AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.53
Data decisione, Autorità: 27.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00053
RG/sc
Lugano 27 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 31 ottobre 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
che con decisione 13 ottobre 1999, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Istituto collettore) ha affiliato d’ufficio la __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, l'affiliazione presso il precedente istituto di previdenza essendo stata sciolta con effetto dal 31 agosto 1998;
che in base ai salari notificatigli dal datore di lavoro, in data 1. dicembre 1999 l'Istituto collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal 1. settembre 1998 al 31 dicembre 1999 per un totale di fr. 24'573.05 e inviato il relativo conteggio alla convenuta;
che in data 1. febbraio 2000 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1999 per fr. 24’573.05 oltre spese di diffida per fr. 100, dedotto l'importo di fr. 296;
che in data 1 marzo 2000 l'Istituto collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro dal 1. gennaio al 31 marzo 2000 per un totale di fr. 5'301 e inviato alla convenuta il relativo conteggio;
che gli importi richiesti sono rimasti impagati;
che in data 15 maggio 2000 l'Istituto collettore ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di __________ il precetto esecutivo no. __________per un importo di fr. 29'678.05 oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2000 e spese per fr. 150;
che l’interessata ha interposto opposizione;
che con petizione 31 ottobre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 29'678.05 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1998/2000 e di fr. 150 per spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________;
che pendente lite è stato accertato che la convenuta è stata messa in liquidazione a seguito dello scioglimento decretato dal Pretore del Distretto di __________ causa la mancata nomina del revisore (cfr. FUSC n. __________ del __________ 2000); in seguito essa è risultata essere pure priva di recapito (cfr. FUSC n. ____________________ 2001) e il suo amministratore e liquidatore __________ d'ignota dimora (VIII, IX);
che malgrado la fissazione - tramite pubblicazione su FU del 27 novembre 2001, posta l'accertata assenza di recapito della società ed essendo il suo liquidatore d'ignota dimora - del termine per la presentazione della risposta, la convenuta non è intervenuta in causa;
considerato in diritto,
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento);
che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
che secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato;
che per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
che con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ (ora __________ in liquidazione) al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1998/2000 e le spese, per un importo complessivo di fr. 29'828.05 oltre interessi al 5% dalla domanda di esecuzione;
che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall’attrice;
che il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro all'attrice. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;
che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l’importo chiesto con la petizione, pari al saldo contributivo al 31 marzo 2000 (fr. 29'578.05) e alle spese (fr. 100 per diffida e fr. 150 per costi d'esecuzione; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _) per un totale di fr. 29'828.05, dev’essere pertanto confermato;
che l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 12 maggio 2000;
che poiché la convenuta è palesemente in mora (cfr. art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle condizioni affiliazioni; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la richiesta dev’essere accolta;
che con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione di __________ il 15 maggio 2000;
che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione per l'importo di fr. 29'828.05 oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2000 in fr. 29'678.05, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);
che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa;
che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 500 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§) Di conseguenza la __________ in liquidazione è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 29'828.05 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti negli anni 1998-2000 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000 su fr. 29'678.05.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ per l’importo di fr. 29'828.05 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000 su fr. 29'678.05.
2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 500.-- sono poste a carico della __________ in liquidazione.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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