AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.57
Data decisione, Autorità:
26.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00057-58
RG/nh
Lugano
26 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulle petizioni del 9 novembre
2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria, __________
contro
__________ e __________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le petizioni 9 novembre 2000,
con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale ha
chiesto al TCA di condannare __________ rispettivamente __________ al pagamento
di fr. 32'914,15 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti
dalla ditta __________ di __________ e __________ per gli anni 1998 e 1999,
rispettivamente il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi
no. __________ e __________dell’Ufficio esecuzione di __________;
visto lo scritto 1° dicembre 2000 con cui i
convenuti hanno dichiarato di voler procedere al pagamento dell'importo di cui
ai citati precetti entro la fine di dicembre 2000 e di ritirare le relative
opposizioni (III);
considerato lo scritto 2 febbraio 2001 con
cui l'attrice ha comunicato al TCA che il convenuto non ha ancora provveduto al
pagamento della somma chiesta in petizione;
rilevato,
che
con la dichiarazione di cui allo scritto 2 febbraio 2000 i convenuti, senza
sollevare eccezioni e senza controbattere, hanno riconosciuto le richieste
presentate con le petizioni in oggetto, manifestando la loro intenzione di
provvedere al pagamento dell'importo litigioso, rispettivamente di ritirare
opposizioni ai precetti esecutivi;
che
il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 2 febbraio 2000, indipendentemente
dall'effettivo mancato pagamento entro il termine indicato, configura atto di
acquiescenza da parte dei convenuti, la quale pone fine alla lite con effetto
di cosa giudicata materiale;
visti
gli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- Le
procedure sono congiunte.
2.- Le cause
sono stralciate dai ruoli per acquiescenza.
3.- E'
attestata l'esecutività dei precetti no. __________e __________ del 25 maggio
2000 dell’UE di __________ per effetto del ritiro delle opposizioni.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster