AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 33.2000.51
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00051
RS/sc
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2000 di
contro
le decisioni del 25 maggio 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 25 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha accolto la richiesta di prestazione complementari di __________ limitatamente, tuttavia, al riconoscimento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria con effetto dal 1° dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000.
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
Infatti l'aiuto finanziario dei nostri figli ci è indispensabile. Per evidenti motivi di scomodità (vivere in cima a una valle implica vari problemi legati alla mobilità) disponiamo di una macchina che ci permette il movimento ma ci crea enormi costi.
Chiedo pertanto che il fabbisogno vitale venga esposto in maniera più reale!
Sarebbe bello, ma in realtà dedotto il sussidio cantonale pari a fr. 159.90 per persona paghiamo ancora per anno la bellezza di fr. 3'838.- totali.
Chiedo pure per questa posizione l'inserimento della giusta cifra per il calcolo del fabbisogno totale.
Chiedo che tale cifra venga presa in considerazione e che la cifra di fr. 2'400.-- esposta per l'usufrutto venga annullata." (Doc. _)
1.3. Con risposta 11 agosto 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
Per quanto concerne il limite di reddito per coniugi l'art. 3b cpv. 2 LPC stabilisce che l'importo destinato per la copertura del fabbisogno vitale annuo ammonta a fr. 24'690.‑ e pertanto lo stesso va senza dubbio riconfermato.
Per quanto riguarda il premio di cassa malati giova invece ricordare che per il calcolo della prestazione complementare non viene considerato il premio lordo di ogni singola cassa malati bensì il premio medio stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna.
Nel caso specifico il premio annuo per adulti ammonta a fr. 2'951.‑ per il 1999 rispettivamente a fr. 2'976.‑ per l'anno 2000. Questi importi vengono a loro volta dedotti dal calcolo della PC ed in seguito girati all'Ufficio dell'assicurazione malattia il quale provvede al pagamento dell'intero premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie direttamente alla rispettiva cassa malati.
Le spese di manutenzione di fabbricati sono per contro dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Nel caso di specie in ragione del 25% del reddito proveniente dalla sostanza immobiliare (art. 16 cpv.1 OPC) e pertanto quanto considerato nel calcolo, in ragione di fr. 600.(25% di fr. 2400.‑), non può essere modificato.
Stessa sorte dicasi per quanto concerne l'importo di fr. 2'400.‑ (pos. 30 della tabella di calcolo PC) computato a seguito dell'atto di donazione, con costituzione di un diritto di abitazione del 16 giugno 1965, redatto dall'avv. __________.
Orbene, alla luce di quanto precede e considerato come le decisioni risultino corrette e conformi alle vigenti disposizioni legali in materia di PC la resistente non può che chiedere a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (Doc. _)
1.4. Con scritto 22 agosto 2000 l'assicurato ha osservato:
" (…)
Come altro mezzo di prova che il fabbisogno vitale esposto in fr. 24'690.-- è troppo basso (già la rendita AVS fissa un fabbisogno vitale di fr. 27'024.-- e quindi esistono delle incoerenze) le inviamo copia di due attestati medici (28.1.98 - 13.11.98) che dimostrano che il nostro stato di salute ci crea enormi spese e problemi vari." (Doc. _)
in diritto
2.1. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 2a LPC hanno tra l'altro diritto alla prestazione complementare le persone anziane che:
" a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS"
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. Il ricorrente sostiene che l'importo di fr. 24'690.-- ritenuto dalla Cassa a titolo di fabbisogno vitale non sia sufficiente a far fronte alle proprie spese di sostentamento.
Tuttavia, come menzionato sopra, è la legge medesima che prevede gli importi minimi e massimi da computare nel calcolo delle PC per la copertura del fabbisogno vitale.
L'importo di fr. 24'690.--, considerato dal cantone Ticino sulla base dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LPC, si riferisce al costo delle necessità primarie ed essenziali degli assicurati, per cui esso si applica a tutti i coniugi indipendentemente dalle reali spese.
Esso ha unicamente lo scopo, insieme con le altre voci indicate dall'art. 3b LPC, di permettere agli assicurati di disporre di un reddito minimo.
Pertanto le censure sollevate dal ricorrente non trovano alcun valido fondamento nella legge (cfr. consid. 2.1.).
2.7. Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio e se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1. gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
In ogni caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
Nella fattispecie con rogito del 16 giugno 1965 i figli dell'assicurato, __________, __________ e __________, hanno costituito in favore della madre __________, moglie del ricorrente, un diritto di abitazione vita natural durante sopra gli immobili siti a __________, ricevuti in donazione dalla cognata dell'assicurato (cfr. pubblico istromento 16.06.1965 agli atti dell'amministrazione).
Il valore locativo degli immobili oggetto del diritto di abitazione ammonta a fr. 2'400.-- (cfr. estratto fiscale, elementi della tassazione di __________, __________ e __________, agli atti dell'amministrazione).
Tale somma deve essere considerata nel calcolo delle PC a titolo di reddito non privilegiato (cfr. art. 3c cpv. 1 lett.b LPC; consid. 2.6.), al contrario di quanto affermato dal ricorrente, il quale contesta la computazione del valore del diritto di abitazione, ma non il relativo importo.
2.8. L'assicurato chiede pure che le spese di manutenzione dei fabbricati siano tenute conto in modo più elevato.
Al riguardo va, tuttavia, rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base all'art. 2 Reg.LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Di conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1965, anno in cui è stato costituito il diritto di abitazione sugli immobili di __________ (cfr. rogito dell'avv. __________ 16.06.1965), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 600.-- (25% del valore locativo).
Tale importo è stato correttamente applicato dalla Cassa nei suoi calcoli (cfr. doc. _).
2.9. Va, inoltre, osservato, che nel contesto delle prestazioni complementari la pigione è riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo.
Giusta l'art. 16a LPC:
" nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1).
Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano (cpv. 2).
L'ammontare annuo del forfait è di 1'680 franchi (cpv. 3)."
Sulla base di quest'ultimo capoverso, dunque, la somma del valore locativo dell'immobile e delle spese può essere riconosciuta al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87).
In casu, pertanto, l'importo di fr. 4'080.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr. doc. _ e _) non presta il fianco a critiche. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr. 2'400.--, equivalenti al valore locativo del diritto di abitazione, e di fr. 1'680.--, relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 13'800.--, esso è stato inserito totalmente nel conteggio.
2.10. Per quanto attiene all'inserimento nel calcolo delle PC del premio effettivo dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, richiesto dal ricorrente, va osservato che giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. c LPC in vigore dal
La lett. d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene riconosciuto un
" importo forfetario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. L’importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura infortuni);"
In proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione della PC precisa che
" Fino alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997, i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata o privata."
L’art. 3a cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 1999 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è pari a fr. 2’951 e nel 2000 a fr. 2'976.--.
L’importo computato dalla Cassa, che non coincide quindi con il premio effettivo dovuto all’assicurazione malattia dalla ricorrente, è corretto.
2.11. Occorre, in ogni caso, segnalare che nel caso in esame, il totale delle spese riconosciute supera i redditi complessivi di fr. 4'121 nel 1999 e di fr. 4'171 nel 2000 (cfr. doc. _ e _). La Cassa ha dunque giustamente riconosciuto all'assicurato il pagamento del suo premio obbligatorio e di quello della moglie.
Infatti, l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare annua enuncia che:
" I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre, l'art. 26a OPC prevede che:
" L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
" Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori."
Giova, comunque, rilevare che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC (tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale) e in parte attraverso i sussidi LAMal.
Pertanto, dal momento che al ricorrente è stato riconosciuto il pagamento del suo premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di quello della moglie, le censure dell'assicurato in merito agli ingenti premi da versare alla sua Cassa malati sono prive di oggetto.
2.12. Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nelle decisioni oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. doc. _ e _) non può essere censurato.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto e le decisioni 25 maggio 2000 della Cassa, le quali hanno riconosciuto all'assicurato il diritto alle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio lordo dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie, confermate.
2.13. Il ricorrente sostiene inoltre di dover sopportare i costi per le cure mediche causate dal suo stato di salute e da quello della moglie (cfr. consid. 1.4.).
Secondo l’art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono, oltre alla PC annua versata ogni mese, il rimborso delle spese di malattia e invalidità (cfr. art. 3 lett. b LPC). La franchigia a carico degli assicurati va considerata quale spesa di malattia.
Per l'art. 3d cpv. 1 LPC
" 1 I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:
a. di dentista;
b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per dieta;
d. di trasporto fino al più vicino luogo di cura;
e. di mezzi ausiliari e
f. di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."
Secondo l'art. 6 OMPC
" La partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo 64 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal."
Se l'interessato non ha diritto alla PC, in quanto i redditi superano il fabbisogno (cfr. art. 3d lett. f LPC; art. 19 lett. f. OPC AVS/AI) la partecipazione ai costi di malattia è rimborsabile alle seguenti condizioni:
" Persone con un’eccedenza di redditi (redditi determinanti superiori alle spese riconosciute) hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità se adempiono le altre condizioni previste dall’art. 2 LPC.
Il rimborso corrisponde alle parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria dei redditi” (art. 19 cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).
Solo dopo aver utilizzato le eccedenze dei redditi gli assicurati potranno, quindi, chiedere il rimborso delle spese di malattia.
La terza revisione delle PC ha in particolare introdotto una nuova regolamentazione per quanto riguarda il rimborso delle spese di malattia (cfr. Messaggio del 20 novembre 1996 p. 5; 13ss; E. Carigiet - U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Zurigo 2000, p. 124 seg.).
In particolare il Consiglio federale ha evidenziato che:
" La LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, modifica la situazione esistente in materia di rimborso delle spese di malattia. Finora vi erano beneficiari di PC che non erano affiliati a nessuna assicurazione malattie. Le prestazioni complementari rimborsavano loro quindi le spese di malattia entro i limiti della quota disponibile (cfr. in merito il n. 213.2). Con l'introduzione del regime obbligatorio, tali rimborsi sono soppressi. Le prestazioni complementari possono d'ora in avanti limitarsi a prendere a carico l'importo della franchigia delle assicurazioni malattie, i costi dentari, le spese spitex non coperte dall'assicurazione malattie e le spese dei mezzi ausiliari. Il fattore più importante consiste nell'assunzione delle spese spitex (aiuto domestico, parenti e terzi a terminate condizioni)."
e precisa
" Capoverso 1: ai sensi dell'articolo 64 LAMal, gli assicurati devono partecipare ai costi delle prestazioni ottenute. L'articolo 24 LAMal enumera le prestazioni dell'assicurazione malattie prese a carico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In base ad esso, i costi delle prestazioni definite agli articoli 25-31 LAMal sono presi a carico. In tali articoli sono inoltre menzionati i costi dei medici e dei medicamenti. Se le prestazioni complementari prendono a carico la partecipazione ai costi, esse assumono indirettamente anche i costi del medico e quelli dei medicamenti. Di conseguenza, contrariamente alla legge in vigore, non è più necessario menzionare espressamente i costi dei medici e dei medicamenti nel testo di legge. Questi ultimi sono interamente coperti visto che l'assicurazione malattie li rimborsa deducendo la partecipazione ai costi e le prestazioni complementari prendono a carico tale partecipazione ai costi."
Con l'entrata in vigore della LAMal i costi di malattia rimborsabili tramite le PC si sono ridotti. La vecchia LAMI non prevedeva, infatti, un'assicurazione malattia obbligatoria, di conseguenza i costi di coloro che non erano assicurati venivano pagati tramite le PC, che aveva previsto una regolamentazione dettagliata.
Dal 1. gennaio 1996, quindi, essendo entrata in vigore l'assicurazione malattia obbligatoria, possono essere assunti solo i costi di malattia per i quali l'assicurazione obbligatoria eroga prestazioni, che, come sopra esposto, consistono nella franchigia e nella partecipazione ai costi.
Al riguardo Carigiet e Koch osservano:
" Die EL berücksichtigt die Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG an Kosten für Leistungen, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Art. 24 KVG übernimmt (Art. 6 ELKV). Die Kostenbeteiligung besteht aus der Franchise und 10% der die Franchise übersteigenden Kosten (Selbstebehalt). (…)
Werden Leistungen aus Zusatzversicherungen erbracht, können die Restkosten nicht von der EL übernommen werden (ausgenommen hiervon sind Zahnbehandlungen, SPITEX-Leistungen, Haushalthilfe, Badekuren, Erholungskuren, Trasporte und Hilfsmittel)." (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 124-125)
Nel caso in esame, poiché l’assicurato ha diritto alla PC, benché sia limitata al pagamento del premio lordo dell'assicurazione malattia obbligatoria, la partecipazione ai costi va rimborsata integralmente. Questo Tribunale non può tuttavia pronunciarsi sulla questione, in quanto l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione in merito (DTF 112 V 81). Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile e l’incarto va trasmesso all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché si pronunci sul rimborso delle eventuali franchigie e partecipazione alle spese.
Va ricordato, in ogni caso, che giusta l'art 2 lett. a OMPC le spese di malattia sono rimborsate unicamente se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione.
2.14. Per quanto riguarda il diritto al rimborso dei costi necessari all'acquisto di supporti plantari (cfr. doc. _ allegato a doc. _) per la moglie del ricorrente si rileva che, come per le spese di malattia, anche i costi per i mezzi ausiliari sono rimborsati se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione (cfr. art. 2 lett. a OMPC).
Nel caso concreto l'attestato medico del dr. __________ risale al mese di gennaio 1998, per cui appare inverosimile che questa spesa possa ancora essere rimborsata.
Inoltre per l’art. 16 OMPC
" 1 Nell'ambito dell'articolo 3d capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d'acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati in allegato. I mezzi ausiliari e gli apparecchi ausiliari designati in allegato da un asterisco (*) sono consegnati solamente in prestito.
2 I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio dall'AVS per i mezzi ausiliari:
a. che figurano nell'allegato dell'ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurato per la vecchiaia (OMAV); e
b. per cui l'AVS ha erogato un sussidio.
4 Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo in quanto il mezzo ausiliario non sia consegnato dall'AVS, dall'AI o dall'assicurazione malattie. Gli apparecchi di trattamento e di cura ai sensi della sezione II dell'allegato sono dati in prestito solo per le cure a domicilio.
5 Le spese di acquisto e di locazione sono rimborsate, in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e adeguati."
L'allegato OMPC prevede che vengano rimborsati solo i costi per le modifiche costose di scarpe fabbricate in serie.
In concreto non è dato sapere esattamente in cosa consistono i supporti plantari di cui all'attestato medico del dr. __________ (cfr. doc. _). Non è neppure noto se la moglie dell'assicurato riceve questi mezzi ausiliari dall'AVS (cfr. art. 43ter LAVS), dall'AI (cfr. art. 21 LAI) o dall'assicurazione malattie (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. b e art. 52 LAMal). Si ricorda, comunque, che l'art. 2 OMAV prevede unicamente il diritto a mezzi ausiliari quando essi sono necessari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia e che per quanto concerne le calzature la lista è limitata alle scarpe ortopediche su misura.
In simili condizioni il TCA non può esprimersi sulla questione, anche a motivo del fatto che, in ogni caso, pure su questo aspetto l'amministrazione non si è pronunciata con decisione formale impugnabile
Di conseguenza anche su questo punto il ricorso è irricevibile e l’incarto va trasmesso all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché si pronunci sull'eventuale rimborso delle spese per l'acquisto dei mezzi ausiliari.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- L’incarto è trasmesso alla Cassa di compensazione, per ragione di competenza, affinché statuisca sul rimborso, a favore di __________, della franchigia, della partecipazione ai costi di malattia e delle spese per i mezzi ausiliari.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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