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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1996.4
Data decisione, Autorità: 28.11.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.96.00004
FZ/nh
Lugano 28 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 marzo 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 20 maggio 1997 ;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.
L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.
La rendita di invalidità sarà calcolata come segue:
Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'763.--
Salario effettivo: fr. 118'176.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'058.--
Salario effettivo: fr. 118'275.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 138'111.--
Salario effettivo: fr. 119'104.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 14%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.--
Rendita annua: fr. 16'232.10
Rendita mensile: fr. 1'352.70
Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.
Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino."
(e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________);
preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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