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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.117
Data decisione, Autorità:
02.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.117
Lugano
2 luglio 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.415
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 24 aprile
2004 da
AP1
contro
AO1 Lugano
in materia di locazione che il Pretore supplente, con
decreto 16 giugno 2004, ha stralciato dai ruoli per desistenza.
Ed ora sull'appello 23 giugno 2004 dell'istante la
quale chiede che lo stralcio sia annullato e la causa ripresa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la
locataria istante - in occasione dell'udienza di discussione 16 giugno 2004
della sua domanda intesa a contestare una decisione dell'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione che liberava a favore della locatrice il
deposito a garanzia della pigione - ha ritirato la sua istanza dopo che il
Pretore supplente le ha confermato che la stessa era stata introdotta
tardivamente e, per questo motivo, era destinata alla reiezione;
che, in
calce allo stesso verbale, il Pretore supplente ha decretato lo stralcio della
causa dai ruoli;
che con
l'appello all'esame, l'istante ne chiede l'annullamento adducendo che al
momento in cui ha espresso la desistenza dalla causa era in stato di confusione
e di estremo stress e contesta di aver validamente dichiarato di essere
d'accordo di ritirare l'istanza;
che il
decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o
acquiescenza non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità e
quindi un appello, come quello in oggetto, che verte sulla validità della
desistenza è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352
m. 1 e 2);
che al
più il problema potrebbe essere esaminato, dandosene gli estremi, nell'ambito
di una restituzione in intero (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m.
2);
che
l'appello deve così essere respinto senza, visto l'esito, il prelievo di tasse
e spese di giustizia;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L'appello 23 giugno 2004 di __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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