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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.318
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, TRAM
Incarto n.
52.2002.318
Lugano
10 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 2002 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 9 luglio 2002, no. 3475, del
Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente
interposto contro la decisione __________ municipio di __________ di
concedere a CO 1 l'autorizzazione ad allacciare la loro proprietà alla
condotta privata del ricorrente per l'erogazione dell'acqua potabile;
preso atto che il 3 novembre 2004 il patrocinatore del
ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che i resistenti si sono avvalsi del
patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione
di una indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente,
che rifonderà ai resistenti l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
1 patrocinata da: PA 2
- CO 2
- CO 3
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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