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Numero d'incarto:
40.1995.2
Data decisione, Autorità:
13.09.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
40.95.00002
fz
Lugano
13 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 maggio 1995 interposto da
__________,
contro
la decisione del 10.4.95 emanata da
Cassa cant. assegni familiari, 6500 Bellinzona,
in materia di assegni famigliari ai salariati.
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 10.9.96 della parte convenuta che precisa
di aver emesso in data 18.12.95 una nuova decisione con la quale vengono
integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la
precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di
procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia
di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della
sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di
oggetto;
decreta 1. il ricorso di
cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non
si percepiscono né tasse né spese;
-
intimazione alle parti
a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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