AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.47
Data decisione, Autorità: 13.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00047
MB/sc
Lugano 13 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 maggio 2000, con effetto dal 1° aprile 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _). Secondo l'amministrazione i redditi di cui dispone l'assicurata supererebbero il suo fabbisogno.
1.2. Con tempestivo ricorso 8 giugno 2000, l’interessata ha impugnato la decisione dell'amministrazione, precisando che:
" (…)
Richiedo in particolare una revisione del calcolo, poiché l'importo della sostanza computabile, fr. 181'703.--, non è corretto in quanto il ricavato della vendita del terreno che possedevo a __________, l'ho donato a mia figlia __________ dieci anni orsono. Purtroppo per circostanze sfavorevoli mia figlia già dopo pochi anni non possedeva più un centesimo di quanto aveva ricevuto.
Per quanto mi concerne, nel frattempo ho subito delle operazioni e tutt'oggi il mio stato di salute è precario.
Fortunatamente nel corso di questi anni, mio figlio __________ ha potuto aiutarmi finanziariamente per supplire alle mancanze d'entrata, provvedendo al pagamento di molte fatture mediche di ogni genere. Spesso mi ha aiutato anche nelle spese ricorrenti di sostentamento specialmente nei periodi in cui il controvalore della pensione americana era molto basso a causa del dollaro debole rispetto al franco svizzero.
Praticamente in dieci anni egli mi ha aiutato con alcune decine di migliaia di franchi
Attualmente anche mia figlia __________, nel suo limite del possibile, mi aiuta attivamente negli spostamenti per le visite mediche, i continui controlli in ospedale, la spesa ed il governare la casa, contribuendo a farmi risparmiare parecchio denaro che altrimenti dovrei spendere in mezzi di trasporto e aiuti domiciliari." (Doc. _)
1.3. Con risposta 15 settembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le seguenti motivazioni:
" (…)
Dalla documentazione agli atti si rilevano i seguenti elementi.
1 . in data 6 luglio 1990, con atto notarile dell'avv. __________, l'assicurata dopo aver preliminarmente frazionato la part. __________RFD di __________ e formato due nuove particelle, la N. __________rispettivamente la N. __________, procedeva alla donazione della N. __________al figlio e alla nuora __________ e __________ mentre, sempre nello stesso giorno, la Signora __________ vendeva al Signor __________ la particella __________, libera da ipoteche, al prezzo di fr. 217'600.‑;
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g. occorre computare nel calcolo di PC tutte le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato per cui, oltre all'importo di fr. 217'600.‑ donati alla figlia, la resistente ha quindi chiesto all'Ufficio cantonale di stima, in ossequio all'art. 17 cpv. 4 OPC, la perizia tecnica atta a stabilire il valore venale della particella N. __________, libera da ipoteche (prato di mq. 544) donata al figlio senza contropartita alcuna.
A perizia conclusa l'Ufficio preposto ha potuto stabilire un valore corrente della sostanza di fr. 136'000.‑ che aggiunti all'importo di fr. 217'600.‑ dava un totale complessivo della sostanza alienata di fr. 353'600.‑.
In sede ricorsuale abbiamo tuttavia appurato che la resistente, nel calcolo notificato, è incorsa in un errore di valutazione e più precisamente dal totale donato (fr. 353'600.‑) é stato dedotto, oltre al normale ammortamento annuo di fr. 10'000.previsto dall'art. 17a cpv.1 (fr. 10'000.‑ x 10 = fr. 100'000.‑) anche un importo, non giustificato, di fr. 60'000.‑ (fr. 6'000.‑ x 10 = fr. 60'000.‑) quale capitale consumato senza documentazione (marg. 2064 DPC).
Alla luce di quanto precede abbiamo pertanto ricalcolato la prestazione partendo dal capitale di fr. 353'600.‑ deducendo in seguito fr. 100'000.‑ quale ammortamento annuo rispettivamente fr. 11'897.‑ di imposta sul maggior valore immobiliare. Il nuovo importo considerato per il calcolo alla pos. 49 della tabella di calcolo PC deve quindi essere rettificato a fr. 241'703.‑ e di conseguenza il rifiuto alla PC viene riconfermato ma il nuovo superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 11'753.‑ agli attuali fr. 18'533.‑.
Orbene, tutto ben considerato, si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso cosi come proposto dalla resistente." (Doc. _)
1.4. In data 27 settembre 2000, l'assicurata, rappresentata dal figlio, ha presentato la replica:
" (…)
In riferimento agli elementi rilevati dall'istituto delle Assicurazioni Sociali Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG e più precisamente al valore di vendita della particella __________di fr. 217'600,‑‑ e delle deduzioni «non giustificate» di fr. 60'000.‑‑, desidero precisare quanto segue:
anche se probabilmente non è di importanza rilevante per una decisione in merito, mia sorella __________ ha potuto dimostrare come in pochissimi anni i fr. 217'600,‑‑ furono stati spesi, tanto da ritrovarsi a sua volta in situazione precaria e dover richiedere l'assistenza, nonché l'esenzione dal pagamento delle imposte. Tale richieste furono accettate nel 1995 anche se fortunatamente ha potuto rinunciare all'assistenza in quanto in quell'anno trovò lavoro.
Mia madre ha effettivamente dovuto vivere con miseri fr. 1'100.‑‑/1'200.‑‑ mensili per quasi dieci anni. Fortunatamente ha potuto contare sul mio aiuto finanziario.
Pertanto fr. 60'000.‑‑ «non giustificati» in dieci anni mi sembrano pretenziosi." (Doc. _)
1.5. In data 21 dicembre 2000 il TCA ha chiesto chiarimenti alla Cassa, che ha trasmesso la propria risposta il 5 gennaio 2001.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire il diritto alla PC della ricorrente. Quest'ultima sostiene al riguardo di aver donato il ricavato della vendita di un terreno di sua proprietà alla figlia, che, dopo pochi anni già non possedeva più nulla.
Preliminarmente va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.3. Nel merito l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le persone che:
" a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS;"
2.4. Secondo l’art. 3a LPC
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.5. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
" a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Per stabilire la PC di __________ la Cassa di compensazione ha tenuto conto del controvalore della sostanza alienata ai figli, in particolare di un immobile ceduto gratuitamente al figlio, rispettivamente del controvalore ricavato dalla vendita di un terreno e ceduto alla figlia così come del relativo reddito ipotetico.
Al riguardo va precisato che per il calcolo della PC dovuta ad un assicurato, vengono computati solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Irrilevante è infatti il fatto che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha prodotto questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vart. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.8. Nel caso in esame è incontestato che l'assicurata ha ceduto ai suoi due figli i beni di sua proprietà, descritti al considerando precendente.
Del resto risulta comprovato che il 6 luglio 1990 l'assicurata ha donato al figlio e alla nuora in ragione di 1/2 ciascuno l'immobile no. __________sito nel Comune di __________ costituito di terreno (cfr. rogito del notaio __________ agli atti dell'amm.).
L'immobile no. __________è invece stato venduto il medesimo giorno a __________ per fr. 217'600. L'imposta versata dall'interessata sul maggior valore immobiliare risulta di fr. 11'897.
Il controvalore della vendita è stato utilizzato dalla ricorrente per il sostentamento della figlia, trovatasi in difficoltà finanziarie (cfr. documenti agli atti amm.; cfr. domande di PC del 1991 e del 1995;).
In proposito la Cassa si era già espressa nel 1995: con decisione cresciuta in giudicato, aveva in particolare accertato che l'assicurata aveva rinunciato a sostanza nei confronti della figlia.
La ricorrente ha pertanto rinunciato a sostanza, senza controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
2.9. Per quanto riguarda l'ammontare computabile, a titolo di sostanza alienata, nella decisione impugnata la Cassa ha considerato fr. 181'703. Nella risposta di causa l'amministrazione ha tuttavia precisato che l'importo computabile, dopo deduzione di ammortamenti, per fr. 100'000, è in realtà di fr. 241'703. La Cassa avrebbe infatti erroneamente tenuto conto di fr. 60'000 a titolo di capitale consumato senza documentazione.
2.10. Secondo l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC -AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999
"
le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari deve essere computata al valore corrente."
Secondo il capoverso 5
" In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".
Per il capoverso 6
" invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale cantonale”
In proposito va rilevato che il Canton Ticino non ha optato per il metodo di calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche dopo il 1 gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa giurisprudenza.
Dall'art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al momento della rinuncia.
2.11. Alla luce della summenzionate disposizioni, con effetto dal 1 gennaio 1999, in caso di rinuncia a sostanza dev'essere computato il valore venale.
Correttamente, quindi, pendente causa l'amministrazione ha fatto esperire una perizia dall'Ufficio stima per stabilire il valore venale del fondo donato al figlio e alla nuora nel 1990.
2.12. Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Per la determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe, infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
Nel canton Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, ha già avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.13. In concreto l'Ufficio stima ha stabilito in fr. 136'000 il valore venale del fondo no. __________sito nel Comune di __________ e donato al figlio. L'importo non è contestato e non vi è motivo per ritenerlo inaffidabile. Esso può quindi essere posto alla base del presente giudizio.
Dall'importo computato a titolo di sostanza alienata pari a fr. 353'600 (fr. 136'000 e fr. 217'600), la Cassa ha poi dedotto fr. 100'000 a titolo di ammortamenti.
Ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.
Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC).
Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.).
Dal 1. gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione è corrisposta”.
La regolamentazione è stata inoltre dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
2.14. In concreto la ricorrente ha rinunciato a sostanza nel 1990. Il diritto all'ammortamento decorre dal 1991 fino al 2000 ed è quindi pari a fr. 100'000.
2.15. Nella risposta la Cassa ha soppresso la deduzione, dalla sostanza alienata, dell'importo relativo al consumo, di fr. 6'000 annui per dieci anni. La ricorrente ha contestato questa procedura.
La cifra 2064 delle direttive sulle prestazioni complementari prevede in particolare che
" Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione di sapere se c'è stata una rinuncia alla sostanza quando quest'ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai fr. 6'000 a partire dalla domanda di PC rispettivamente dall'ultima revisione periodica"
Su espressa richiesta del TCA, l'amministrazione ha evidenziato, a proposito della soppressione della deduzione, che (XI)
" Dalla dichiarazione prodotta dall'assicurata in data 3 agosto 1990 risulta che il 6 luglio 1990 ha donato alla figlia __________ la somma ricavata dalla vendita della particella no. __________, quindi non poteva più consumare una sostanza che non possedeva".
La motivazione dell'amministrazione può essere condivisa da questa Corte. In effetti la direttiva UFAS è pensata per i casi in cui la sostanza di un beneficiario di PC si è ridotta considerevolmente dall'assegnazione della rendita rispettivamente dalla precedente revisione della prestazione. Questa riduzione, per l'amministrazione, viene considerata quale indizio per l'esistenza di rinuncia a sostanza solo se è inferiore ai fr. 6'000 annui. In caso contrario si ritiene che l'assicurato abbia fatto fronte ai propri bisogni di sostentamento.
Diversa da questa ipotesi è invece la situazione concreta. In effetti l'assicurata ha donato al figlio l'intero immobile, mentre alla figlia il controvalore della vendita dell'altro immobile. Il fatto non è contestato ed è stato ribadito ripetutamente pendente causa. In simili condizioni non può pertanto essere affermato che l'assicurata, nel corso di questi dieci anni ha consumato per sé, almento in parte, questi soldi.
In simili condizioni in quanto infondata, la censura dev'essere respinta.
La sostanza alienata computabile è quindi pari a fr. 241'703 (fr. 136'000 + fr. 217'600 - 11'897 - 100'000; cfr. anche consid. 2.7).
La Cassa ha infatti omesso di dedurre dal controvalore della vendita dell'immobile, poi ceduto alla figlia, fr. 11'897 pagati quale imposta sul maggior valore immobiliare.
2.16. Infine l'assicurata sostiene che il figlio ha provveduto al suo mantenimento parziale negli ultimi anni per un importo pari ad alcune decine di migliaia di franchi.
La dichiarazione può essere considerata fondata, in quanto dagli atti emerge che l'assicurata avrebbe avuto diritto alla PC, se non fosse stato tenuto conto del controvalore della sostanza alienata.
L'importo di cui ha beneficiato non è tuttavia stato sostanziato.
Anche considerando una controprestazione alla donazione del tutto teorica di fr. 40'000, per cui la sostanza immobiliare computabile come reddito sarebbe pari a fr. 12'245 (tenuto conto anche della deduzione di fr. 60'000), i redditi (fr. 33'333) superebbero comunque il fabbisogno (fr. 25'580).
Anche in questa ipotesi l'assicurata non può quindi avvalersi di un diritto alla PC.
In quanto infondato il ricorso va pertanto respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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