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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1997.1
Data decisione, Autorità: 09.07.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.97.00001
rf/sg
Lugano 9 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di
__________,
contro
la decisione del 29 novembre 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto che con decisione 20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;
avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio;
letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento;
visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--;
preso atto che con risposta 7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;
letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;
considerato che:
a) in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;
b) ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;
c) dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento;
d) poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata;
e) può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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