AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.60
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00060
MB
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 novembre 2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Con convenzione di adesione 4 marzo 1983 _________, titolare di uno studio medico a __________ fino al 1. dicembre 1998, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1 aprile 1982, alla Fondazione collettiva LPP della __________ (Doc.).
1.2 Sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro, la Fondazione gli ha trasmesso la distinta dei premi dovuti nel 1998 per fr. 22'600.20 (doc. _).
In data 29 settembre 1998 la Fondazione ha poi sollecitato il versamento del saldo al 21 settembre 1998 pari a fr. 36'101.30 (doc. _).
1.3 In data 2 novembre 1998 il dottor __________ ha comunicato alla Fondazione di voler disdire il contratto di affiliazione con effetto dal 1. dicembre 1998, in quanto avrebbe ceduto lo studio medico a far tempo da quella data (doc. _).
Il 18 dicembre 1998 e il 12 gennaio 1999 il datore di lavoro, su richiesta del Fondo di previdenza, gli ha trasmesso i moduli d'uscita compilati (doc. _).
1.4. In data 16 novembre 1999 la Fondazione ha sollecitato il versamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 15 novembre 1999, pari a fr. 28'859.70 (doc. _), mentre il 19 novembre successivo ha accordato al datore di lavoro la possibilità di tacitare ratealmente il debito (doc. _).
L'interessato non ha tuttavia né sottoscritto la proposta né fatto fronte al proprio debito, motivo per cui il 23 marzo 2000 la Cassa pensioni ha nuovamente sollecitato il pagamento del saldo al 22 marzo 2000 di fr. 29'360.90 (doc. _).
1.5. In data 19 maggio 2000 la Fondazione ha quindi fatto spiccare, tramite l’Ufficio esecuzione di __________, il precetto esecutivo no. __________per fr. 29'174.60, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2'000, a cui l’interessato ha interposto opposizione.
1.6. Con petizione 16 novembre 2000, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di condannare il dottor __________ al versamento di fr. 29'174.60, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000, come pure fr. 100 per la domanda d'esecuzione no. __________rispettivamente di rigettare in via definitiva l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di __________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori.
A sostegno delle proprie richieste l’attrice ha richiamato il contratto di adesione concluso con il dottor __________ il 4 marzo 1983.
1.7. Il convenuto non è intervenuto in causa malgrado due termini fissati a questo scopo dal TCA.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la condanna di __________ al pagamento, a favore dell'attrice, di fr. 29'174.60, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998, fino alla cessazione dell'attività, oltre a fr. 100 a titolo di spese esecutive e a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000.
La richiesta non è mai stata contestata né precedentemente né posteriormente alla presentazione dell'azione.
L’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
Uno degli obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).
2.3. Poiché, in concreto, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte del convenuto è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione (cfr. consid. 1.1) e incontestato dal datore di lavoro affiliato, dev'essere riconosciuto.
2.4. Secondo l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Nell’ambito della previdenza professionale gli istituti di previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98).
Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.
2.5. L'art. 4 della convenzione di previdenza prevede che l'obbligo di pagare i contributi è a carico del datore di lavoro.
Il finanziamento della previdenza è regolato all'art. 10 del regolamento della Fondazione collettiva LPP della __________, per la Cassa di previdenza del dottor __________ (doc. _), che rinvia alle disposizioni complementari.
Per la cifra 3 del capitolo II delle disposizioni complementari i contributi degli assicurati si compongono della metà dell'accredito di vecchiaia rispettivamente dell'1% (uomini) e dello 0.4% donne, del salario annuo assicurato quale partecipazione al finanziamento del premio di rischio.
Alla cifra 4 del capitolo III viene indicato l'ammontare esatto degli accrediti di vecchiaia, che dipende dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario assicurato (cifra 2 capitolo I.).
2.6. Nel caso concreto l'importo dei contributi dovuti, così come quello delle spese addebitate e degli interessi di mora, non è contestato. Il datore di lavoro ha infatti cessato di pagare i contributi addebitati in seguito all'affiliazione, senza tuttavia contestare l'obbligo rispettivamente l'ammontare dei contributi conteggiati.
Dall’esame della documentazione agli atti risulta del resto che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle vincolanti della LPP. È stato inoltre giustamente tenuto conto dei salari notificati dallo stesso datore di lavoro per il 1998 e delle intervenute mutazioni a seguito della cessione dello studio medico e quindi dell'uscita dal Fondo (doc. _).
Le persone assicurate e il salario erogato risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti ed è quindi fondato.
L'importo chiesto con la petizione, pari al saldo al 15 novembre 2000) di fr. 29'174.60 (dopo deduzione delle spese esecutive di fr. 110), può quindi essere ammesso integralmente (cfr. doc. _).
2.7. L’attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 1. gennaio 2000.
Poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) e il tasso di interesse corrisponde a quello legale, esso può essere riconosciuto.
2.8. Le spese esecutive di fr. 100 relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione in questa sede, non possono invece essere ammesse.
Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce
ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).
In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione.
2.9. L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’Ufficio esecuzione di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.10. Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
2.11. Nel caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviate dall’attrice, né ai successivi solleciti, non ha inoltre sottoscritto il piano di pagamento rateale del debito proposto dalla Fondazione. Infine ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa, malgrado il TCA abbia fissato a questo scopo due termini.
Il comportamento del convenuto non può quindi che essere considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 1'000 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);
2.12. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
2.13. Nel caso concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§ Di conseguenza il dottor __________ è condannato a versare alla __________ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria fr. 29'174.60, oltre a interessi del 5 % dal 1° gennaio 2000.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per fr. 29'174.60, oltre a interessi del 5% a partire dal 1° gennaio 2'000.
2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 1'000 sono poste a carico del convenuto.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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