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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.30
Data decisione, Autorità: 17.07.1995, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00030 ARB 4/87
Lugano 17 luglio 1995 / nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista la petizione (con istanza di esperimento di conciliazione) del 9 luglio 1987 inoltrata dalle seguenti Casse malati:
tutte rappresentate dalla federazione ticinese delle casse malati (in seguito indicata FTCM), Bellinzona, patrocinata dall'avv._______________;
contro
Dott. __________,
richiamato il verbale 22 novembre 1994 (Doc. XVII);
vista la lettera 10 marzo 1995 con il quale il dottor __________ propone di risolvere la vertenza restituendo fr. 30'000.- per gli anni 1983, 1984 e 1985 (Doc. XXI);
letto lo scritto 10 aprile 1995 nel quale le Casse malati attrici dichiarano di non poter accettare la proposta transattiva (Doc. XIII);
preso atto del nuovo scritto del 30 maggio 1995 del dottor __________ (Doc. XXV);
vista la lettera 22 giugno 1995 dell'avv. __________ al dottor __________, nella quale in particolare si legge:
" Le rendo noto che la Federazione ticinese delle Casse malati, da me patrocinata, nella sua veste di rappresentante delle Casse malati interessate, aderisce alla sua proposta di liquidare transattivamente le pretese per il titolo di polipragmasia relative alla sua fatturazione negli anni 1983, 1984 e 1985 con il versamento a saldo da parte sua di fr. 45'000.-, all'espressa condizione che detto versamento avvenga entro il 15 luglio p.v.
Non appena il versamento stesso sarà stato eseguito, chiederò lo stralcio dai ruoli della pendente procedura arbitrale, ritenuto che le spese, d'altronde modeste, sono a suo carico e che le mie mandanti rinunciano a ripetibili."
(Doc. XXVI1)
letto, infine, lo scritto 12 luglio 1995 dell'avv. __________ al Presidente del Tribunale arbitrale, nel quale il patrocinatore delle Casse malati attrici comunica che il convenuto ha tempestivamente corrisposto l'importo di fr. 45'000.- per cui la procedura può essere stralciata dai ruoli (cfr. Doc. XXVI);
ricordato che, per costante giurisprudenza, per essere operanti nei contenziosi delle assicurazioni sociali, l'acquiescenza o la transazione contemplate in diritto civile devono di regola essere omologate dal giudice (cfr. SZS 1994 p. 231; STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p. 41; STFA 1969, p. 22; STFA 1968, p. 115 e 118 Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 23; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen 1989, p. 28; Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 367);
stabilito che non esistono in concreto fondati motivi per opporsi alla transazione (cfr. Doc. XV e XVII per le modalità con le quali è stato determinato l'importo chiesto in restituzione);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
visto l'art. 25 LAMI e le disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968;
decreta 1.- La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Le spese processuali di un importo totale di fr. 200.- sono così ripartite:
fr. 100.- a carico delle Casse malati attrici fr. 100.- a carico del dottor ___________.
3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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