AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.17
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00017
MB
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione dell' 11 maggio 2000 della
Fondazione Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto - che dal 1 aprile 1997 __________ è stata affiliata d'ufficio all'Istituto collettore, ai fini della realizzazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti (doc. _);
che, sulla base dei salari indicati dalla rappresentante del datore di lavoro (doc. _), il Fondo di previdenza ha stabilito e trasmesso l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti dal 1 aprile 1997 al 1999 (doc. _);
che il saldo contributivo insoluto a carico della __________ era pari al 31 dicembre 1998 a fr. 21'065.90 (doc. _);
che, in data 2 febbraio 1999 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 novembre 1998, del contributo al 1 dicembre 1998 e delle spese di diffida di fr. 100, per un importo complessivo di fr. 21'156.90 (doc. _);
che in data 8 febbraio 1999 la __________, in rappresentanza della datrice di lavoro, ha proposto di tacitare il debito in dieci rate mensili di circa fr. 1500; in data 19 agosto 1999 la rappresentante del datore di lavoro ha chiesto di aggiungere alle rate anche l'importo di fr. 5'276.80 (allegati al doc. _);
che il 26 agosto 1999 l'Istituto collettore ha accettato la proposta del datore di lavoro (doc. _);
che in data 2 novembre 1999 l’Istituto collettore ha sollecitato nuovamente il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 agosto 1999, del contributo al 1 settembre 1999 e delle spese di diffida, per fr. 17'852.50 (doc. _);
che, visto il mancato versamento dei contributi rimasti impagati, l'8 febbraio 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 18'278.50 e spese di fr. 150 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti dovuti dal 1997 al 1999 (cfr. doc. _);
che l’interessata ha interposto opposizione;
che con petizione 11 maggio 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________, al pagamento di fr.18'428.50 più interessi e spese, a titolo di contributi della previdenza professionale dal 1997 al 1999, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
che con riposta 14 luglio 2000 la rappresentante della ricorrente ha chiesto che venga concessa una nuova dilazione di pagamento per fr. 2'000 mensili;
che l'attrice ha accettato la proposta e chiesto di sospendere la pratica fino al mese di novembre 2000 (VII);
che in data 10 novembre 2000 l'attrice ha chiesto di riattivare la procedura in quanto non ha ricevuto alcun pagamento (X, doc. _);
che una nuova sospensione della procedura è stata chiesta dall'attrice il 30 novembre 2000, mentre il 13 marzo 2001 la fondazione ha chiesto al TCA di procedere nei propri incombenti (XIV);
considerato in diritto,
che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento);
che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
che secondo l’art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste nel regolamento dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di rischio è inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67). Il contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1% corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro all’art. 36 LPP, (art. 9 del regolamento);
che con la petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti a favore dei suoi dipendenti da aprile 1997 al 1999 oltre a interessi e spese, quantificando l’importo in fr. 18'428.50 (doc. _, saldo al 31 dicembre 1999 e spese);
che la pretesa non è stata contestata dalla convenuta, ma anzi è stata riconosciuta sia prima che dopo la presentazione della petizione, tramite la proposta di pagare ratealmente il debito, accettata dall'attrice;
che tuttavia la convenuta non ha mai fatto fronte ai pagamenti promessi (X; XIV; doc. _);
che il calcolo dei contributi dovuti eseguito dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria documentazione (nominativo e età degli assicurati, ammontare del salario, conteggi dettagliati; doc. _);
che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dalla Cassa di compensazione all’Istituto collettore;
che il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _);
che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l’importo chiesto con la petizione, pari ai contributi della previdenza professionale, dovuti a favore dei suoi dipendenti dal mese di aprile 1997 al 1999 oltre alle spese, per fr. 18'428.50 (cfr. doc. _, saldo al 31 dicembre 1999 e spese), dev’essere pertanto confermato;
che l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora;
che poiché la convenuta è palesemente in mora (cfr. art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle condizioni affiliazioni; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, possono essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO);
che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare
fr. 18'428.50 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000 (Doc. _);
che con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 18'428.50, oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
che, tuttavia, il TFA ha stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
che nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento e i solleciti trasmessi dall’attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, è intervenuta in causa, per promettere a più riprese pagamenti rateali a cui non ha mai fatto fronte;
che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 500 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§) Di conseguenza la __________, è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 18'428.50 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti dal 1997 al 1999 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 18'428.50 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500 sono posti a carico della __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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