AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.34
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00034
MB
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul petizione del 14 agosto 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 La società anonima __________, con sede a __________, è affiliata d'ufficio all'Istituto collettore ai fini della realizzazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti dal 1. gennaio 1998 (doc. _).
1.2 Sulla base dei salari notificati dalla Cassa di compensazione, il Fondo di previdenza ha stabilito e trasmesso alla società l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti __________ e __________ dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 2000 per complessivi fr. 38'566.50 (doc. _).
1.3 In data 1. febbraio 2000 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del contributo al 1. Dicembre 1999 per fr. 34'014, delle spese di diffida per fr. 100, e alla tassa di decisione pari fr. 525 (doc. _).
1.4 IL17 maggio 2000 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 38'666.50 e spese di fr. 150, oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 2000 (cfr. doc. _). L’interessata ha interposto opposizione.
1.5 Con petizione 14 agosto 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________, al pagamento di fr. 38'816.50, a titolo di contributi della previdenza professionale, oltre a interessi e spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (I).
1.6 Con risposta del 30 ottobre 2000 la convenuta ha dichiarato di trovarsi in una situazione finanziaria disastrosa e di aver concordato con la Fondazione un pagamento rateale del debito.
In data 2 novembre 2000 l'attrice ha confermato al TCA l'accordo concluso con la convenuta e ha chiesto la sospensione della causa.
1.7 La Fondazione ha poi chiesto la riattivazione della procedura per mancato ossequio dei pagamenti promessi (IV; IX). Il TCA ha dal canto suo chiesto la trasmissione delle condizioni di affiliazione (VII e allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
L’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale).
L’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento).
L’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso.
2.3 L’art. 66 LPP prevede che l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all’Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
2.4. In concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali sono previste nel regolamento dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di rischio è inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).
Il contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1% corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro all’art. 36 LPP, (art. 9 del regolamento in vigore nel 1994 e 1995, VIII e allegati).
2.5 Con la petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1999, oltre a interessi e spese di diffida, quantificando l’importo in fr. 38'816.50.
La convenuta ha riconosciuto pendente causa di essere debitrice nei confronti dell'attrice dell'importo richiesto, accordandosi circa un pagamento rateale del debito, a cui tuttavia non ha mai fatto fronte (IV).
Il calcolo effettuato dalla Fondazione è del resto suffragato dalla necessaria documentazione (nominativo ed età degli assicurati, ammontare del salario, conteggi dettagliati; doc. _).
Il conteggio dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _).
La convenuta dev'essere, quindi, condannata a versare l’importo all'attrice di fr. 38'566.50 a titolo di contributi della previdenza professionale.
2.6 Per quanto riguarda le spese di gestione e quelle di diffida (cfr. conteggio doc. _, fr. 250) secondo l’articolo 106 CO, il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
L’art. 4.4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che
" costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono carico del datore di lavoro. Essi sono regolati dall'apposita tariffa allgata"
Tali spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258).
2.7 In concreto l’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (allegato al doc. _).
In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento in questa sede possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 4.4 ultima frase delle condizioni di affiliazione, che vanno poste a carico del datore di lavoro: in particolare di spese di diffida fr. 100 (fr. 100) e di gestione (fr. 150, cfr. estratti conto al doc. _).
2.8 L'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora. Il pagamento di interessi di questo tipo è previsto all'art. 4.4 delle condizioni di affiliazione (VII).
Inoltre la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi. Di conseguenza possono essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO).
2.9 Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).
Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
2.10 Con la petizione l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 38'816.50, oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.11 Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP la procedura è di principio gratuita.
Il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re __________ contro P Sagl).
Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, è intervenuta in causa, promettendo pagamenti rateali alla Cassa a cui in realtà non ha mai dato seguito neppure una volta.
Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 1'000 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§) Di conseguenza __________ è condannato a versare all’Istituto collettore LPP fr. 38'816.50 a titolo di contributi previdenziali dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 2000 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per fr. 38'816.50 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000.
2.- La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000 sono a carico de __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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