AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.13
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00013
RG/sc
Lugano
30 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 6 aprile 2000
interposta da
Fondaz. coll. LPP __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 6 aprile 2000 con
cui la Fondazione collettiva LPP __________ ha chiesto al TCA di condannare
__________ al versamento di contributi previdenziali arretrati per fr. 2'091.25
oltre interessi al 5% dal 1. maggio 1998 più spese e indennità per fr. 381.95 e
postulato altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 22 giugno 1998 dell'UEF di __________;
visti gli scritti 8 giugno e 24 luglio 2000
con cui il convenuto ha dichiarato di riconoscere il credito fatto valere dalla
Fondazione attrice precisando che provvederà all'estinzione del debito tramite
versamenti rateali (V);
visti in particolare gli scritti di cui ai
doc. _, con cui la Fondazione attrice, con riferimento all'intervenuto accordo
concernente il pagamento rateale del debito contributivo, ha confermato il
versamento, pendente lite, da parte del convenuto di diverse rate mensili ed
indicato un saldo contributivo, al 15 marzo 2002, di fr. 220 (XXVI);
considerati
gli scritti 4 maggio e 28 giugno 2002 con cui il convenuto ha da parte sua
dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'intera somma fatta valere in
petizione producendo copia dei relativi documenti giustificativi (XXXI, XXXIV);
richiamato
lo scritto 3 luglio 2002 con cui l'attrice, dietro richiesta del TCA, ha
dichiarato di che "il caso è stato archiviato e che il conto corrente à
stato saldato dal nostro reparto tecnico" (XXXVI);
rilevato
che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste
le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster