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Numero d'incarto:
33.2000.5
Data decisione, Autorità:
10.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00005
MB
Lugano
10 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000
di
contro
la decisione del 14 dicembre 1999 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto, - che, con decisione
14 dicembre 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto, con effetto
dal 1 settembre 1999, la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di
una prestazione complementare mensile;
-
che, con
ricorso 11 gennaio 2000, l'interessata ha impugnato la decisione
amministrativa, chiedendo di stralciare l'importo di fr. 3'950, computato a
titolo di rendite o pensioni d'ogni specie, in quanto non percepisce alcun importo
a questo titolo;
-
che in
data 14 gennaio 2000 la Cassa di compensazione ha emesso due nuove decisioni,
con effetto dal 1 settembre 1999 e dal 1 gennaio 2000, dando integralmente
seguito alle richieste dell'assicurata;
-
che a
seguito dello stralcio dell'importo di fr. 3'950, la Cassa ha in particolare
decretato che l'interessata non ha diritto ad una PC mensile, ma che il premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria è pagato dall'Istituto delle
assicurazioni sociali;
-
che,
poiché la Cassa ha dato integralmente seguito alla richiesta della ricorrente,
il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto;
decreta
-
il ricorso
11 gennaio 2000 è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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