AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.50
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00050
MB
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 ottobre 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto, - che, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP), con convenzione di adesione 1 febbraio 1999, la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione Istituto Collettore LPP (in seguito Istituto collettore) con effetto dal 1 gennaio 1999 (Doc. _);
che, sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro per l'anno 1999 (doc. _), l'Istituto collettore ha stabilito i contributi dovuti a favore dei dipendenti e trasmesso alla ditta affiliata le tabelle riassuntive dei contributi dovuti nel quarto trimestre 1999 e nel 1. e 2. trimestre 2000 (doc. _);
che, in data 1 agosto 2000, l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 maggio 2000, del contributo del 1 giugno 2000 e spese di diffida per complessivi fr. 19'230.35 (Doc. _);
che, accertato il mancato pagamento dei contributi, l'Istituto di previdenza ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzioni di __________, in data 15 maggio 2000, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 19'230.35, oltre a interessi di mora del 5% dal 14 settembre 2000 e spese per fr. 150, a cui l'interessata ha interposto opposizione (doc. _);
che, con petizione 24 ottobre 2000, l'Istituto collettore chiede la condanna della __________ al pagamento di fr. 19'380.35 oltre a interessi e spese, come pure il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________;
che la convenuta non è mai intervenuta in causa malgrado i due termini fissati dal TCA per la presentazione della risposta;
che, in data 30 novembre 2000, l'attrice ha precisato che il saldo ammonta a soli fr. 9'380. 35, oltre a interessi e spese e quindi di sospendere la procedura;
che con scritto 6 febbraio 2001 la Fondazione ha chiesto di riattivare la procedura;
considerato in diritto
che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
che, nel merito, con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali del 4. trimestre del 1999 e del 1. e 2. trimestre 2000, comprensivi delle spese, pari a fr. 19'380.35 oltre ai relativi interessi;
che la convenuta non ha contestato le richieste dell’attrice, né precedentemente né posteriormente alla presentazione della petizione da parte dell’attrice, ma anzi ha provveduto a versare fr. 10'000 pendente causa (cfr. III);
che vi è quindi acquiescenza parziale della parte convenuta;
che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo;
che i datori di lavoro possono affiliarsi all’Istituto di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale secondo la LPP, in quanto trattasi di un vero e proprio istituto di previdenza (G. Gehrhards, Grundriss Zweite Säule, Berna e Stoccarda 1990, p. 123; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, N 21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, p. 428);
che l'affiliazione comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 12 cpv. 2 LPP; art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza);
che questo obbligo è ribadito anche all'art. 4 cpv. 3 della convenzione di adesione (doc. _), conclusa fra il datore di lavoro e l'attrice.
che, poiché, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione e incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto;
che per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Ci conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
che in concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro sono previste all'art. 7 del regolamento (parte: disposizioni generali) dell'Istituto collettore (doc. _; cfr. art. 2 e 3 della convenzione di adesione) e in dettaglio all'art. VI.A del piano di previdenza (percentuali del salario assicurato applicabile alle varie fasce d'età e al sesso; doc. _);
che la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali precisa inoltre che
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
che dai documenti agli atti risulta che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore dei suoi dipendenti per il periodo in esame è stato effettuato sulla base delle disposizioni suesposte (Doc. _), tenuto conto del salario coordinato LPP e delle percentuali previste nel regolamento;
che la persona assicurata, i salari erogate, le mutazioni, risultano inoltre dai documenti di causa (Doc. _);
che del resto i dati non sono contestati;
che il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti ai punti precedenti;
che, pertanto la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento dei contributi chiesti dall’attrice, da cui va dedotto l'importo di fr. 10'000 versato pendente causa, pari a fr. 9'380.35 (V);
che la Fondazione chiede pure il versamento di interessi di mora, quantificati nel precetto esecutivo nel 5% dal 14 settembre 2000;
che, poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la pretesa dev’essere accolta;
che l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo agli atti;
che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. SZS 1997 p. 318ss.; DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito no debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
che pertanto la presente sentenza varrà quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;
che la petizione dev'essere pertanto parzialmente accolta;
che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP approvata dal Gran Consiglio il 4 ottobre 1999) la procedura è di principio gratuita;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui non è priva di oggetto, per acquiescenza, la petizione è accolta.
§) Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto Collettore LPP, a titolo di contributi della previdenza professionale, fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________del 19 settembre 2000 dell'Ufficio esecuzione di __________ limitatamente all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;
2.- La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster