AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1995.9
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.95.00009 AMF 5/94
DC/nh
Lugano 5 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Valerio Valsangiacomo, impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 1994 di
__________,
contro
la decisione del 14 dicembre 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 Con decisione cresciuta regolarmente in giudicato (cfr. STFA del 7 giugno 1993, Doc. _) del 13 giugno 1988 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito: UFAM) ha stabilito che __________ poteva beneficiare di indennità giornaliere di malattia nel periodo 16 giugno 1985 - 30 giugno 1986 sulla base di un guadagno annuo determinante di fr. 38'525.-.
Il 7 luglio 1993 l'UFAM ha proposto di rifiutare la richiesta di revisione di questa decisione (cfr. Doc. _), rilevando in particolare:
" Quale nuovo mezzo di prova lei allegò alla sua lettera del 28 novembre 1991 la notifica di tassazione 11 novembre 1991 concernente i redditi 1985/86.
Questo documento è privo d'ogni valore in quanto non indica la provenienza dei redditi; sottoponendoci tale notifica come base della sua richiesta, lei ha chiaramente tentato, come vedremo più avanti, di carpirci prestazioni non dovutele.
Poiché lei non ci ha fornito assolutamente nulla di nuovo, il nostro Ente, e non lei, si è impegnato a fare luce sulla reale situazione. L'inchiesta venne da lei ostacolata, rifiutando di presentare al nostro ispettore, il 16 gennaio 1992, qualsiasi documentazione contabile e di tassazione indispensabili per il chiarimento del caso.
L'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ci ha infine trasmesso, su nostra richiesta, il "Calcolo d'imposta dopo decisione su ricorso", dal quale risultano i seguenti redditi annui lordi:
attività indipendente del contribuente: fr. 10'000.-
attività indipendente della moglie: fr. 20'000.-
guadagno accessorio (vendita fondo): fr. 71'000.-
agricoltura: fr. 500.-
valore locativo dell'appartamento: fr. 7'800.-
valore locativo locali commerciali: fr. 10'000.-
pigioni o affitti: fr. 16'500.-
altro reddito: fr. 6'000.-
Come lei sa benissimo, il reddito di sua moglie non riguarda il nostro Ente. In quanto alla vendita occasionale di un suo terreno, come pure in merito alle presunte ed effettive pigioni, va detto che si tratta di redditi non influenzabili dalla capacità lavorativa. Furono infatti realizzati in modo del tutto indipendente dal fatto che in certi periodi lei sia stato abile o inabile al lavoro.
Le uniche posizioni riguardanti il calcolo dell'indennità di malattia sono dunque quelle dell'attività indipendente (fr. 10'000.-), dell'agricoltura (fr. 500.-) e degli altri redditi (fr. 6'000-) per un totale di fr. 16'500.-.
Avendo lei negli anni 1985/86 lavorato circa 13 mesi su 24, risulta che con una capacità lavorativa totale il suo reddito sarebbe stato di ca. fr. 30'000.- all'anno.
Lei non ha dunque fornito alcun fatto nuovo probante un guadagno annuo 1985/86 superiore ai fr. 38'525.- da noi stabilito con decisione 13 giugno 1988.
Al contrario, dalla documentazione fornitaci dall'Ufficio di tassazione è emerso che le nostre prestazioni pagatele erano ben superiori al dovuto. Una relativa revisione della decisione sarebbe dunque fattibile da parte nostra; non procederemo però in tal senso, avendo già espressamente rinunciato alla richiesta di restituzione di quanto pagato in troppo."
(Doc. _)
Non avendo l'assicurato accettato questa proposta l'UFAM, il 14 dicembre 1993 ha formalmente respinto la richiesta di revisione, osservando:
" L'assicurato ha allegato allo scritto del 28 novembre 1991 la notifica di tassazione 87-88 emanata dopo decisione su ricorso dell'11 novembre 1991.
Egli, con questo documento, ritiene di poter produrre nuove prove decisive in merito all'ammontare del guadagno assicurato per gli anni 85-86 e fissato in fr. 38'525.- nella decisione, cresciuta in giudicato, del 13 giugno 1988. L'assicurato afferma che i nuovi mezzi di prova permettono di provare un guadagno assicurato, per il periodo in questione, pari a fr. 203'000.-.
Formalmente l'assicurato produce un nuovo documento di prova.
Le notifiche di tassazione non sono però formalmente decisive ai fini della fissazione del guadagno assicurato.
L'assicurazione deve considerare il guadagno reale, effettivamente realizzato, e non quello dichiarato alle autorità fiscali. Le effettive condizioni di guadagno erano evidentemente già conosciute dall'assicurato nel 1988 ed egli avrebbe potuto produrle a sostegno delle sue affermazioni. Si trattava di determinare il guadagno prodotto unicamente dal lavoro.
L'assicurato avrebbe senz'altro potuto produrre a suo tempo le prove dell'ammontare di questo guadagno 85-86 non solo all'Ufficio tassazione ma anche al nostro Ente. Non è l'Ufficio tassazione che produce prove sul suo guadagno ma è il cittadino stesso che deve consegnare le prove. Evidentemente queste prove erano in possesso dell'assicurato già prima dell'emanazione della decisione. Un nuovo mezzo di prova che era già producibile al momento dell'emanazione della decisione il 13 giugno 1988 non è riconosciuto ai sensi dell'art. 13 LAM.
Inoltre la valutazione materiale della notifica dimostra che il calcolo del guadagno assicurato eseguito ai fini dell'emanazione della decisione del 1988 era in sostanza corretto. Si fa riferimento alla valutazione degli atti dell'ufficio di tassazione esposti nella proposta del 7 luglio 1993. Se si toglie il guadagno della moglie e l'incasso dovuto alla vendita occasionale di un terreno, dall'attività indipendente dell'assicurato ne risulta un guadagno computabile di fr. 16'500.-. In considerazione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente in caso di totale capacità lavorativa, il reddito sarebbe stato di circa fr. 30'000.- annui. L'assicurazione militare ha riconosciuto, nella decisione messa in discussione, un importo superiore a quanto realmente provato con la recente notifica, pari a fr. 38'525.-. Anche se la notifica fosse ricevuta come una nuova prova essa non apporta nuovi fatti o prove, decisivi a favore dell'assicurato. Anche per questi motivi la richiesta di revisione deve esser respinta.
L'assicurazione militare da parte sua ha rinunciato ad una revisione."
(Doc. _)
1.2 Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revisione della decisione del 16 giugno 1988, con l'adeguamento dell'indennità giornaliera da calcolarsi sulla base di un guadagno mensile di fr. 14'583.-.
Egli rileva al riguardo:
" In realtà il reddito stabilito con sentenza del 4.10.91 dalla Camera di diritto tributario per il biennio lavorativo 85/86 è di fr. 175'000.-, come al seguente calcolo:
fr. 71'000.- per commercio prof. di immobili
fr. 10'000.- come esercente
fr. 6'000.- altro reddito
fr. 500.- reddito agricolo
fr. 87'500.- totale di media annua
ossia fr. 87'500.- x 2 = fr. 175'000.- per i due anni.
Considerato che durante gli anni 1985/86 il sottoscritto ha espletato un'attività lavorativa solo per circa 12 mesi: infatti l'inabilità è stata dal 16.6.85 al 30.6.86,
ne risulta un reddito mensile tassato di fr. 14'583.-."
1.3 Nella sua risposta del 12 luglio 1994 l'UFAM propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. _).
Successivamente l'assicurato ha più volte sollecitato l'evasione del ricorso (cfr. Doc. _).
in diritto
2.1 Secondo l'art. 101 LAM (che ha ripreso il tenore del vecchio art. 13 LAM) le decisioni e le decisioni su opposizione dell'assicurazione militare formalmente cresciute in giudicato possono esser modificate o annullate d'ufficio o su domanda, se sono stati scoperti nuovi fatti decisivi o nuovi mezzi di prova decisivi, che no era stato possibile far valere o addurre prima dell'emanazione della decisione o nella procedura ricorsuale.
Interpretando il vecchio art. 13 LAM il TFA ha avuto modo di stabilire che questa disposizione ha per fine la realizzazione del diritto materiale in quanto dispone che si deve ritornare su una decisione emanata in base ad una situazione di fatto erronea (DTF 115 V 313 consid. 4a/aa, 112 V 371 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa C.T., non pubblicata).
2.2 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAM (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1993) quando l'assicurato subisce una perdita di guadagno come conseguenza dell'affezione contratta, ha diritto ad un'indennità di malattia.
L'art 7 cpv. 1 OAM stabilisce che è considerato guadagno nel senso della legge, l'assieme delle prestazioni dovute all'assicurato quale numerazione per il suo lavoro (guadagno lordo).
L'art 8 OAM precisa che la perdita di guadagno corrisponde alla differenza tra il guadagno che l'assicurato avrebbe presumibilmente realizzato durante il periodo in causa, se non ne fosse stato impedito dalla malattia assicurata, e quello che egli ha effettivamente attuato durante questo lasso di tempo.
Il medesimo concetto è stato ripreso all'art. 28 cpv. 3 e cpv. 4 della nuova LAM, in vigore dal 1° gennaio 1994.
2.3 Nella precedente decisione del 13 giugno 1988 (cfr. Doc. _) l'UFAM ha attribuito a __________, per il periodo 16 giugno 1985 - 30 giugno 1986, un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un guadagno perso di fr. 38'525.- (cfr. consid. 2.2).
L'assicurato, che sosteneva allora di avere perso, per motivi di salute, un importo ben superiore (e meglio tra i 70'000 e gli 80'000 franchi, cfr. Doc. _), presenta ora una domanda di revisione, allegando una sentenza del 4 ottobre 1991 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello in cui è stato stabilito che, nel periodo 1985-1986, l'assicurato ha pure conseguito un reddito da commercio professionale di immobili di fr. 71'000.- di media annua per l'IC e di fr. 78'750.- per l'IFD.
Questo reddito è andato ad aggiungersi ai 30'000 franchi già esposti per l'attività quale esercente, per cui sulla notifica di tassazione 1987-88 figura un reddito aziendale di fr. 101'500.- (cfr. Doc. _).
Ora, anche volendo ammettere, che la sentenza in questione costituisca realmente un nuovo mezzo di prova (cfr. al riguardo il consid. 1.1), tale documento non è comunque atto a modificare la precedente decisione cresciuta in giudicato.
Infatti il reddito di fr. 71'000.- è stato conseguito proprio nel periodo in cui __________ era inabile al lavoro.
Di conseguenza l'affezione alla salute indennizzata dall'assicurazione militare non ha provocato nessuna perdita di guadagno, per quel che concerne il commercio professionale di immobili.
In simili condizioni, la richiesta di revisione deve essere respinta, in quanto l'assicurato non è stato in grado di provare che la perdita di guadagno da lui subita era superiore a fr. 38'525.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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