AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 34.2001.5
Data decisione, Autorità: 05.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00005-6
RG/sc
Lugano 5 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________, e Cassa pensioni __________,
a
__________,
e __________ Fondazione collettiva LPP,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
che con sentenza di divorzio __________ 2000, cresciuta in giudicato il 13 novembre 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ e __________ al reciproco accredito sulla propria cassa pensione della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;
che con scritto 11 gennaio 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;
che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
che con scritto 11 febbraio 2001, per il tramite del suo patrocinatore, __________ ha comunicato al TCA il suo accordo al trasferimento a favore dell'ex marito della somma di fr. 302.60, producendo al riguardo un estratto ed una dichiarazione della Cassa pensioni __________ - presso cui essa è stata affiliata con effetto al 1. febbraio 1998 - attestante che la prestazione di libero passaggio al momento del divorzio ammonta a fr. 605.20 (doc. _);
che nelle rispettive date 5 marzo e 19 novembre 2001, per conto dell''__________ Fondazione collettiva per l'attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP (di seguito: ), la __________ Assicurazioni, confermando la ricezione in data 17 aprile 1998 di una prestazione d'uscita di fr. 4'470.10 da parte della Fondazione __________ - presso cui __________ è stato affiliato dal 1 agosto al 31 novembre 1997 (X2) - rispettivamente, in data 4 giugno 1998, di una prestazione di libero passaggio di fr. 10'144.75 da parte della Fondazione di libero passaggio della __________ (attualmente Fondazione di libero passaggio dell'; X3,4, XIV); ha comunicato al TCA che la prestazione d'uscita di __________ al momento del divorzio (__________2000) ammonta a fr. 23'874 (X, XXXVII);
che su richiesta del TCA con scritti 22 e 12 luglio 2001 la Fondazione di libero passaggio dell'__________, presso cui l'interessato è stato affiliato dal 5 gennaio 1996 al 3 giugno 1998, ha comunicato di aver ricevuto in data 17 gennaio 1996 una prestazione di libero passaggio pari a fr. 9'369.40 da parte della __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale della __________ di __________ (di seguito: __________) dove __________ è stato assicurato dal 1. febbraio 1991 al 30 settembre 1995 (XIV, XXIII);
che, sempre su richiesta del TCA, in data 16 ottobre 2001 la __________ ha comunicato che la prestazione d'uscita trasferita alla Fondazione di libero passaggio di __________ il 17 gennaio 1996 ammontava a fr. 9'247.10 (XXVIIIbis, XXIII). Con successivo scritto 9 novembre 2001 essa ha quindi confermato che l'ammontare della prestazione di libero passaggio di __________ al __________ 1992 (data del matrimonio) ammontava a fr. 1'999.20 (XXXVI);
che l'intera documentazione acquisita nelle more della procedura è stata trasmessa agli ex coniugi __________ per osservazioni. Con scritto 23 novembre 2001 il partrocinatore di __________ ha comunicato di non avere osservazioni, mentre __________ è rimasto silente.
considerato, in diritto
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
che l'art. 22a LFLP dispone che
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
che nella fattispecie in esame, i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il __________ 1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP (1.1.1995) e che al momento del matrimonio solo __________ era assicurato presso un istituto di previdenza;
che essendo tuttavia conosciuto l'importo della prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio e non avendo l'interessato cambiato istituto di previdenza tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995, l'importo di fr. 1'999.20 comunicato dalla __________ é determinante ai fini della determinazione della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (cfr. art. 22a cpv. 1 seconda frase; cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in RSA 2000, p. 253);
che dagli atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge che l'avere accumulato da __________ durante il matrimonio corrisponde all'importo di fr. 23'874 comunicato dalla __________, alla quale sia la Fondazione di libero passaggio di __________
cui a sua volta era stata trasferita la prestazione di libero passaggio da parte della __________ - che la Fondazione collettiva __________, nel giugno 1998 rispettivamente nel maggio 1998 avevano trasferito le rispettive prestazione di libero passaggio ammontanti a fr. 10'144.75 e a fr. 4'470.10;
che __________ per contro, è stata affiliata dal 1. febbraio 1998 presso la Cassa pensioni __________, la quale ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio ammonta a 605.20;
che per quanto riguarda ora la determinazione della prestazione d'uscita di __________ da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, una volta stabilito l'ammontare della prestazioni al momento del matrimonio e del divorzio, alla prestazione d'uscita al momento del matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati al momento del divorzio. Il tasso d'interesse applicabile è pari al 4% (art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art. 12 OPP2, 8a OLP; cfr. Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grudsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMPRA 2000, pag. 194; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 69; Walser, op. cit., pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253);
che in casu il matrimonio è stato contratto nel 1992 ed è stato sciolto per divorzio nel 2000. La prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio deve pertanto essere aumentata di fr. 736.85 (1999.20 x 0,368569 = 736.85; cfr. Stauffer/Schätzle, Zurigo 2001, tabella 47, durata 8 anni, tasso 4%, fattore 1.368569);
che ne consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 23'874) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 2'736.05), deve essere cifrato in fr. 21'137.95;
che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge), il credito a favore di __________ è pari a fr. 10'569 (21'137.95 : 2);
che per __________, non essendo la stessa affiliata a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio ed essendo affiliata ad un istituto di previdenza al momento del divorzio, l'avere accumulato durante il matrimonio corrisponde all'ammontare della prestazione d'uscita presso la Cassa __________ al momento del divorzio (fr. 605.20). L'applicazione dell'art. 22a LFLP presuppone infatti l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
che di conseguenza, conformemente alla surriferita chiave di ripartizione, il credito a favore di __________, ammonta a fr. 302.60 (605.20: 2);
che considerate le suevidenziate reciproche pretese degli ex coniugi, a favore di __________ spetta, a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 10'266.40;
che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 258);
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
che, come visto, __________ è affiliata alla Cassa pensioni __________, dove dovrà pertanto essere trasferito l'importo di fr. 10'266.40 a suo favore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 21'137.95.
La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 605.20.
2.- E' fatto ordine alla __________ Fondazione collettiva per l'attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP, __________ di versare alla Cassa pensioni __________ a favore di __________ l'importo di fr. 10'266.40.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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