione (doc. _).
1.6. Con tempestivo ricorso, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’UFAM venga condannato “... a coprire integralmente la cura dentaria del dott. __________ di fr. 3’034.55 effettuata a favore del milite __________ nel 1997” (I, p. 6).
A supporto della pretesa ricorsuale, __________ ha, in primo luogo, affermato che il danno ai denti sarebbe stato provocato da “... corpi estranei presenti nel cibo consumato durante il servizio militare”, ragione per cui l’UFAM “... deve assumersi integralmente il caso” (I, p. 2).
In secondo luogo, il ricorrente rimprovera all’autorità amministrativa convenuta d’aver crassamente violato il principio della buona fede.
1.7. L’UFAM, in risposta, ha chiesto un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.8. In data 7 maggio 1999, questa Corte - ai fini dell’istruttoria di causa - ha interpellato tanto il dottor __________ (VII) quanto il __________ (VIII).
Il dottor __________ ha risposto in data 10 maggio 1999 (IX), mentre il __________ il 14 giugno 1999 (XIV), risposte che sono state immediatamente trasmesse alle parti per osservazioni (X e XV).
L’UFAM ha preso posizione il 14 maggio (XI), rispettivamente, il 25 giugno 1999 (XVI). __________ ha presentato le proprie osservazioni unicamente riguardo allo scritto 10 maggio 1999 del dottor __________ (XII).
in diritto
2.1. Con il proprio gravame, __________ ha preteso essere rimasto vittima di una “... crassa violazione da parte delle autorità militari del principio della protezione della buona fede, dedotto nell’ambito amministrativo dall’art. 4 della Costituzione federale” (I, p. 3).
L’UFAM, da parte sua, ha fermamente contestato tale circostanza, affermando - con riferimento alle condizioni, elaborate dalla giurisprudenza federale, che devono essere realizzate per tutelare la buona fede dell’assicurato - che l’insorgente non avrebbe, in realtà, mai “... ricevuto precise garanzie di copertura assicurativa da un’autorità competente” (IV, p. 7).
Questa Corte é, dunque, tenuta a determinare - preliminarmente - se l’autorità amministrativa debba essere tenuta ad assumere integralmente i costi della nota cura dentaria per avere, con dichiarazioni precedenti al trattamento medesimo, indotto l’assicurato a credere che i relativi costi sarebbero stati assunti.
2.2. Per il principio della buona fede, l'amministrazione può essere costretta a concedere ad un amministrato - in contrasto con il principio della legalità - una prestazione non prevista dalla legge.
La giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 298ss.) e la dottrina (cfr. B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1988, p. 94ss.) hanno enumerato 5 condizioni che devono essere cumulativamente realizzate per tutelare la buona fede dell'assicurato, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Queste condizioni sono le seguenti:
l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.
A questo proposito, il TFA ha stabilito che, ad esempio in materia d'invalidità, è la cassa di compensazione sola competente ad emanare le disposizioni relative alle prestazioni AI all'attenzione degli assicurati.
Una comunicazione (errata) della commissione AI non può dunque vincolare l'amministrazione (cfr. STFA 1967, pag. 40). Nel campo dell'assicurazione contro le malattie, invece, è stata ritenuta vincolante un'errata informazione contenuta negli statuti di Cassa malati (cfr. RJAM 1983, pag. 148), l'informazione data dal cassiere di una sezione locale di una Cassa malati (RAMI 1972, p. 136ss) e, infine, quella data dall'impiegata abilitata a fornire informazioni diverse da quelle contenute nel certificato d'assicurazione, e ciò anche i limiti interni della sua competenza risultano più ristretti di quelli esterni (RAMI 1989, p. 413);
la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte dell’amministrazione non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweizerische Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, p. 470, n. 75 B III b 3);
l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.
Il destinatario dell'informazione, fidandosi di questa, deve aver preso disposizioni irreversibili. Tali possono essere i pagamenti che non sono più ricuperabili. E' tuttavia necessario poter costatare un nesso causale adeguato tra l'informazione ricevuta e la disposizione presa.
Non può infatti essere protetto l'agire di un assicurato il quale già ha preso disposizioni prima dell'errata comunicazione o che comunque avrebbe presumibilmente deciso in tal senso anche senza l'informazione dell'amministrazione (cfr. STFA 1967, pag. 40).
Questa condizione è realizzata pure allorché l'assicurato, sulla base dell'indicazione errata, non prende disposizioni che gli avrebbero permesso di evitare il pregiudizio (cfr. DTF 106 V 72 a proposito della mancata affiliazione facoltativa all'AVS);
la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
Nella sentenza pubblicata in DTF 116 V 298ss., il Tribunale federale delle assicurazioni ha soppresso una sesta condizione che impediva fino ad allora di tutelare la buona fede dell'assicurato, ad esempio, in materia di prestazioni indebitamente ricevute.
2.3. Ritornando al caso di specie, questo TCA, sulla base della documentazione agli atti, é in grado di procedere ad una ricostruzione dei fatti, tenendo sempre presente che l’evento occorso a __________ ha avuto luogo durante il servizio militare, ambito nel quale é, notoriamente, richiesto il rispetto della via gerarchica, così come, del resto, sottolineato dall’insorgente stesso (I, p. 4).
In data 23 luglio 1997, durante una cena a base di carne ed insalata di patate, il ricorrente si é fratturato le cuspidi linguali dei denti 46 e 47 (doc. _).
L’assicurato ha immediatamente annunciato l’evento al capitano __________, suo comandante di compagnia durante il corso di ripetizione, il quale ha chiesto una constatazione del danno al medico-dentista __________, anch’esso in servizio con il grado di caporale (doc. _).
Lo stesso capitano __________ ha segnalato il caso al dottor __________, responsabile medico della stazione di depistaggio (doc. _), il quale - dopo aver telefonicamente contattato il __________ ed aver ottenuto “... le necessarie garanzie in merito” (doc. _) - ha autorizzato il dentista __________ a procedere al trattamento delle fratture dentarie, trattamento iniziato il 24 luglio e terminato il 31 luglio 1997 (dichiarazione 10.3.1998 del dottor __________ acclusa al doc. _).
A mente dell’insorgente, sarebbe stato proprio il __________ a garantire un’integrale copertura dei costi risultanti dalla prospettata cura dentaria, circostanza che risulta pure dalla dichiarazione 25 gennaio 1998 del dottor __________ (doc. _).
A prescindere dalla questione di sapere quale fu effettivamente il tenore della garanzia ricevuta dal dottor _________ , aspetto che, come meglio si vedrà in seguito, é tutto sommato irrilevante ai fini del giudizio, é oltremodo pacifico come il __________
Questa constatazione non é, comunque, ancora sufficiente per poter concludere che la seconda delle suenumerate cinque condizioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), é insoddisfatta. È, in effetti, ancora necessario chiedersi se l’amministrato, o chi per esso, doveva o poteva rendersi conto dell’incompetenza oggettiva dell’autorità che gli ha fornito la promessa (cfr. Imboden-Rhinow, op. cit., p. 470, n. 75 B III b 2; B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, p. 110; B. Knapp, op. cit., p. 95 n. 509).
Allorquando il dottor __________ ha preso contatto con il __________, egli ha, in realtà, chiesto informazioni in nome e per conto e nell’interesse di __________. Può, pertanto, venir ammesso che, in quel frangente, il responsabile medico della stazione di depistaggio ha manifestamente agito quale rappresentante dell’insorgente, di modo che il suo agire é imputabile a quest’ultimo. In questo senso, ci si deve, quindi, domandare se il dottor __________ doveva o poteva rendersi conto dell’incompetenza dell’autorità che gli ha fornito la promessa.
Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che al succitato quesito si debba fornire una risposta affermativa.
In primo luogo, al dottor __________ - considerata la sua funzione di capo del servizio medico, quindi sovente confrontato a casi quali quello che ha interessato __________ - non doveva certo sfuggire che, da un punto di vista meramente assicurativo, l’evento 23 luglio 1997 avrebbe dovuto venire annunciato, non già al __________, ma bensì all’UFAM. Ciò é tanto più vero se si pone mente al fatto che, in data 31 luglio 1997, terminata la cura dentaria, lo stesso dottor __________ ha, correttamente, provveduto ad annunciare all’autorità convenuta il danno ai denti, utilizzando, peraltro, l’apposito questionario, denominato “annuncio di trattamento dentario civile durante il servizio” ed edito dall’UFAM (cfr. doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
In secondo luogo, il dottor __________ - interpellato in data 7 maggio 1999 (VII) - ha esplicitamente affermato che, nel corso del noto colloquio telefonico, il funzionario del __________ l’ha “... reso attento di compilare l’apposito Annuncio di trattamento dentario civile da inoltrare all’Ufficio federale dell’ass. militare, ...” (IX). Tale circostanza dimostra - al di là di ogni ragionevole dubbio - che il medico di gruppo non poteva non essere a conoscenza che, ai fini assicurativi, l’autorità competente era l’UFAM.
In quest’ottica, lo scrivente TCA ritiene di poter condividere le osservazioni formulate dall’Ufficio convenuto in data 25 giugno 1999:
“....dalla lettera del 10 maggio 1999 del dott. __________ si capisce che il gruppo della sanità lo aveva reso attento alla necessità di compilare l’apposito formulario per l’assicurazione militare, cosa che va comunque fatta se un medico pensa che un’affezione possa avere una relazione con il servizio. Il fatto di dover riempire un questionario a destinazione dell’assicurazione militare prova non solo la competenza di quest’ultima, ma lascia indubbiamente la porta aperta ad un rifiuto della responsabilità della Confederazione e quindi ad un rifiuto di prestazioni. Questo prova che il dott. __________ era al corrente del fatto che l’assunzione delle spese di cura non fosse di competenza del Gruppo della sanità” (XVI
In base alle precedenti considerazioni bisogna ammettere che il dottor __________ - il quale, lo si ricorda, al momento in cui ha chiesto informazioni al __________, agiva quale rappresentante di __________ - doveva rendersi conto dell’incompetenza di quest’ultima autorità a rilasciare una garanzia assicurativa.
Ne discende che, carente una delle cinque condizioni cumulativamente poste dalla surricordata giurisprudenza, non può essere asserito che l’UFAM abbia violato il principio della buona fede.
In sede di ricorso, l’assicurato ha asserito che il medico di fiducia dell’UFAM, il medico dentista __________, avrebbe - prima dell’esecuzione del trattamento dentario - accordato il proprio assenso ad un’integrale copertura dei relativi costi da parte dell’assicurazione militare, ragione per cui “... aver rilasciato il nullaosta al medico curante in servizio [il dottor __________, n.d.r.] dopo essere stati cogniti di tutti i fatti medici rilevanti, quali le otturazioni preesistenti molto estese a rischio di frattura, equivale ad un’ammissione chiara di copertura assicurativa dalla quale non é più lecito, in virtù dei principi della buona fede surriferiti, retrocedere” (I, p. 6).
Quanto affermato da __________ non trova alcun riscontro nelle tavole processuali: così come risulta dal doc. _, il dottor __________ é, in effetti, stato interpellato, per la prima volta, in data 14 agosto 1997, allorquando il trattamento dentario in questione già si era concluso (cfr. doc. _). Al primo parere rilasciato dal medico fiduciario dell’UFAM non può essere attribuita alcuna rilevanza dal profilo del principio della buona fede.
2.4. Vista la conclusione a cui si é giunti al considerando precedente, al TCA non resta che chiedersi se é a torto o a ragione che l’UFAM ha limitato il proprio obbligo contributivo al 50% dei costi risultanti dal trattamento dentario a cui __________ si é sottoposto.
Per quel che riguarda il diritto applicabile, va osservato che l’UFAM ha emanato la propria decisione il 17 febbraio 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM). La presente vertenza deve pertanto essere vagliata alla luce di quest’ultima legge (art. 109 LAM e DTF 123 V 137).
Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Trattandosi della responsabilità dell’assicurazione militare per danni ai denti, il TFA - in vigore la vecchia LAM (vLAM) - ha elaborato una particolare giurisprudenza, giurisprudenza che, comunque, mantiene la propria validità anche sotto il nuovo diritto (cfr. DTF 123 V 137ss. in cui la Corte federale ha statuito che i principi di responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a quelli del vecchio diritto).
Il caso di specie presenta, indubbiamente, molte similitudini con la fattispecie di cui alla sentenza pubblicata in DTF 103 V 177ss. - citata da G. Scartazzini in Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 286.
In quell’occasione, il TFA ha, dapprima, escluso che il danno al dente potesse essere stato causato da un infortunio ai sensi di legge. La frattura del dente é stata, pertanto, imputata ad una malattia, nel senso che il dente, trascorsi appena cinque giorni di servizio, era indebolito a tal punto da non aver potuto resistere ad una pressione, certamente elevata, ma ciò nondimeno ancora normale per un dente idoneo a funzionare. La nostra Corte federale ha, in seguito, ritenuto accertato che, tenuto conto della breve durata del servizio, l’affezione in questione era certamente in gran parte anteriore al servizio stesso e che non poteva certamente essere stata causata da influenze subite durante quest’ultimo (art. 5 cpv. 1 lett. a vLAM). Per contro, é stata ammessa l’esistenza di un aggravamento dell’affezione (art. 5 cpv. 1 lett. b vLAM), per il quale l’assicurazione militare é tenuta a rispondere in forza dell’art. 5 cpv. 2 vLAM.
Il TFA ha precisato che la soluzione avrebbe potuto essere differente soltanto se il dente fosse stato già talmente leso che l’azione masticatoria non avrebbe costituito che un fortuito fattore scatenante. In simili circostanze, non si sarebbe allora potuto parlare di un aggravamento dell’affezione (cfr. consid. 5).
Il caso di specie presenta, indubbiamente, molte similitudini con la fattispecie testé evocata.
Il TCA può, comunque, esimersi dall’esaminare più da vicino la questione della responsabilità di principio della Confederazione, considerazioni che, in verità, avrebbero soltanto un mero valore accademico, nella misura in cui, in casu, tale aspetto non é affatto in discussione.
Così come risulta dalla decisione formale 17 febbraio 1998 (doc. _), l’UFAM ha assunto i costi derivanti dalla cura dentaria eseguita dal dottor __________ soltanto in misura del 50%, in applicazione dell’art. 64 LAM (“Determinazione delle prestazioni in caso di responsabilità parziale”): “... esso [l’UFAM, n.d.r.] ha dimostrato che i denti 46 e 47 erano già stati oggetto di trattamento nel 1992 e, a causa della devitalizzazione, erano soggetti a rischio di frattura, percui la masticazione del cibo servito al CR può tutt’al più costituire una concausa dell’infortunio, ...” (IV, p. 6 - la sottolineatura é del redattore).
L’art. 64 LAM recita che le prestazioni dell’assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l’affezione é imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio.
L’art. 66 LAM emumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell’art. 64 LAM.
Alla lettera m é esplicitamente previsto il diritto al trattamento di lesioni dentarie.
Relativamente all’art. 41 cpv. 1 prima frase vLAM - disposizione che corrisponde, a prescindere da un’insignificante modifica redazionale, all’art. 64 LAM - il TFA ha, in particolare, stabilito che:
" ... die Leistungen nach Art. 41 angemessen gekürzt werden, wenn die versicherte Gesundheitsschädigung nur zum Teil auf Einwirkungen während des Dienstes zurückgeht. Die Kürzung soll grundsätzlich dem Verhältnis zwischen dem Schadenteil, für den die Militärversicherung nicht haftet, und dem Gesamtschaden entsprechen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen die vordienstliche Gesundheitsschädigung, ihr Stadium beim Diensteintritt, ihr mehr oder weniger schicksalsmässiger Charakter, ihr mutmasslicher Verlauf ohne Dienst, die Dauer des Dienstes, die Natur der gesundheitlichen Einwirkungen während des Dienstes und inwiefern diese von den zivilen Einflüssen, denen der Versicherte ohne Dienst ausgesetz gewesen wäre, verschieden sind ...” (STFA 9.7.1993 in re H., non pubblicata, citata in Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zürich 1996, p. 264).
Ne consegue che una riduzione non deve essere strettamente proporzionale, ma risultare da una ponderazione di tutte le circostanze (Ch. Steger-Bruhin, op. cit., p. 263).
In concreto, non può venir contestato che, già prima di entrare in servizio, i denti 46 e 47 dell’insorgente erano già fortemente indeboliti a causa di malattia. Ciò é, d’altronde, stato espressamente ammesso e dal medico-dentista __________, autore del noto trattamento dentario, nello scritto 10 marzo 1998 (accluso al doc. _):
" Le otturazioni allora esistenti sui denti trattati erano molto estese e da considerare dunque a rischio di frattura” (la sottolineatura é del redattore).
e dal medico-dentista fiduciario dell’UFAM, il dottor __________, nel suo rapporto 22 dicembre 1997:
" I denti in questione erano già stati devitalizzati e ricostruiti in amalgama, come si può constatare dalla radiografia del 1992.
È noto che i denti devitali sono più fragili dei denti vitali.
Una frattura della parete durante la masticazione é abbastanza comune.
Per questo si consiglia la loro copertura con delle corone.
Quindi si può affermare che i due denti (46 e 47) erano già indeboliti prima del servizio” (doc. _).
La frattura ha avuto luogo in data 23 luglio 1997, al terzo giorno di servizio (doc. _). Il danno é insorto durante il pasto serale della compagnia, mangiando della carne accompagnata da un’insalata di patate. __________ stesso ha riconosciuto che il cibo non conteneva alcun corpo estraneo (cfr. doc. _). Mal si comprende la ragione per cui, successivamente, egli ha inteso pretendere l’esatto contrario (cfr. I, p. 2: “in casu, il ricorrente ribadisce che in primo luogo l’infortunio ai denti é stato provocato da corpi estranei nel cibo consumato durante il servizio militare”), ciò che si rivela essere, a mente di questo TCA, un atteggiamento poco credibile. Al riguardo, non può essere ignorato che, secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l’assicurato ha dato immeditamente dopo l’infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189).
Considerata la consistenza del cibo masticato e l’assenza di un’influenza straordinaria, si può senz’altro sostenere che i denti 46 e 47 si siano fratturati a fronte di una sollecitazione tutto sommato assai modesta.
Tutto ben considerato, questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla valutazione espressa dall’autorità amministrativa convenuta - peraltro avallata dal suo medico di fiducia (doc. _: “Nel caso specifico penso che il paziente possa già ritenersi soddisfatto per una vostra partecipazione alle spese nella misura del 50%”) - nel senso che una riduzione delle prestazioni del 50% appare adeguata ai sensi dell’art. 64 LAM.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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