AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1995.7
Data decisione, Autorità: 27.02.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.95.00007 AMF 6/93
DC/nh
Lugano 27 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Valerio Valsangiacomo, impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 1993 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 luglio 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 __________, nato nel 1969, architetto STS, durante il corso di ripetizione, in data 28 gennaio 1993 si è fratturato la caviglia sinistra.
Egli è stato operato il 29 gennaio 1993 ed è rimasto degente presso l'Ospedale __________ fino al 2 febbraio 1993.
L'assicurazione militare ha assunto il caso ed ha in particolare versato l'indennità giornaliera di malattia fino al 28 febbraio 1993.
Essa ha interrotto le prestazioni dal 1° marzo 1993, visto che l'assicurato, a quel momento disoccupato, ha potuto iniziare un corso di perfezionamento linguistico in __________, protrattosi sino al 27 aprile 1993.
Nella sua decisione del 7 luglio 1993 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito: UFAM) si è al proposito in particolare così espresso:
" Al momento dell'inizio del periodo d'incapacità lavorativa il paziente era disoccupato. In questi casi l'assicurazione militare versa, subentrando all'assicurazione contro la disoccupazione, un'indennità di malattia basata sulle prestazioni di detta assicurazione (art. 20 cpv. 5 LAM, art. 7 cpv. 4 OLAM). L'assicurazione militare ha pertanto versato le sue prestazioni per il periodo dal licenziamento fino al 28 febbraio 1993 per un totale di fr. 2'488.50.
Il paziente stesso ed il suo patrocinatore confermano che l'assicurazione contro la disoccupazione ha dato il suo consenso, quale corso di perfezionamento professionale, alla frequentazione di un corso di lingua tedesca dal 1° marzo al 28 agosto 1993. Il signor __________ risulta perfettamente abile a frequentare il corso (e lo frequenta regolarmente), cade quindi ogni suo diritto alle indennità di malattia dell'assicurazione militare in quanto subentrano le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione."
(Doc. _)
1.2 Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore rileva:
" L'Ufficio cantonale del lavoro, _________, con decisione 23 febbraio 1993, essendo adempiuti i presupposti degli articoli 59, 60, 61 LADI / 26 cpv. 3, 85 e 86 OADI, accoglieva favorevolmente la domanda 16 dicembre 1992 e autorizzò __________ a seguire il corso di lingua tedesca a __________ ().
Prove: decisione 23.2.93
__________, pur essendo inabile al lavoro, partiva per la __________ al fine di seguire il corso di lingua tedesca.
L'incapacità al lavoro si è protratta all'11 marzo 1993.
Prove: certificato medico dott.med. __________
L'assicurazione militare ha versato le sue prestazioni sino al 28 febbraio 1993.
Per contro, non ritiene di dover corrispondere prestazione alcuna dal 1 marzo all'11 marzo 1993, in quanto:
"Il signor __________ risulta perfettamente abile a frequentare il corso (e lo frequenta regolarmente), cade quindi ogni diritto alle indennità di malattia dell'assicurazione militare in quanto subentrano le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione".
Prove: decisione impugnata pag. 3
evidentemente non può aderire alla decisione di rifiuto e osserva che non corrisponde assolutamente al vero l'affermazione secondo cui "ha deciso di assentarsi all'estero per 6 mesi, dal 1 marzo al 28 agosto 1993, quale studente (apprendimento del tedesco).
Prove: proposta di decisione 5 marzo 1993 pag. 2 cpv. 2
Il ricorrente si è recato all'estero quale disoccupato, pertanto incombe all'assicurazione militare l'obbligo di indennizzarlo sino all'11 marzo 1993 data della ripresa capacità lavorativa."
1.3 Nella sua risposta del 13 settembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
" Nel ricorso il patrocinatore afferma che il paziente era inabile al lavoro anche dal 1° all'11 marzo 1993 e quindi avente diritto ad una indennità giornaliera da parte dell'AM.
Dagli atti risulta che il paziente ha iniziato il corso al 1° marzo 1993. Il certificato medico del dott.med. __________ conferma che il paziente, in data 11 marzo 1993, era abile a frequentare il corso.
L'affermazione che il paziente sarebbe stato in grado di frequentare il corso già dal 1° marzo non è confermata dal dott.med. __________ ma è confermata naturalmente dal fatto che il paziente si è recato in __________ per quella data.
L'assicurato ha ritenuto erroneamente che oltre alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (dovutegli durante questo corso) avrebbe ricevuto anche quelle dell'assicurazione militare per incapacità lavorativa (doc. _).
Dalla decisione dell'Ufficio del lavoro di __________ del 23 febbraio 1993 risulta chiaramente che il ricorrente riceve l'indennità giornaliera ordinaria da detta Cassa (allegato 7 al ricorso).
E' evidente che un assicurato non può percepire contemporaneamente due invalidità giornaliere ossia quale disoccupato come pure quale inabile al lavoro. questi casi sono regolamentati implicitamente dall'art. 7 al 4 OLAM, le prestazioni dell'AM subentrano a quelle della Cassa disoccupazione in quanto il disoccupato è divenuto inabile al lavoro e pertanto non idoneo al collocamento. In questo modo viene evitata una sovraindennizzazione causata dalla contemporaneità delle prestazioni delle due assicurazioni, rispettivamente dai due rischi (vedi art. 99 Legge sulla disoccupazione). Fino all'inizio del soggiorno di studio in __________ l'assicurazione militare ha riconosciuto il paziente inabile al lavoro e gli ha rimborsato lo scapito economico in funzione dello statuto di disoccupato. Con l'inizio della scuola al 1° marzo 1993 i paziente frequentava un corso autorizzato dalla Cassa e quindi non è più disoccupato ma si trova in una fase di scapito economico dovuto alla formazione professionale. Queste persone devono esser considerate dall'AM quali studenti pienamente abili allo studio, che non hanno diritto ad una indennità giornaliera per scapito economico dovuto ad inabilità lavorativa."
1.4 Il 16 settembre 1993 il patrocinatore dell'assicurato ha sottolineato quanto segue:
" • L'assicurato, durante il periodo d'inabilità (dal 28 gennaio al 12 marzo 1993), non ha beneficiato di indennità di disoccupazione conformemente all'art. 28 cpv. 2 LADI.
• Dalla decisione di frequentazione del corso. notificata dal lodevole Ufficio Cantonale del Lavoro, si evince che la domanda di consenso è stata accolta e specifica inoltre che se i rimanenti presupposti sono adempiuti si ha diritto all'indennità giornaliera.
E' evidente che l'assicurato non ha beneficiato contemporaneamente due indennità giornaliere."
(Doc. _)
in diritto
2.1 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAM quando l'assicurato subisce una perdita di guadagno come conseguenza dell'affezione contratta, ha diritto ad un'indennità di malattia.
L'art 7 cpv. 4 OAM, adottato dal Consiglio federale sulla base dell'art. 20 cpv. 5 LAM, stabilisce che le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione cui l'assicurato disoccupato avrebbe diritto se non soffrisse dell'affezione annunciata, sono considerate guadagno assicurato.
2.2 Nella fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurato, visitato dal dottor __________, con certificato del 12 marzo 1993 è stato dichiarato idoneo a frequentare il corso di perfezionamento linguistico (cfr. Doc. _).
D'altra parte, nell'atto ricorsuale si riconosce esplicitamente che __________ ha regolarmente iniziato il corso di tedesco a partire dal 1° marzo 1993 (cfr. consid. 1.2).
In simili condizioni, a ragione, l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere alla fine del mese di febbraio 1993.
Dall'inizio del corso __________ ha invece diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 61 LADI).
Diversa sarebbe stata la soluzione se l'assicurato fosse stato inabile a seguire il corso di perfezionamento. In quel caso, perdurando l'inabilità lavorativa iniziatasi durante il corso di ripetizione, l'assicurazione militare avrebbe dovuto continuare a versare l'indennità giornaliera (cfr. F. Schlauri, "Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen", San Gallo 1995, pag. 109-110).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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