AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1998.1
Data decisione, Autorità: 01.07.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.98.00001
MM/tf
Lugano 1 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 13 marzo 1998 di
__________,
contro
la decisione del 13 gennaio 1998 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, - che, con ricorso 13 marzo 1998, __________ ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione 13 gennaio 1998 e la conseguente condanna dell’UFAM a “calcolare conformemente alle disposizioni legali vigenti: - l’indennità per danno d’integrità (Integritätsschaden);
la rendita relativa (Integritätsschadenrente) a partire dal 1958; - l’importo di liquidazione (Aufkaufsumme)”;
che, il 25 giugno 1998, il ricorrente ha comunicato al TCA di avere raggiunto con l’UFAM un accordo che risolve la vertenza sulle seguenti basi:
"1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 13 gennaio 1998 é annullata, per quanto concerne la rendita per menomazione dell'integrità, e sostituita dalla presente transazione.
L'UFAM verserà al Signor __________ una rendita per menomazione dell'integrità del 2,5% retroattiva a partire dal 1° dicembre 1991.
La rendita per menomazione dell'integrità sarà calcolata come segue:
Responsabilità della
Confederazione: 100%
Importo di base: fr. 28'867.00 dal 01.12.1991 al 31.12.1994
fr. 29'690.00 dal 01.01.1995 al 31.12.1996
fr. 33'314.00 dal 01.01.1997 al 30.04.1998
Grado della
menomazione: 2,5%
Durata della
rendita: dal 01.12.1991 e per una durata indeterminata
Rendita mensile: fr. 60.15 dal 01.12.1991 al 31.12.1994
fr. 61.85 dal 01.01.1995 al 31.12.1996
fr. 63.15 dal 01.01.1997 al 30.04.1998
La rendita per menomazione dell'integrità é riscattata conformemente all'art. 49 cpv. 3 LAM a partire dal 1° maggio 1998, sulla base di un grado di menomazione del 2,5%.
L'importo risultante da questo riscatto, calcolato tramite le tabelle degli indici di mortalità Stauffer/Schaetzle é di fr. 8'806.20 (ottomilaottocentosei e 20/100). Ad esso va aggiunta la rendita retroattiva partire dal 1° dicembre 1991 la quale ammonta a fr. 4'720.35 (60.15 x 37 + 61.85 x 24 + 63.15 x 16).
Il totale della rendita ammonta quindi a fr. 13'526.55 (tredicimilacinquecentoventisei e 55/100).
Il Signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 13 gennaio 1998.
Le spese del Signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino."
(e meglio come alla transazione inviata il 25 giugno 1998);
rilevato che la causa é di conseguenza divenuta priva d’oggetto (cfr. DTF 104 V 162);
che, per la fissazione di un’indennità per spese, le parti si sono rimesse al giudizio di questo TCA;
che, in concreto, si giustifica l’applicazione, per analogia, della giurisprudenza federale secondo la quale una parte vittoriosa non rappresentata ha eccezionalmente il diritto d’ottenere un’indennità per ripetibili per l’attività da lei svolta se la causa é complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l’attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi d’organisation judiciaire, n. 1 ad art. 159);
che l’ammontare dell’indennità dev’essere stabilito applicando esclusivamente i criteri posti dall’art. 106 cpv. 2 lett. g LAM, giusta il quale le ripetibili sono determinate in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione in re avv. B., inedita);
che, esaminata la nota 6 giugno 1998 presentata dal ricorrente, possono essere considerate unicamente le spese derivanti dalla preparazione dell’allegato di ricorso 13 maggio 1998;
che, considerata la difficoltà del processo nonché l’impegno prestato dall’insorgente nella preparazione e nella redazione del proprio allegato di ricorso - prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali - questo TCA ritiene giustificato assegnare un’indennità per spese omnicomprensiva di fr. 1’000.--;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UFAM verserà al ricorrente un’indennità per spese di fr. 1’000.--.
3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster