AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.47
Data decisione, Autorità: 30.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00047
Dc/sc
Lugano 30 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________, e Fondo di previdenza __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
che con sentenza di divorzio dell'8 settembre 2000, cresciuta in giudicato il 2 ottobre 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all'accredito sul proprio conto di libero passaggio presso la Banca __________ della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ dalla data del matrimonio fino alla pronuncia del divorzio;
che con scritto del 23 ottobre 2000 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CCS;
che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e all'istituto di previdenza interessato di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
che il 20 febbraio 2001, rispondendo ad una precisa domanda del giudice delegato (Doc. _), il Fondo di previdenza ha trasmesso un conteggio del seguente tenore:
" Persona assicurata __________
Numero AVS __________
Affiliata alla fondazione dal 01.01.1981
Data del matrimonio __________.1973
Data del divorzio __________.2000
Avere di vecchiaia al 01.01.1985 CHF 12'526.05
(i dati antecedenti al 1985 non ci sono noti)
Prestazione d'uscita alla data del divorzio CHF 167'868.00
La fondazione di previdenza __________, per la quale amministriamo il fondo, oltre al tasso base del 4%, ha distribuito, a dipendenza del risultato d'esercizio, i seguenti interessi supplementari:
1985 4% 1986 4% 1987 4%
1988 4% + 1.5% 1989 4% + 2% 1990 4% + 2%
1991 4% + 3% 1992 4% + 5% 1993 4%
1994 4% 1995 4% + 1.75% 1996 4%
1997 4% + 2% 1998 4% + 11% 1999 4%
2000 4% + 4% " (Doc. _)
che con scritto 23 febbraio 2001 il TCA ha trasmesso ai patrocinatori di __________ e __________ l'intera documentazione relativa al calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita ed ha loro assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte;
che il patrocinatore di __________ il 28 febbraio 2001 ha al riguardo rilevato:
" (…)
osservo che la ex moglie del signor __________ non ha diritto, in base a quanto già esposto nella mia lettera 27 ottobre 2000, agli interessi supplementari distribuiti dal Fondo di previdenza __________.
E' quindi necessario calcolare l'importo in deduzione per gli interessi supplementari al tasso del 4% (art. 26 cpv. 2 LFLP), elencati dalla __________ sotto forma di percentuale." (Doc. _)
" (…)
ribadisco la richiesta della signora __________, nel senso che l'assegnazione delle prestazioni d'uscita avvenga con ripartizione per metà ciascuno sia della prestazione di base, che di quella complementare, interessi aggiuntivi supplementari al di là del 4% compresi.
In definitiva l'importo per ciascuno dei coniugi riferito alla prestazione di uscita dovrebbe essere di frs. 167'868 : 2 = frs. 83'934.--."
(Doc. _)
considerato, in diritto
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
che nella presente fattispecie il matrimonio è stato contratto il __________ 1973 (cfr. doc. _) mentre l'affiliazione di __________ presso il Fondo di previdenza è avvenuta il 1° gennaio 1981 (cfr. doc. _) e che, di conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata da quest'ultima data sino al momento del divorzio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623);
che, va dunque diviso per due l'intero importo di fr. 167'868.--;
che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore di __________ le normative relative agli interessi del 4% (cfr. art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8 a OLP e 12 OPP 2) non entrano qui in considerazione, poiché non vi sono prestazioni d'uscita acquisite al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. Jacques Micheli et altri autori, "Le nouveau droit du divorce". Ed. Pépinet, Losanna 1999 pag. 153-154 N° 698; Th. Geiser, "Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle" in De l'ancien au nouveau droit du divorce. Ed. Stämpfli SA, Berna 1999 pag. 69; H. Walser, "Berufliche Vorsorge" in Das neue Scheidungsrecht. Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1999 pag. 57-58; J.A. Schneider - Ch. Bruchez, "La prévoyance professionelle et le divorce" in RSA 2000 pag. 253 e in "Le nouveau droit du divorce" pag. 224; K. Baumann - M. Lauterburg, "Darfs ein bisschen weniger sein?" in FAMPRA.ch.2/2000 pag. 194-195).
È vero invece che se ci fossero state prestazioni d'uscita acquisite al momento del matrimonio il tasso d'interesse non sarebbe stato quello praticato effettivamente dal Fondo di previdenza, bensì quello previsto nelle disposizioni legali citate (cfr. Th. Geiser, op. cit.);
che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
che, in base alle informazioni fornite da __________, essa dispone di un conto di risparmio previdenza presso la Banca __________ (cfr. Doc. _), sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr. 83'934.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 167'868.--.
2.- È fatto ordine al Fondo di previdenza __________ di versare sul conto N° __________ intestato a __________ c/o Banca __________, a favore di __________ l'importo di fr. 83'934.--.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster