AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.56
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00056
MB/DC/nh
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2000 di
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 15 giugno 2000, avente effetto dal 1 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile, in quanto i redditi di cui l'assicurato dispone supererebbero le spese necessarie al proprio mantenimento.
1.2 Con tempestivo ricorso 12 luglio 2000 __________, rappresentato dal figlio, ha impugnato la decisione amministrativa, sollevando le seguenti censure
" Sostanza
Nella tabella di calcolo PC come Deposito a risparmio e contanti è stato inserito l'importo di Fr. 36'035.00 mentre il saldo del conto presso la __________ (vedi estratto al 30.06.2000) è di Fr. 3'540.50 ‑ allegato _.
Reddito non privilegiato
Sostanza computabile di Fr. 1'103.00 deve venire cancellata.
Interesse da deposito a risparmio, titoli, ecc. di Fr. 468.00 è da annullare.
Usufrutto, vitalizio, altre conv. analoghe: in allegato vi trasmetto i due estratti censuari delle particelle __________e __________Fondo No. _ RFD __________ sulle quali non risulta nessuna servitù e nessun onere fondiario ‑ Allegato _ e _‑
Per vostra informazione vi comunico che la PPP __________è stata venduta a __________ il 24.10.1985 con un diritto di abitazione e usufrutto che sono stati cancellati il 30.04.1991. La PPP __________è stata venduta a __________ l'08.01.1991, con un diritto di abitazione cancellato in data 30.06.1999 (data ricovero in casa per anziani del padre).
Mio padre abitò inizialmente la PPP __________ (sita al Pianoterra) in seguito traslocò nella PPP __________ (sita nel seminterrato) nella quale abitò fino al ricovero in casa per anziani a __________.
Per i motivi sopracitati l'importo di Fr. 7'200.00 non deve venire considerato
Altri redditi: si tratta del residuo del prestito verso i coniugi __________, rimborsabile in rate mensili di Fr. 1'200.00 attuale saldo Fr. 10'800.00 (estinzione totale aprile 2001).
Fabbisogno
Spese di manutenzione fabbricati: per i motivi sopra elencati non deve essere considerata.
Retta per degenti in istituto: in allegato vi trasmettiamo copie delle fatture della Casa per Anziani dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2000 ‑ Allegato _."
1.3 In data 26 ottobre 2000 l'avvocato __________ ha assunto il patrocinio del ricorrente ed ha evidenziato che
" Dalla diagnosi del medico si notano, oltre ai vari disturbi, un dato importante, ossia che al signor __________ è stato amputato l'arto inferiore della gamba destra: con un'amputazione del genere ben difficilmente il signor __________ avrebbe potuto far uso del potenziale diritto d'usufrutto nell'appartamento a suo tempo goduto al luogo di domicilio.
Il ricovero in casa di cura non è pertanto stata una decisione libera di rinuncia al diritto ma bensì un obbligo fisico.
Per questo motivo i ricorrenti ritengono che il fatto che l'amministrazione cantonale calcoli ancora il diritto d'usufrutto sia un errore ed il calcolo debba essere rifatto senza la potenzialità dell'usufrutto: a quel momento la prestazione complementare, secondo i ricorrenti, va concessa."
1.4 Con risposta 17 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" La documentazione pervenuta e la verifica degli atti all'incarto permettono la modifica del capitale, dai precedenti fr. 36'035.‑ agli attuali 3'540.‑.
La resistente non può per contro aderire alla richiesta di stralcio dell'importo di fr. 7200.‑ in quanto, come previsto dall'art. 3c cpv. 1 lett. g., i redditi determinanti devono comprendere anche le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Nel caso specifico, come giustamente fatto rilevare dal ricorrente in sede ricorsuale, le volontà espresse e sancite nei rispettivi istrumenti notarili dell'avv. __________ (__________ 1985 e ___________ 1990) sono state volutamente cancellate a seguito delle rispettive vendite. Per questo motivo lo stralcio richiesto non può essere attuato.
Stessa sorte avviene per la pos. 34 della tabella di calcolo PC (fr. 14'400.‑) in quanto la stessa deriva da una espressa volontà prevista dall'atto notarile del 19 dicembre 1990 che al p.to 2. b) stabilisce:
"Fr. 150'000.‑ (einhundertfünfziggtausend), für diese Summe wird ein zinsloses, in monatlichen Raten von je Fr. 1'200.‑ abzahlbares Darlehen gewährt, erste Rate am 31.1.1991".
In considerazione di ciò anche questo importo deve pertanto essere, senza alcun dubbio, riconfermato.
Per quanto riguarda le spese riconosciute alle persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale le stesse prevedono, all'art. 3b cpv. 2 LPC, una tassa giornaliera ed un importo per le spese personali. Fanno inoltre parte delle spese riconosciute i costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b cpv. 3 LPC.
Il decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Al (LPC) stabilisce tuttavia all'art. 2 che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permeanti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di fr. 75.‑. L'importo considerato nel calcolo alla pos. 57 della tabella di calcolo PC è dunque corretto e va pure riconfermato.
In conclusione, fatte le debite considerazioni e malgrado la rettifica operata per quanto concerne l'ammontare del deposito a risparmio, la prestazione complementare risulta sempre respinta e il nuovo superamento del limite di reddito ammonta a fr. 4'833.‑ contro i precedenti fr. 6'404.‑".
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a __________, residente in casa per anziani a seguito dell'amputazione di una gamba.
Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:
a. la prestazione complementare annua versata ogni mese
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
2.2. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a.tassa giornaliera;
b.importo per le spese personali (cpv. 2).
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.3. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.4 In via preliminare va rilevato che, pendente causa, la Cassa ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di computare, a titolo di "deposito a risparmio", l'importo di fr. 3'540, invece di fr. 36'035.
L'ammontare di questa parte della sostanza non è quindi più litigioso in questa sede.
2.5 Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di "Interessi di deposito a risparmio", per fr. 468, di cui l'assicurato chiede lo stralcio in seguito alla modifica del saldo computabile della sostanza, si rileva quanto segue:
" Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato".
Secondo l'art. 25 lett. c OPC/AVS-AI la PC va modificata:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Poiché nel caso in esame la Cassa ha ammesso la riduzione dell'ammontare della sostanza dal mese di giugno 2000, dev'essere riconosciuta anche la riduzione degli interessi maturati su questa sostanza, tenuto conto del nuovo importo ai sensi dell'art. 25 OPC succitato.
2.6 Va poi esaminato se l'importo computato dalla Cassa a titolo di retta per degenti in istituti è corretto, in quanto non corrisponde alla retta effettivamente pagata dall'assicurato.
Per l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC
" i cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale."
Per l'art. 2 del Decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18 novembre 1998,
" La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr. 75."
Questo importo è peraltro tuttora invariato (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2001 [FU 2/2001 pag. 3-4]).
In proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a casa. Gli istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte, che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari. Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni. (Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse dei diversi cantoni, AHIpraxis 1999 p. 67ss).
All'assicurato viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari dell'AVS di fr. 300 mensili (art. 4 lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c LPC).
Alla luce delle suesposte disposizioni federali e cantonali applicabili al caso concreto questa Corte deve concludere che ai fini di stabilire il diritto alla PC degli assicurati, nel Canton Ticino non si può considerare l'importo della pensione effettivamente pagato dall'assicurata, bensì quello previsto dal Cantone nell'ambito del potere di apprezzamento concessogli dall'art. 5 LPC.
Su questo punto quindi la decisione della Cassa è corretta e va confermata.
2.7 Il ricorrente censura pure il computo dell'usufrutto di cui disponeva sull'immobile di sua proprietà sito a __________.
La cancellazione di questa pretesa a registro fondiario non è contestata, tuttavia l'interessato ha dichiarato che il ricovero in casa per anziani e quindi la rinuncia al diritto in questione è riconducibile all'amputazione di una gamba e non ad una libera scelta.
A motivazione della soluzione adottata la Cassa ha dal canto suo dichiarato che vi è in concreto rinuncia a sostanza e che, quindi, il controvalore dell'usufrutto va considerato per il calcolo della PC.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre 2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).
Secondo l’art. 745 cpv. 2 CCS il diritto d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (P. H. Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 1992, N 2436) appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi. Egli può inoltre cedere l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in locazione l’oggetto dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione (art. 758 cpv. 1 CCS).
2.8 In concreto dagli atti dell'incarto amministrativo emerge che l'assicurato, in data 14 ottobre 1985, ha venduto a __________ la PPP __________ del fondo base no. _ di __________ e si è fatto costituire un diritto di abitazione vita natural durante e di usufrutto.
In data 19 dicembre 1990 egli, insieme con la moglie, ha inoltre venduto la PPP __________del fondo base no. _, riservandosi un diritto di abitazione vita natural durante, a cui poteva rinunciare in ogni momento per malattia oppure per suo desiderio.
Dagli estratti del registro fondiario definitivo di __________ risulta che i diritti succitati sono stati nel frattempo stati cancellati.
In simili circostanze questa Corte deve concludere che l'assicurato ha rinunciato, senza controprestazione adeguata, ai sensi della succitata giurisprudenza, al diritto di abitazione e di usufrutto di cui beneficiava sulla PPP __________ e al diritto di abitazione garantitogli sulla PPP __________.
Il TCA constata comunque che la rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della PC dell'interessato.
In effetti dal momento del ricovero in casa per anziani, il diritto di abitazione di cui beneficiava l'assicurato è divenuto privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione l'appartamento, contrariamente a quanto accade per il diritto di usufrutto (cfr. art. 758 CCS).
Dall'istante del trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è quindi nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in precedenza rinunciato.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il diritto di usufrutto, che non è personale, e che quindi l'assicurato potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione.
A titolo di reddito a cui l'assicurato ha rinunciato va quindi computato il controvalore dell'usufrutto della PPP __________.
Dalla decisione impugnata non risulta se il reddito della sostanza computato dalla Cassa considera solo la PPP __________o anche la PPP __________.
Su questo punto il ricorso dev'essere quindi accolto e l'incarto rinviato alla Cassa, affinché, per il calcolo della PC dell'assicurato tenga conto unicamente del controvalore dell'usufrutto a cui l'assicurato a rinunciato sulla PPP __________.
2.9 Per quanto riguarda il computo di fr. 14'400 a titolo di "altri redditi" l'assicurato precisa che si tratta del residuo del prestito accordato ai coniugi __________, il cui saldo è di fr. 10'800.
Il controvalore di un prestito, in quanto pretesa giuridica, va computato a titolo di sostanza (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC): essa comprende infatti l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, Der Aspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 104).
Secondo l'art. 17 cpv. 1 OPC AVS/AI la valutazione della sostanza computabile dev' essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Secondo un principio generale del diritto fiscale vengono considerati sostanza, i risparmi di ogni tipo, le azioni estere e interne le obbligazioni, le vincite alla lotteria, le eredità, i valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), auto gioielli, partecipazioni a cooperative, immobili e prestiti (E. Carigiet/U. Koch, Ergänzugsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, p. 96; Werlen, op, cit., 116)
Secondo l'art. 41 della legge tributaria cantonale
" 1Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
2La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
Alla luce delle disposizioni summenzionate questa Corte ritiene che il controvalore residuo del prestito a cui ha ancora diritto il ricorrente va computato, al 1 giugno 2000, quale sostanza e non quale reddito.
Il fatto che la restituzione del prestito avvenga a rate inoltre, è irrilevante da questo punto di vista in quanto, questo modo di procedere configura unicamente una modalità di pagamento del prestito e non ne modifica la natura.
A sostegno di questa tesi va ancora evidenziato che i versamenti ricevuti per estinguere il debito non sono sussumibili, quale reddito, in nessuna delle categorie di cui all'art. 3 LPC, non trattandosi né di entrate provenienti da attività lucrativa, né di redditi della sostanza (di regola gli interessi, Werlen, op. cit.,120), né di rendite o pensioni, né prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio, né di entrate a cui l'assicurato ha rinunciato, né di pensioni alimentari (cfr. Werlen, op. cit., p. 116).
Gli ammortamenti del debito non vengono peraltro riconosciuti quali spese trattandosi di un beneficiario la PC. Non è quindi corretto che vengano computati quali redditi dall'altra parte.
Ai fini del calcolo della PC, è infine irrilevante stabilire l'importo esatto del prestito, in quanto esso è comunque inferiore all'importo non considerato di fr. 25'000 (in luglio il saldo era infatti di fr. 10'800).
2.10 Alla luce delle considerazioni esposte nei considerandi precedenti il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto è, quindi, rinviato alla Cassa affinché stabilisca il diritto alla prestazione complementare di __________ con effetto dal 1. giugno 2000, omettendo di computare "altri redditi" per fr. 14'400, stralciando la posizione "sostanza computabile 1/10", fissando nuovamente gli interessi relativi al "deposito a risparmio" maturati nel 2000 e considerando a titolo di usufrutto solo il reddito relativo alla PPP __________.
2.11 Visto l'esito della procedura la Cassa verserà all'assicurato
fr. 300 a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- L'incarto è rinviato alla Cassa affinché stabilisca il diritto alla prestazione complementare di __________ con effetto dal 1 giugno 2000 conformemente al considerando 2.10.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà all'assicurato fr. 300 a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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