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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1997.1
Data decisione, Autorità: 07.07.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.97.00001
DC/sc
Lugano 7 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista la petizione del 6 giugno 1997 inoltrata da
contro
dr. med. __________,
ritenuto che in data 6 giugno 1997 la Cassa malati __________ ha inoltrato presso il Tribunale arbitrale una petizione con la quale chiede, in primo luogo, di condannare il dottor __________ a restituirle fr. 6000.--, oltre interessi del 5 % a far tempo dal 13 giugno 1996. Secondo la Cassa malati tale onorario andrebbe restituito a seguito di indebito arricchimento (cfr. Doc. I);
letto lo scritto 26 giugno 1997 del rappresentante della __________, del seguente tenore:
" Sulla scorta del colloquio telefonico con il vostro signor __________ che ha sollevato la questione procedurale concernente la competenza del tribunale adito, ci permettiamo di esprimere le seguenti considerazioni:
Secondo quanto emerso dal colloquio telefonico del 17 giugno 1997 con il signor __________, l'inquisito Dr. __________ z sottoposta ancora alla Convenzione. La commissione mista che per il Canton Ticino sarebbe l'autorità prevista per i procedimenti di conciliazione non dovrebbe ancora essere stata chiamata in causa. Non sembra neppure accertato che l'elezione alla carica presidenziale della commissione mista sia già avvenuta.
Consideriamo la Sua istanza competente, sia per la procedura come anche in materia, visto che la prima istanza è inesistente e che per un problema giuridico deve esistere un giudice. In quanto autorità di conciliazione, la commissione mista può solo esprimere una raccomandazione. La natura della questione giudiziaria sollevata lascia presagire che dopo il procedimento di conciliazione la Sua istanza sarà comunque chiamata ad intervenire."
(Doc. II)
a) Secondo l'art. 89 cpv. 1 LAMal le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale arbitrale.
L'art. 89 cpv. 4 LAMal precisa che ogni Cantone designa un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. I Cantoni possono affidare i compiti del Tribunale arbitrale al Tribunale cantonale delle assicurazioni; in tal caso detto Tribunale è completato da un rappresentante di ciascuna delle parti.
Nel Canton Ticino, l'art. 1 del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968 stabilisce al cpv. 1 che il Tribunale arbitrale è composto dal presidente del tribunale cantonale delle assicurazioni che funge da presidente e da due arbitri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa con la petizione e la risposta.
b) A differenza della vecchia legge, la LAMal non impone più la procedura di conciliazione prima di poter adire il Tribunale arbitrale (cfr. DTF 119 V 312).
Secondo la dottrina tale procedura può tuttavia essere prescritta dalla legislazione cantonale.
Al proposito il giudice R. Spira (in "Le nouveau droit de l'assurance-maladie: questions de procédure". Conferenza tenuta ad Agno il 28 settembre 1995) ha, ad esempio, affermato:
" Cependant il va de soi qu'un canton reste libre de prévoir une telle procédure.
La solution tessinoise, si j'en juge d'après le projet de loi d'application, se situe entre ces deux extrêmes; c'est-à-dire qu'aux termes de l'article 79 alinéa 3 du projet, les conventions tarifaires ou celles relatives au contrôle de qualité des prestations peuvent prevoir une procédure de conciliation devant une Commission cantonale paritaire. Dans un tel cas, le tribunal arbitral ne peut être saisi du litige sans procédure de conciliation préalable, comme dans le droit actuel."
c) La nuova convenzione tra l'OMCT e la FTAM, entrata in vigore il 1° maggio 1996, e che "si applica all'assicurazione sociale da parte delle casse malati che dichiarano di aderire alla stessa per il tramite della FTAM (casse contraenti) per le prestazioni medico-farmaceutiche eseguite o prescritte dai medici che vi hanno dato la loro adesione" (art. 1), ha istituito "una Commissione mista composta di tre rappresentanti dell'OMCT, di tre rappresentanti della FTAM e di un presidente neutrale designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza dello stesso, dal Presidente del Tribunale di appello" (art. 4 cpv. 1 della Convenzione).
Alla Commissione mista è stato in particolare attribuito il compito di esaminare "in via conciliativa le contestazioni singole tra singoli medici e singole Casse che non hanno potuto essere risolte in forma bonale o eventualmente tramite il medico di fiducia della Cassa o tramite la Commissione blu dell'OMCT" (art. 4 cpv. 2 lett. b della Convenzione) e di formulare "un parere preliminare sulla richiesta di esclusione di un medico ai sensi dell'art. 59 LAMal" (art. 4 cpv. 2 lett. f della Convenzione).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 della Convenzione, "la Commissione mista rappresenta l'organo di conciliazione ai sensi della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal)".
d) L'art. 77 cpv. 4 LCAMal stabilisce che "le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni possono prevedere una Commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione.
In questo caso il Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo aver esperito una procedura conciliativa".
e) Nella presente fattispecie la __________ ha già accertato che il dottor __________ ha aderito alla Convenzione.
In simili condizioni, alla luce di quanto qui sopra esposto, la Cassa malati avrebbe dovuto sottoporre il caso alla Commissione mista per un tentativo di conciliazione e non adire subito il Tribunale arbitrale. La petizione va quindi dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi alla Commissione mista affinché proceda al tentativo di conciliazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi alla Commissione mista (c/o Segretariato __________).
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale arbitrale
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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