AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.1997.2
Data decisione, Autorità: 07.04.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 40.97.00002
dc/nh
Lugano 7 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 1997 di
__________,
contro
la decisione del 20 ottobre 1997 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni familiari ai contadini
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 ottobre 1997 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha inviato a __________ la seguente decisione:
" Abbiamo esaminato la sua domanda di assegni familiari ai piccoli contadini e le accordiamo le seguenti prestazioni:
assegni per i figli:
nome data di nascita scadenza diritto importo mensile
15/11/1994 30/11/2010 155.00
Validità: dal 1° APRILE 1996 al 31 MARZO 1998."
(cfr. atti dell'incarto)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale si è così espresso:
" Mi sono già informato e, ricevo solo fr. 155.- mensili anziché fr. 183.- e la risposta datami è stata motivata dal fatto che sono figlio del datore di lavoro e quindi l'importo è adeguato.
Non sono assolutamente d'accordo con questa decisione, in quanto la sopraccitata motivazione mi sembra infondata, perché anche se sono il figlio del principale, rimango comunque un dipendente con un modesto reddito."
1.3. Nella sua risposta dell'11 dicembre 1997 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Ai sensi degli articoli 1 e 2 al. LFA, i parenti del proprietario dell'azienda in linea diretta ascendente o discendente non sono considerati salariati agricoli, bensì persone a condizione indipendente (art. 3, 1 al. RFA) e quindi con il diritto agli assegni familiari previsti per i piccoli contadini indipendenti.
L'importo di questi assegni per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1998 è stato fissato a fr. 155.- per i primi due figli e fr. 160.- dal 3 figlio per chi lavora nelle regioni del piano, e a fr. 175.- per i primi due figli e fr. 180.- dal 3 per chi lavora nelle aziende agricole di montagna (art. 7 LFA). Per i contadini indipendenti delle regioni di montagna, il Cantone Ticino sovvenziona fr. 5.- al mese per figlio (l'aiuto verrà tolto con il 1° gennaio 1998).
Nella fattispecie il signor __________, lavora nell'azienda agricola del signor __________.
Il nostro assicurato lavorando per il padre viene quindi considerato contadino indipendente con il diritto agli assegni familiari per piccoli contadini.
L'azienda agricola si trova a __________, e viene quindi considerata zona del piano, permettendo al signor __________ di percepire fr. 155.- al mese per figlio.
L'assegno di fr. 183.- mensili menzionato dal ricorrente, è l'importo degli assegni familiari cantonali percepiti dai salariati nel Cantone Ticino, mentre nell'agricoltura gli assegni familiari sono federali.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata." (Doc. _)
in diritto
2.1. La Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 prevede in particolare la possibilità di versare assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.
Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAF hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, occupate in un'azienda agricola come salariati.
L'art 1 cpv. 2 LAF stabilisce che i membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari, eccettuati:
a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.
L'art 5 cpv. 1 LAF precisa invece che hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAF i contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 30'000 franchi annui. Il limite aumenta di 5'000 franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.
L'art 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OAFam) prevede al cpv. 1 che sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati.
L'art 7 cpv. 1 LAF, in relazione con l'Ordinanza concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF del 18 marzo 1996 (RS 836.13; cfr. art. 7 cpv. 2 LAF), stabilisce che l'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 155 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 175 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 160 franchi nelle regioni di pianura e a 180 franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.
2.2. Nella presente fattispecie il reddito netto di __________ non supera il limite di reddito fissato dalla legge (cfr. atti dell'incarto). Giustamente la Cassa gli ha dunque riconosciuto il diritto all'assegno per il figlio __________.
Pure l'importo di fr. 155.- mensili corrisponde a quanto prescritto dalla legge federale, non innalzato, nel presente caso, dalla legislazione cantonale (cfr. consid. 1.3. e Pratique VSI 1998 pag. 9).
La decisione impugnata si rivela corretta e deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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