AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.1995.1
Data decisione, Autorità: 13.07.1995, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 40.95.00001
RF/ab
Lugano 13 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Valerio Valsangiacomo
Il segretario
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1995 di
__________,
contro
la decisione del 8 febbraio 1995 emanata da
Cassa cant. assegni familiari, 6500 Bellinzona,
in materia di assegni famigliari ai contadini.
ritenuto, in fatto
1.1 L'assicurato, sposato, con tre figli minorenni, gestisce una piccola azienda agricola di montagna.
Il 19 dicembre 1994 l'interessato ha chiesto di poter beneficiare del diritto agli assegni familiari per l'anno 1994.
Con decisione 8 febbraio 1995 la Cassa ha stabilito:
" A norma di legge sono reputati esercitanti un'attività agricola accessoria tutti i piccoli contadini che ottengono da questa attività un reddito annuo di almeno fr. 2'000.--. Nel vostro caso questa condizione è adempiuta e pertanto abbiamo provveduto al calcolo del numero dei mesi per i quali vi deve essere riconosciuto tale assegno per l'anno 1994.
In ossequio alle disposizioni vigenti è tuttavia impossibile riconoscervi un diritto all'assegno per un periodo superiore ai 12 mesi nell'arco di un anno.
Pertanto vi concediamo nell'ambito della vostra attività accessoria di piccolo contadino un importo di fr. 2'266.-- corrispondente agli assegni per 4 mesi e 10 giorni."
1.2 Con il presente, tempestivo ricorso l'insorgente fa valere:
" Non siamo contadini con attività accessoria, bensì contadini a tempo pieno, senza altra attività lucrativa."
La Cassa con risposta 18 aprile 1995 riferisce:
" Nella fattispecie, l'azienda agricola del convenuto comprende:
Terreni:
500.00 mq per coltivazione patate
300.00 mq terreno per orto
46'000.00 mq prati magri e medi da falciare
Effettivo del bestiame:
3 mucche
2 maiali d'ingrasso
I lavori che normalmente svolge il ricorrente sono:
raccolta di legna per il fabbisogno familiare
accudisce il bestiame
lavorazione del latte (formaggio + burro)
fienagione
concimazione dei campi di tipo biologico (lavoro manuale)
coltivazione di patate
coltivazione di verdura + frutta unicamente per il fabbisogno familiare
piccoli lavori per terzi (durante i mesi invernali per circa 500.-- fr. all'anno)."
Conclude chiedendo di respingere il ricorso.
1.3 In data 29 aprile 1995 il ricorrente precisa (doc. III):
" I Monti di __________ sono rimasti per lungo tempo abbandonati. La maggior parte del terreno è impoverito e invaso dalla vegetazione.
Non esiste una strada di accesso e questo mi crea non pochi problemi di trasporto sia in tempo che finanziari.
Manca l'elettricità alla quale devo sopperire con altre fonti di energia.
Non vengono eseguiti lavori di manutenzione alla rete di sentieri di interesse pubblico. Pulizia, riparazioni e migliorie agli stessi vengono eseguiti dal sottoscritto senza nessun compenso, contribuendo in tal modo alla salvaguardia del paesaggio.
Per gli animali dispongo di una vecchia stalla ticinese senza fienile e letamaio nelle vicinanze. Accudire al bestiame in queste condizioni richiede un investimento di tempo non indifferente.
Onere in tempo di lavoro per lo svolgimento delle diverse attività
Lavori in stalla : accudire al bestiame, trasporto del foraggio con il gerlo, trasporto del letame al letamaio con la carriola ecc..
Lavorazione latte : fabbricazione formaggio e burro, cura del formaggio in cantina ecc..
Tempo impiegato per svolgere questi lavori
ore 6/giorno per 365 giorni/anno.
Lavori supplementari a quanto sopra esposto.
Inverno : raccolta legna, migliorie alle infrastrutture ecc.
Primavera : pulizia prati e pascoli, riparazioni alle recinzioni ecc..
Estate : fienagione con falce rastrello e gerla. Attività che a dipendenza delle condizioni meteorologiche può impegnarmi anche per 6-8 settimane.
Autunno : concimazione dei prati e pascoli con composto di letame senza l'ausilio di macchinari.
In considerazione del tempo impiegato per la corretta gestione della mia azienda agricola, ritengo di poter essere considerato quale contadino con attività principale e essermi riconosciuti i relativi assegni."
in diritto
2.1 Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani (art. 5 cpv. 1 LFA).
I contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 30'000.- franchi annui. Il limite aumenta di 5'000.- franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9 (art. 5 cpv. 2 LFA).
L'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 135.- franchi il mese nelle regioni di pianura e a 155.-- franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 140.- franchi nelle regioni di pianura e a 160.- franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni (art. 7 cpv. 1 LFA).
Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età. Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera dall'assicurazione per l'invalidità (art. 9 cpv. 1 LFA)
Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno (art. 9 cpv. 3 LFA).
Il diritto all'assegno per i figli nasce il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio è nato. Esso si estingue alla fine del mese in cui cessano di essere adempite le condizioni per il godimento dell'assegno (art 9 cpv. 7 LFA).
I piccoli contadini che esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo un'attività accessoria temporanea hanno diritto agli assegni anche per la durata di quest'ultima attività, salvo che ricevano già altri assegni familiari. Se sono assunti temporaneamente come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni (art. 10 cpv. 2 LFA).
2.2 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare il reddito dei piccoli contadini e obbligare a notificare siffatto reddito alle casse cantonali di compensazione (art. 5 cpv. 3 LFA).
In virtù della delega suricordata il Consiglio federale all'art. 3 OAF ha stabilito:
" Sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati.
Sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura i piccoli contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia.
Sono considerati occupati accessoriamente nell'agricoltura i piccoli contadini che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2'000 franchi o svolgono un'attività agricola pari all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.
Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente, esercitano un alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente."
Non è dunque rilevante l'estensione dell'azienda agricola, come pretende la Cassa, bensì la costatazione che con il prodotto dell'attività agricola indipendente il piccolo contadino sia in grado di provvedere in misura preponderante al mantenimento della famiglia, rispettivamente la costatazione che egli dedica la maggior parte del suo tempo ai lavori agricoli nell'azienda.
A questo proposito il TFA ha ancora stabilito:
" L'ampleur minimum que doit avoir le “bien rural” d'un paysan de la montagne, pour qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 5 LFA, ne saurait être déterminée d'une façon générale selon le seul critère de la capacité de travail pleinement employée d'un homme en pleine force. D'une part, en effet, nombreuses sont les journées, notamment hivernales, durant lesquelles le paysan de la montagne est contraint de limiter son activité agricole pour cause d'intempéries, de corvées comunales pour ouvrir les routes bloquées par la neige ou combattre la menace de torrents. D'autre part, les allocations familiales ne peuvent être refusées à un paysan partiellement invalide, pour la seule raison que son exploitation - à laquelle il voue sans contredit la majeure partie de son temps - n'occuperait pas un homme entièrement valide pendant la plupart des jours ouvrables de l'année, soit pendant 160 à 165 journées au moins. En prescrivant que pour avoir droit aux allocations familiales les paysans de la montagne doivent consacrer la plupart de “leur” temps à l'exploitation de “leur” bien rural, l'article 5, 2e aliéa, LFA exige bien plutôt que le cas de chaque paysan soit examiné à la lumière des circonstances de l'espèce, et non pas sur la seule base de barèmes uniformes supposant le plein emploi d'une capacité de travail entière. On en arriverait sinon, dans nombre de cas, à faire dire implicitement à la loi qu'il est préférable qu'un homme devenu partiellement invalide abandonne ses terres, au lieu de continuer avec ses enfants la tradition paysanne des siens."
(RCC 1959, pag. 410 consid. 2).
Non è dunque l'ampiezza dell'azienda che fa stato. Si deve invece stabilire se il richiedente dedica la maggior parte del suo tempo alla conduzione dell'azienda agricola e se col prodotto di questa attività provvede in misura preponderante al mantenimento della famiglia.
2.3 Nel caso concreto l'azienda agricola del ricorrente è di piccole dimensioni, per cui la Cassa ha ritenuto, sulla base di "tavole di conversione" elaborate a tavolino che l'assicurato fosse occupato per complessivi 4 mesi e 10 giorni l'anno.
Tale modo di procedere della Cassa viola le norme legali e giurisprudenziali in materia.
Secondo gli accertamenti della Cassa, infatti, l'assicurato accanto all'attività agricola nella propria azienda svolge unicamente "piccoli lavori per terzi (durante i mesi invernali per circa 500.-- fr. all'anno)".
Sempre secondo gli accertamenti della Cassa il reddito aziendale complessivo lordo ammonta a fr. 26'000.-- per anno civile.
Dal canto suo, il ricorrente riferisce che per i lavori in stalla, lavorazione del latte ecc. egli è occupato per circa 6 ore al giorno durante 365 giorni all'anno.
Quest'ultima affermazione non è contestata dall'amministrazione.
Del resto il funzionario della Cassa aveva accertato il 7 aprile 1994:
" Il _________ aveva acquistato una piccola stalla, riattandone un'altra per poterci abitare con la famiglia.
L'assicurato è proprietario di 2 parcelle, la n. __________ (dove si situa la casa) e la n. __________ (vedi catastrino); ma lavora pure le parcelle dei suoceri (n. __________, __________, __________) mentre tutte le altre parcelle segnalate sul catastrino sono lavorate a godimento senza contratto d'affitto.
Il Monte __________ è sprovvisto di qualsiasi strada, ed è raggiungibile unicamente grazie a un piccolo sentiero di montagna (circa 30 minuti dal paese di __________). Il monte è pure sprovvisto di corrente elettrica.
I terreni sono quasi tutti difficili da lavorare, per un terzo è obbligatoria la falciatura a mano, mentre per il resto si aiuta con una piccola falciatrice (unico mezzo meccanico a sua disposizione).
La moglie non può essere molto d'aiuto al marito in quanto per due volte al giorno deve scendere fino al paese di __________ per potere portare e riprendere le figlie __________ e __________ a scuola e asilo.
Lavori svolti normalmente dal signor __________:
raccolta di legna per il fabbisogno familiare (la casa è completamente sprovvista di qualsiasi forma di energia elettrica);
accudisce al bestiame (3 mucche da latte e 2 maiali);
lavorazione del latte (formaggio + burro);
fienagione;
concimazione dei campi di tipo biologico (tutto a mano non avendo macchinari a disposizione);
coltivazione di patate (sparsa in varie parcelle per il problema della formazione del terreno);
coltivazione verdura + frutta unicamente per il fabbisogno familiare;
piccoli lavori per terzi (lavori svolti unicamente nei mesi invernali per un guadagno di circa 500.-- fr. all'anno).
Le entrate dell'assicurato:
vendita formaggio circa 1'000 kg. all'anno;
vendita patate circa 300 kg. all'anno (1'200 kg. usati per il fabbisogno familiare);
vendita maiali (4 maiali all'anno a circa fr. 500.-- l'uno);
vendita vitelli di 3 settimane (3 vitelli all'anno);
piccoli lavori per terzi;
sussidi Cantonali e Federali.
Le stalle usate dal signor __________ sono in stato precario, ed è per questo che l'assicurato ha fatto richiesta al Cantone per la costruzione di una stalla moderna.
Questo permetterebbe pure una concentrazione e una diminuzione del lavoro (evitare quindi il continuo trasporto del foraggio da stalla a stalla, e potere radunare il bestiame sotto un unico tetto), dando cosi la possibilità d'ingrandire l'azienda.
La domanda non è però stata accettata in quanto il terreno si trova in zona protetta per la falda freatica."
In simili condizioni appare contrario allo spirito della legge oltre che contrario alla realtà concreta pretendere che l'assicurato eserciti soltanto un'attività accessoria di piccolo contadino.
L'assicurato è chiaramente e senza ombra di dubbio impiegato a titolo principale nella propria azienda agricola, per cui egli ha diritto agli assegni familiari in favore dei figli __________, nata nel 1987, __________, nata nel 1989, e __________, nato nel 1990, per l'intero anno civile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§) Di conseguenza l'assicurato ha diritto agli assegni familiari calcolati per 12 mesi nell'anno civile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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