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Numero d'incarto:
33.2000.30
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00030
dc/gm
Lugano
17 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 26 aprile 2000 interposto
da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata
dalla
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 27 aprile 2000 con
la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per
presentare la risposta;
vista la lettera 3 luglio 2000 della
__________ che comunica il ritiro del ricorso (Doc. _) in quanto la Cassa ha
emesso una nuova decisione con la quale ha innalzato la prestazione
complementare da fr. 487.- a fr. 899.- mensili (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
ritenuto che in questo caso sono dovute
indennità di parte (cfr. DTF 126 V 11);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese, la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 900.- a titolo di
ripetibili;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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