AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 41.1997.4
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.97.00004
MM/nh
Lugano 4 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1997 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 luglio 1997 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Durante un corso di riformazione militare quale aiuto-cucina, __________, in data 17 ottobre 1972, é scivolato, battendo la schiena e la testa sul pavimento. A seguito di questo episodio, l’assicurato ha riportato una contusione nella regione lombo-sacrale, una contusione nella regione occipitale e, infine, una distorsione del piede destro, così come risulta dal formulario di notifica 24 ottobre 1972, compilato dal dottor __________ (doc. _).
Il caso é stato assunto dall’assicurazione militare che ha versato le prestazioni assicurative sino al mese di aprile 1973.
1.2. Con scritto 14 dicembre 1993 (doc. _), __________, rappresentato da __________, ha richiesto all’assicurazione militare 1 milione di franchi a titolo di risarcimento danni, facendo valere segnatamente quanto segue: “...Visto e considerato il suo stato di salute, dimostrato anche dalla domanda inoltrata all’AI nel mese di gennaio 1993, i medici hanno purtroppo confermato che dovrà sopportare tutta la vita i traumi subiti in quell’occasione nel lontano 1972. Con certezza lo stato di salute del Signor __________ subirà dei peggioramenti, e questo provoca nel mio cliente un forte disappunto viste e considerate le cause che hanno portato a questa sfortunata situazione. Egli vi ritiene responsabile di quanto successo...”.
Dopo aver istruito la pratica da un profilo medico, l’UFAM ha, in data 28 giugno 1994, negato all’assicurato il diritto a qualsivoglia ulteriore prestazione assicurativa, non essendo, a suo dire, “...implicata nessuna responsabilità della Confederazione” (doc. _).
1.3. Con decisione 24 agosto 1994, confermata con l’impugnata decisione su opposizione 7 luglio 1997, l’UFAM ha ribadito il proprio rifiuto ad erogare ulteriori prestazioni in relazione ai disturbi alla colonna vertebrale notificati in data 14 dicembre 1993.
1.4. In data 7 ottobre 1997, l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale __________, ha presentato tempestivo ricorso, chiedendo, in via principale, che l’UFAM sia obbligato a “...provvedere ad ordinare una perizia tendente all’accertamento della valutazione dello stato di salute attuale di __________ e che permetta la valutazione ed il calcolo delle prestazioni da lui richieste” e, in via subordinata, che questo TCA ordini “...una perizia tendente all’accertamento della valutazione dello stato di salute attuale di __________ e che permetta la valutazione ed il calcolo delle prestazioni da lui richieste”. In ambedue i casi, il ricorrente domanda la condanna dell’UFAM a corrispondergli indefinite prestazioni.
A sostegno delle proprie richieste, l’insorgente fa segnatamente valere quanto segue:
" ... Le considerazioni dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare non sono condivise e sono contraddette in particolar modo dalla valutazione peritale del dott.med. __________ del 28 novembre 1996 (doc. _), prodotto dal ricorrente all'Ufficio citato il 5 dicembre 1996 (doc. _).
Il medico ha infatti illustrato la fattispecie, precisando l'anamnesi del paziente, la problematica attuale e traendo le debite conclusioni.
Si è espresso sulla causalità probabile-preponderante - concetto questo importante per l'applicazione dell'art. 6 lam, ma non per l'art. 5 LAM - e ha pure precisato che l'evento infortunistico ha provocato un peggioramento duraturo di una situazione precaria preesistente.
Partendo da questa valutazione peritale e basandosi sul voluminoso incarto dell'assicurazione militare (che viene interamente richiamato in questa sede), l'Ufficio federale dell'assicurazione militare ha negato la responsabilità della Confederazione, confondendo i principi che reggono l'art. 6 LAM da quelli alla base dell'art. 5 LAM.
Ha infatti unicamente considerato l'aspetto della causalità probabile - che si ripete essere pertinente solo per l'applicazione dell'art. 6 LAM - inserendo tale concetto nell'applicazione dell'art. 5 LAM e traendo una conclusione che va contro il senso stesso della legge.
Se infatti l'art. 5 LAM esprime il concetto di certezza, mettendo inoltre a carico dell'assicurazione militare l'onere della prova, l'art. 6 LAM riporta il concetto di causalità probabile il cui onere spetta al richiedente di prestazioni.
In altre parole, i due articoli citati riportano condizioni giuridiche ben distinte e opposte.
E' pacifico che alla presente fattispecie sia applicabile l'art. 5 LAM. Ciò non è contestato ed è pure sostenuto dall'assicurazione militare.
L'unica reale valutazione doveva dunque riferirsi esclusivamente alla certezza della non aggravazione o accelerazione del decorso dell'affezione subita durante il servizio militare, ciò che doveva essere provato dell'assicurazione militare, beneficiando __________ di una presunzione legale.
Nella decisione impugnata, nei considerandi si legge dell'applicabilità dell'art. 5 LAM, mentre la sussunzione prende in considerazione la valutazione peritale del dott.med. __________, valutando cosa il medico ha riferito sulla causalità preponderante.
L'assicurazione militare, in base a tale valutazione (di causalità preponderante) giunge poi ad una decisione di certezza.
La confusione dell'autorità militare appena esposta è chiara.
La decisione impugnata doveva per contro riferirsi esclusivamente alle considerazioni peritali del dott.med. __________, laddove quest'ultimo giunge alla conclusine che l'evento ha "influenzato in maniera negativa l'ulteriore prosieguo della involuzione degenerativa di questa sede quanto meno accelerandone la manifestazione. In altre parole l'evento ha provocato un peggioramento duraturo di una situazione precaria preesistente".
Tale considerazione del medico è stata tralasciata dall'assicurazione militare, mentre invece risulta il nocciolo del discorso, siccome esclude che l'assicurazione militare sia certamente non responsabile ai sensi dell'art. 5 LAM... " (I)
1.5. L'UFAM, in risposta, postula la reiezione del gravame riprendendo, in sintesi, le argomentazioni esposte nell’impugnata sua decisione su opposizione e di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
in diritto
2.1. L’UFAM ha emesso la sua decisione il 24 agosto 1994, posteriormente dunque all’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992. La presente vertenza deve pertanto essere esaminata alla luce di quest’ultima legge (art. 109 LAM).
2.2. L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
2.3. In sede di ricorso 7 ottobre 1997, __________ disquisisce sulle condizioni di responsabilità poste dagli artt. 5 e 6 LAM, rilevando in particolare che: “Se infatti l’art. 5 LAM esprime il concetto di certezza, mettendo inoltre a carico dell’Assicurazione militare l’onere della prova, l’art. 6 LAM riporta il concetto di causalità probabile il cui onere spetta al richiedente di prestazioni”.
In DTF 123 V 137ss., la Corte federale ha statuito che i principi di responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono in grandi linee a quelli del vecchio diritto.
Nella sentenza pubblicata in DTF 111 V 370ss., richiamata dalla parte convenuta, il TFA aveva, in vigore il vecchio diritto, chiarito che se l’assicurato si prevale di una ricaduta o di esiti tardivi di un’affezione la quale si era manifestata o che in ogni modo era stata costatata durante il servizio, l’assicurazione militare é responsabile secondo gli artt. 4 e 5 LAM se esiste un nesso di causalità naturale e adeguata tra la ricaduta o gli esiti tardivi e l’affezione intervenuta durante il servizio. Per quel che concerne precisamente il nesso di causalità naturale, il TFA aveva però qui modificato la sua giurisprudenza anteriore (cfr., ad es., DTF 111 V 141), ritenendo necessario che la sua esistenza venisse provata perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Non basta dunque più la semplice possibilità (“... Entscheidend ist somit, ob der Zusammenhang zwischen Spätfolge und dienstlicher Gesundheitsschädigung wahrscheinlicher ist als das Fehlen eines solchen. Soweit in der bisherigen Praxis die blosse Möglichkeit eines Zusammenhangs als genügend erachtet wurde, kann daran nicht festgehalten werden” (p. 374 in fine)).
In concreto - a prescindere dalla questione a sapere se i disturbi notificati dall’assicurato nel dicembre del 1993 siano da considerare come ricaduta oppure esiti tardivi, distinzione invero non sempre evidente da operare (sulle nozioni di ricaduta ed esiti tardivi, cfr. DTF 123 V 138) - la responsabilità dell’AMF potrebbe essere ammessa soltanto se é accertato con probabilità preponderante che i nuovi disturbi lamentati dal ____________ si trovano in relazione causale con l’infortunio del 17 ottobre 1972. In questo senso, lo scrivente TCA non può seguire il ricorrente allorquando pretende, a torto, che l’AMF, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve provare con certezza l’inesistenza del nesso di causalità naturale con l’evento assicurato (I, pag. 6).
2.4. Alla luce di quanto precede, si tratta prima di tutto d’esaminare se é provata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi fisici annunciati dall’insorgente in data 14 dicembre 1993 e l’infortunio del 17 ottobre 1972.
Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss, consid 3a)
L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.
In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.5. Così come già indicato nell’esposizione dei fatti, il 17 ottobre 1972, il ricorrente é rimasto vittima di un infortunio, allorquando stava assolvendo il servizio militare, ciò che ha reso necessario una cura medica ed ha provocato un periodo d’inabilità lavorativa. La diagnosi posta dal medico curante dell’assicurato, il dottor __________, immediatamente dopo l’evento, parla, fra l’altro, di una contusione nella regione lombo-sacrale (doc. _). A notare che lo stesso dottor __________, anteriormente all’entrata in servizio, aveva certificato che il suo paziente soffriva di una “...discopatia L5/S1” nonché di una “...calcificazione tendine d’achille piede dx” (doc. _).
Dai documenti versati agli atti, in particolare dai doc. _, risulta che __________ é ritornato completamente abile al lavoro a decorrere dall’8 novembre 1972. L’AMF ha corrisposto le proprie prestazioni sino al mese d’aprile del 1973.
A seguito della notifica del 14 dicembre 1993, l’UFAM ha sottoposto l’intera documentazione medica - raccolta segnatamente presso altri enti assicurativi coinvolti (AI, INSAI e assicuratore-malattie) - al proprio medico fiduciario, il dottor __________. Dopo aver sinteticamente riassunto l’anamnesi remota dell’insorgente, segnata da altri due eventi infortunistici simili a quello occorsogli nel 1972 (marzo 1987 e maggio 1991), il dottor __________ ha espresso le seguenti considerazioni riguardanti la causalità:
" ... l’eventuale contusione alla schiena subita durante il servizio del 1972 non é in relazione causale probabile con il recidivo della sindrome lombovertebrale.
Un nesso causale tra gli influssi del servizio prestato e i disturbi accusati dall’assicurato é possibile al massimo sino al 18 aprile 1973.
Le ulteriori recidive e la problematica attuale non possono in nessun caso essere messe in relazione causale con il trauma in questione.
L’eziologia o origine dei disturbi accusati dall’assicurato sono da ricercare in alterazioni statiche e soprattutto della colonna vertebrale.
Questo problema era già presente nel 1972; l’eventuale contusione alla schiena può esser esclusivamente fatta responsabile per un recidivo della sintomatologia algica.
Queste affermazioni vengono confermate da quanto contenuto nel recente rapporto peritale” (doc. _).
In sede d’opposizione alla decisione del 24 agosto 1994, l’assicurato ha chiesto all’UFAM di tenere temporaneamente in sospeso la procedura, al fine di permettergli di produrre un certificato medico specialistico attestante l’esistenza del nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’ottobre 1972 (doc. _). Nelle intenzioni dell’insorgente, la perizia avrebbe dovuto essere eseguita, prima, dal __________, poi, dall’Ospedale __________ (doc. _).
Nel corso del mese di dicembre 1996, all’UFAM é finalmente giunta una perizia redatta dal dottor __________ (doc. _), medico interpellato dal ricorrente stesso. Sul tema della relazione di causalità fra i disturbi lamentati ed il servizio militare svolto nel 1972, il dottor __________ così si é espresso:
" ... si tratta di stabilire se sussiste un nesso di causalità probabile - preponderante fra i disturbi attualmente accusati dal paziente, confrontati dal riscontro radiologico che conferma la diagnosi, con l'avvenimento del 17.10.1972.
Per questo è necessario considerare quanto segue:
• il paziente è stato più volte rimandato dal servizio attivo causa la discopatia L5-S1 certificata dai medici curanti;
• è stato ritenuto abile al servizio dal medico CVS o comunque dalla Commissione deputata a detta valutazione, pur presentando il certificato medico e documentazione radiologica.
In data 17.10.1972 il paziente è caduto ed ha subito una contusione assiale della colonna lombosacrale ed è stato licenziato dal servizio dopo una visita in clinica privata in data 21.10.1972. L'anno successivo, in data 5.4.1973 è stato esaminato alla Clinica __________ ed è stato successivamente esonerato dal servizio militare attivo.
Esaminando e valutando questi fatti si ritiene che possa esserci stata leggerezza o negligenza da parte della Commissione o da parte del medico preposto alla valutazione, i quali hanno ritenuto ugualmente idoneo al servizio il signor __________. D'altro canto, in considerazione del seguito della vicenda, si può supporre che vi fosse una lesione tale da giustificare dapprima il licenziamento dal servizio in data 21.10.1972 e l'anno successivo, in data 5.4.1973, l'esonero dal servizio militare in quanto non ritenutovi più idoneo dopo l'esame specialistico eseguito alla Clinica __________.
Tenuto conto quindi dell'una o dell'altra probabilità, la conclusione è comunque la seguente: il paziente era portatore di discopatia L5-S1 ed il suo stato è sicuramente peggiorato dopo il trauma del 17.10.1972 sebbene l'evento stesso non può esser considerato quale causa probabile - preponderante dell'attuale sintomatologia. Si ritiene però che l'evento abbia influenzato in maniera negativa l'ulteriore prosieguo della involuzione degenerativa di questa sede quanto meno accelerandone la manifestazione. In altre parole l'evento ha provocato un peggioramento duraturo di una situazione precaria preesistente." (doc. _)
Prima d’emettere l’impugnata decisione, la parte convenuta ha provveduto ad interpellare il proprio Servizio medico, diretto dal PD Dr. Med. __________, spec. FMH in Medicina interna, chiedendogli specificatamente di voler prendere posizione riguardo al referto 28 novembre 1996 del dottor __________.
Dalla perizia stilata dal dottor __________, spec. FMH in Chirurgia ortopedica, e vistata dal già menzionato Prof. __________ (doc. _), giova qui riprodurre i seguenti passaggi:
" ... Valutazione
Nell'ottobre 1972, durante il servizio militare, il paziente sarebbe caduto sulla schiena. Vi fu una traumatizzazione del passaggio lombosacrale, dove si erano già avuti parecchi episodi dolorosi prima del servizio.
Causa di questi disturbi era una discopatia L5/S1 accentuata; ossia un'alterazione degenerativa del disco intervertebrale.
L'assicurazione militare ha assunto al responsabilità per il peggioramento dell'affezione.
La responsabilità viene a mancare non appena il peggioramento è stato eliminato con certezza.
Dagli atti risulta che la cura da parte del dr.med. __________ era stata conclusa il 18 aprile 1973. A quanto pare il paziente era allora totalmente abile al lavoro. Dopo tale data egli non si recò più dal medico per i disturbi alla schiena per sicuramente oltre dieci anni. Inoltre non ha seguito alcuna terapia autonoma, quale ginnastica dorsale o altro.
Le obiezioni del paziente, secondo il quale vi sono sempre stati dei nuovi episodi dolorosi, non convincono del tutto. Il fatto che durante un lungo periodo non si sia recato dal medico, riprendendo poi (quando i dolori alla schiena aumentarono) a frequentarlo nuovamente ad intervalli regolari, lascia presumere piuttosto che i disturbi/le menomazioni avevano raggiunto di nuovo la dimensione abituale.
Si può quindi supporre che il peggioramento era stato eliminato al più tardi il 18 aprile 1973.
Da una parte c'è da chiedersi qual substrato patologico presentano i disturbi indicati dal paziente nella lettera del 14 dicembre 1993 e, dall'altra, se l'affezione è un postumo del peggioramento insorto durante il servizio militare 1972.
Dalla TAC dell'11 febbraio 1992 si notano, oltre ad un canale vertebrale stretto nella regione lombare inferiore, delle spondilartrosi multiple (cambiamenti degenerativi delle articolazioni della colonna vertebrale) e delle discopatie senza evidenza di ernia discale o di compressione radicolare.
La risonanza magnetica del 13 maggi 1992 confermò la presenza di un canale vertebrale stretto; inoltre all'altezza L4/L5 e L5/S1 si notarono delle protrusioni del disco, però senza compressione radicolare o del midollo spinale significativa.
Non va dimenticato che il disco intervertebrale è la struttura unita, non vascolarizzata più grande dell'organismo umano. Con il peggioramento del funzionamento metabolico, che ha già inizio durante i primi anni di vita, muta pure la struttura anatomica dei segmenti intervetebrali, oltre a quella chimica. Se insufficientemente perfusi, i fibroblasti formano delle fibre ed una sostanza di base di scarsa qualità e alla fine periscono. Schmorl e Junghans (1968) fecero notare che si tratta di una degenerazione più o meno fisiologica della qualità del tessuto, dovuta all'età, che può pure essere definita un'alterazione predestinata del tessuto del disco intervertebrale. Töndury (1968) lo definiva 'l'arco di vita' dei dischi intervertebrali.
In caso di protrusione del disco, si ha uno spostamento del nucleo polposo del disco intervertebrale nel canale del midollo spinale, a causa di una lesione degenerativa dell'anello fibroso. Tale processo degenerativo prende avvio già in età giovanile e procede secondo una propria predestinazione.
Secondo la letteratura, il disco intervertebrale presenta un'alta resistenza. In base alle ricerche, soprattutto nel campo della biochimica e della biomeccanica, è noto che i fattori esterni hanno un'importanza secondaria per quanto concerne l'eziologia e la patogenesi delle affezioni degenerative del disco intervertebrale.
Le mutazioni regressive dei segmenti intervertebrali avvengono in modo autonomo, secondo una propria legge. Si è inoltre potuto dimostrare che la traumatizzazione della colonna vertebrale, con un disco intervertebrale intatto, provoca piuttosto una frattura vertebrale e non la rottura dell'anello fibroso. Quindi, gli agenti meccanici esterni hanno un influsso soltanto in caso di una diminuzione degenerativa, preesistente, della resistenza (J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a edizione, G. Thieme, 1994).
In base all'esperienza medica si può così concludere che i disturbi annunciati nel dicembre 1994 sono un postumo dell'affezione preesistente al servizio e non un postumo dovuto al peggioramento durante il servizio militare 1972.
Conclusione
Durante il servizio militare 1972 vi fu un peggioramento della discopatia L5/S1, di cui il paziente soffriva già prima del servizio. L'assicurazione militare assunse la responsabilità per il peggioramento.
La cura terminò il 18 aprile 1973, in seguito il paziente poté esercitare pienamente la sua professione. Non si recò dal medico per oltre dieci anni e non seguì alcuna terapia autonoma sotto forma di ginnastica dorsale o altro.
Sotto questi aspetti, il peggioramento è da ritenersi eliminato.
Nel dicembre 1993, il paziente annunciò all'assicurazione militare disturbi lombosacrali. Nell'apposito capitolo 'valutazione' abbiamo detto che il decorso dell'affezione del disco intervertebrale di tipo degenerativo era influenzato in minima parte da fattori esterni e che si svolgeva piuttosto secondo una legge propria.
Perciò, per quanto concerne i disturbi alla schiena annunciati nel dicembre 1993 (lomboischialgia con protrusione del disco), si tratta - con probabilità preponderante - di un postumo del processo degenerativo, di cui si era già a conoscenza prima dell'entrata in servizio, e non di postumi dovuti al peggioramento durante il servizio militare." (doc. _ pag. 7, 8 e 9)
2.6. Questo Tribunale ritiene che i rapporti redatti dai medici dell’__________ e, in particolare, quello dei dottori __________ - referti che rispettano le condizioni poste in RAMI 1986 p. 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento della perizia giudiziaria richiesta dal ricorrente.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.; DTF 122 V 157ss): il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, pertanto, in concreto, vista inoltre la qualità e la completezza dei referti, motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti consultati dall’UFAM e, in modo particolare, dei dottori ________e _________.
In forza del particolare statuto che l’assicuratore ricopre almeno fintanto che non s’è ancora instaurata una vertenza, è facoltà del giudice di fondare il proprio giudizio sui pareri medici chiesti dall’assicuratore a condizione che questi - come è il caso in concreto - diano una garanzia di imparzialità e di affidabilità (DTF 122 V 157ss).
Va, ancora, rilevato che il rapporto 28 novembre 1996 del dottor _________ non basta a scalfire la forza probante dei documenti medici citati. Infatti, il medico consultato dall’insorgente é giunto “di punto in bianco” alla conclusione che l’evento del 17 ottobre 1972 avrebbe provocato un peggioramento, nel senso di un accelerazione della manifestazione, di una situazione preesistente già precaria, senza minimamente sostanziare, da un profilo medico-scientifico, tale suo convincimento: tutto ciò risulta assai poco soddisfacente da un punto di vista probatorio. Per contro, la perizia eseguita dai dottori __________ e __________
Non da ultimo si rileva che le considerazioni espresse dai dottori __________ e __________ concordano perfettamente con il parere 16 giugno 1994 del dottor __________ (doc. _).
In queste condizioni occorre ritenere provato - perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante - che i disturbi fisici annunciati da __________ all’UFAM non si trovano in relazione di causalità naturale con l’infortunio del 17 ottobre 1972. Giustamente, dunque, l’UFAM ha negato l’erogazione di ulteriori prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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