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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1995.6
Data decisione, Autorità: 18.04.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.95.00006 AM 7/93
DC/es
Lugano 18 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 settembre 1993 interposto da
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 marzo 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 7 ottobre 1993 della parte convenuta;
richiamato il verbale 17 aprile 1996 del seguente tenore:
" preso atto che l'UFAM è ora disposto a riconoscere la perdita di guadagno dovuta all'impossibilità per l'assicurato di esercitare l'attività di fotografo il giudice delegato propone di fissare il reddito da non invalido in Fr. 73'608.-- (Fr. 20'000.-- quale fotografo + Fr. 53.608.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere lavorando come venditore a tempo pieno e con rendimento completo).
Il reddito da invalido, tenuto conto anche della giurisprudenza del TCA relativa ai redditi da applicare in attività leggere adeguate, viene fissato in Fr. 39''750.-- (pari al 75% di Fr. 53'608.-- per tener conto degli impedimenti quale venditore).
Il grado d'invalidità è dunque del 45%, fissato su un guadagno assicurato di Fr. 73'608.--.
Conformemente alla giurisprudenza federale l'UFAM provvederà ad una revisione del grado d'invalidità in caso di miglioramento duraturo del reddito da invalido.
Il grado di IMI viene confermato al 5%.
Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva per cui la causa sarà stralciata dai ruoli. "
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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