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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.22
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00022 arb 20/94
dc/nh
Lugano 7 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 156, chiedono la restituzione di fr. 9'213.35 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina interna FMH" ) (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor ________ in data 14 giugno 1994
(Doc. D2);
richiamata l'ordinanza del 24 settembre 1996 con la quale il Presidente ha intimato l'istanza di esperimento di conciliazione alle parti e le ha citate all'udienza di conciliazione del 4 dicembre 1996 (Doc. II);
rilevato che in data 2 dicembre 1996 il dottor __________ ha trasmesso via fax al Presidente del Tribunale arbitrale copia della lettera 26 novembre 1996 inviatagli dalla FTAM del seguente tenore:
" Ci riferiamo a quanto convenuto telefonicamente il 30 settembre scorso, in relazione alla nostra segnalazione a lei nota ed alla sua lettera dell'11 ottobre 1996.
Con la presente le confermiamo che con il rimborso dell'importo di fr. 5'000.-, come da lei proposto con la lettera suindicata, vengono a cadere ogni e qualsiasi nostra rivendicazione relativa al nostro sospetto di ineconomicità a lei notificato, relativo al suo fatturato alle Casse malati per l'anno 1992.
Nel frattempo le comunichiamo di aver già provveduto a ritirare l'incarto che avevamo depositato presso il Tribunale arbitrale.
Per il versamento ci permettiamo allegarle una polizza di versamento.
La ringraziamo per la collaborazione ed in modo particolare per il fatto dia vere espresso l'intenzione di continuare nel suo impegno a contenere i costi della salute.
Restiamo a sua completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e ben distintamente la salutiamo." (Doc. IV);
ricordato che di conseguenza l'udienza fissata per il 4 dicembre 1996 è stata annullata;
visto lo scritto 17 dicembre 1996 della FTAM al Presidente del Tribunale arbitrale nel quale si legge:
" ritiro casi pendenti presso il tca: dr. __________
Onorevole Presidente,
ci riferiamo alla sua richiesta di delucidazioni in merito all'accordo transattivo intervenuto con il dr. __________ in relazione ad un sospetto di ineconomicità sul fatturato relativo all'anno 1992.
Effettivamente con il medico in questione al Direttiva della FTAM ha aderito ad una proposta di rimborso di fr. 5'000.- in confronto ad una richiesta iniziale di fr. 9'216.35.
Occorre notare che si tratta di un caso deciso prima dell'inizio degli esperimenti di conciliazione ed inoltre la prima richiesta transattiva del medico risale al 14 giugno 1994 e già a quel momento aveva proposto il rimborso di tale importo.
Sentite le sue osservazioni, riportate dal nostro segretario, le comunichiamo che nello stabilire l'importo di rimborso avevamo in modo particolare considerato che si tratta di un medico la cui media ha sorpassato l'indice 150 per un solo anno ed in seguito era rientrato in parametri accettabili (anno 1995 indice 124) e che una soluzione transattiva avrebbe comportato per la FTAM e gli Assicuratori un risparmio sulle spese legali.
Prendiamo ad ogni modo atto delle sue precise indicazioni e le garantiamo che a partire dal momento in cui sono iniziati gli esperimenti di conciliazione la FTAM non ha più accettato proposte di transazione.
Possiamo inoltre aggiungere che eventuali proposte transattive relative ad anni non in discussione presso il Tribunale arbitrale, vengono decise e liquidata applicando i medesimi parametri da lei proposti durante gli esperimenti di conciliazione.
Restiamo a sua disposizione e ringraziandola per la collaborazione porgiamo distinti saluti." (Doc. V);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati fr. 300.-
dott. __________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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