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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.297
Data decisione, Autorità:
04.10.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.297/pg
21156/209
Bellinzona
4
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 22 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 27 agosto 2004 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
22 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 agosto 2004
con cui la Sezione della circolazione gli
ha inflitto una multa di
fr.
400.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-, per
aver effettuato su una semiautostrada, alla guida del motoveicolo __________,
una manovra di inversione di marcia transitando su una superficie vietata.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 30
agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 14 settembre 2004.
Pertanto
il ricorso 22 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile,
senza nemmeno dover procedere all'assegnazione all'insorgente di un termine
perentorio per la traduzione in lingua italiana.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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