AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.60
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00060
MA/sc
Lugano 20 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2000 di
contro
la decisione del 20 luglio 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 20 luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta presentata da __________ tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile alla rendita d’invalidità (doc. _). A motivazione del provvedimento l’amministrazione ha precisato che:
" (…)
Dall'attestazione dell'ufficio cantonale per gli stranieri risulta che risiede ininterrottamente in Svizzera dal 5.02.1991.
Secondo le disposizioni di legge (art. 2 cpv. 2 della legge sulle prestazioni complementari) i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera possono beneficiare della prestazione complementare dopo aver dimorato ininterrottamente nel nostro paese per almeno 10 anni. Per dimora ininterrotta si intende la presenza in Svizzera quale titolare di permesso annuale (Direttive UFAS/PC marg. 2013/3 valida dal 01.01.1999 e VSI 1998 pag. 297).
Nel suo caso il requisito richiesto dall'articolo 2 cpv. 2 non è ancora soddisfatto.
Non è purtroppo possibile esaminare l'eventualità di accordarle una prestazione complementare sostitutiva di rendita straordinaria (art. 2 cpv. 2bis LPC) essendo l'importo della sua rendita superiore a quello massimo previsto dalla legge.(…)" (Doc. _)
1.2. Con tempestivo ricorso 18 agosto 2000 __________ ha impugnato la decisione dell’amministrazione precisando quanto segue:
" con decisione del 20 luglio 2000 la Cassa cantonale di Compensazione, Ufficio delle prestazioni complementari, mi comunica il rifiuto della prestazione complementare, richiamato il mancato rispetto del periodo di presenza sul territorio svizzero di dieci anni ininterrotti.
Mi viene indicata quale data di presenza valida il 5.2.1991 che concorda con il rilascio del permesso B annuale.
La mia contestazione si basa appunto su questo fatto, più precisamente confutando la data iniziale di presenza che a mio giudizio dovrebbe essere quella dell'effettiva entrata in Svizzera che risale al 31.10.1986.
Infatti ero stato messo al beneficio di un permesso stagionale ed obbligato per i disposti di legge a lasciare il territorio alla sua scadenza.
Terminato il periodo obbligatorio d'uscita sono sempre rientrato rinnovando i permessi sotto quella forma, anno dopo anno, non tanto per mia volontà ma su indicazione dell'Ufficio Stranieri competente.
Tra l'altro questa forma di permesso è ora in fase d'accantonamento non rispettosa, probabilmente, dei diritti della persona. E' lacunosa e contrastante confrontando quanto concesso agli asilanti o rifugiati che ottengono il diritto alla prestazione complementare dopo solo cinque anni.
All'evidenza di quanto sopra esposto vi prego di voler decidere:
considerato che l'abbandono del territorio svizzero non va imputato al sottoscritto ma bensì prassi necessaria per ossequiare le disposizioni di legge, la data di presenza in Svizzera è quella del 31.07.1996.
di conseguenza vengono rispettati i dieci anni necessari per l'ottenimento della PC, già a partire dal 31.07.1996.
pertanto al signor __________ è concessa la PC alla rendita AI dalla data dell'inoltro della relativa domanda (22.5.2000).
Non si prelevano tasse, non si addebitano spese.
Ringrazio anticipatamente per il bonale riscontro alla mia istanza, che mi permetterebbe di rinunciare all'attuale aiuto assistenziale integrativo alla rendita AI." (Doc. _)
1.3. Con scritto del 4 settembre 2000, la Cassa ha richiesto alla Polizia degli stranieri del cantone __________ di precisare la data della prima entrata in Svizzera del ricorrente, i periodi in cui egli ha risieduto con permesso stagionale e dimorante e, infine, i periodi in cui ha lavorato con permesso per confinanti (Doc. _).
1.4. Con ordinanza 16 novembre 2000, il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un ultimo termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa (Doc. _).
1.5. Con risposta 22 novembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso adducendo le seguenti motivazioni:
" L'art 2 lett. a. b. e c. I‑PC stabilisce:
"Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:
a) se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'Al oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b) per rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o
c) se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'Al. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."
Dall'attestazione della polizia degli stranieri del Canton __________ rileviamo tuttavia quanto segue:
" Herr __________ war im Kanton __________ im Besitze einer Saisonbewilligung vom 05.02.1991 bis 31.10.1991. Im Anschluss an die Saisonbewilligung erhielt er aufgrund der erreichten 36 Monate innert 48 Monaten die Jahresbewilligung".
Al termine di tale permesso lo stesso è poi stato trasformato, per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1992, in un permesso annuale.
In base all'attuale giurisprudenza si deve perciò dedurre che l'inizio dell'ultimo periodo con permesso stagionale, ovvero dal 5 febbraio 1991, cui hanno fatto seguito, senza discontinuità, periodi con permessi di dimora annuale e di domicilio, sia dato il requisito della sussistenza di una volontà di creare un domicilio in Svizzera.
Pertanto, poiché la residenza ininterrotta in Svizzera inizia il 5 febbraio 1991, la condizione per il riconoscimento di una prestazione complementare non è ancora data. L'eventuale richiesta di tale prestazione potrà quindi essere inoltrata non appena trascorso il termine di 10 anni, come previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. a.
In considerazione a quanto precede e tutto ben considerato si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.( Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a __________, cittadino italiano, la cui richiesta è stata respinta dalla Cassa in quanto egli non avrebbe risieduto ininterrottamente in Svizzera durantre dieci anni prima della medesima.
Preliminarmente va rilevato che scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. A norma dell’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998
" I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.
Secondo il capoverso 2 della medesima norma
" 2 Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."
Dal tenore delle succitate norme emerge che il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per dieci anni in questo paese sono presupposti cumulativi per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p. 133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 69).
2.4. Nel caso in esame, non viene contestato il presupposto del domicilio dell’assicurato, bensì la sua effettiva ed ininterrotta residenza in Svizzera durante dieci anni prima della richiesta PC. Secondo la Cassa, infatti, l’inizio del termine di tolleranza coincide con il rilascio del permesso annuale, ossia il 5 febbraio 1991 (doc. _), mentre a detta dell’assicurato il termine di carenza decennale deve risalire all’entrata effettiva in Svizzera avvenuta - in casu - il 31 ottobre 1986 (doc. _).
Preliminarmente va rilevato che con residenza si intende la presenza effettiva transitoria in un luogo a prescindere dalla sua durata, la quale, quindi, non riveste alcuna importanza (Werlen, op. cit., p. 73 N 208).
Secondo la giurisprudenza federale, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretata in senso letterale. Al riguardo il TFA ha precisato che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L’Alta Corte federale ritiene in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dai contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l’erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell’11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; cfr. pure E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Zurigo 1995, p. 104).
In merito alle rendite straordinarie, è bene rilevare che l’art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l’Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1. settembre 1964, cfr. STFA inedita dell’11 dicembre 1995 in re G. C.) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi ogni anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione.
2.5. Secondo la giurisprudenza federale, tuttavia, un’assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruttiva, in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105 e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 75).
Al proposito il TFA ha pure rilevato che un trattamento medico che può essere effettuato in Svizzera non giustifica un’assenza di una durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b; cfr. pure Rumo – Jungo, Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundersgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 12). In tale evenienza è inoltre necessario che l’interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena ne avrà l’occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75).
Pertanto, un’assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare.
Inoltre, giova rilevare che in una sentenza non pubblicata dell’11.12.1995 in re G. C, l’Alta Corte, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che:
" per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore.”
2.6. Dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato è entrato in Svizzera, la prima volta, il 31 luglio 1986. Da allora, in qualità di stagionale, __________ ha regolarmente soggiornato in Svizzera – durante il periodo di validità del permesso di soggiorno – ed in Italia nel corso del periodo d’uscita obbligatorio. Solo a far tempo dall’ottenimento del permesso annuale avvenuto il 5 febbraio 1991 (cfr. documentazione agli atti dell’amministrazione), egli ha stabilmente risieduto in Svizzera.
Ora, in una decisione del 23 aprile 1998 nella causa K.Z. pubblicata in Pratique VSI 6/1998 pag. 297 e seg., il TFA, rifacendosi ad una sentenza non pubblicata del 15 marzo 1994 in re S., P 55/93, ha precisato quanto segue:
" selon la jurisprudence (…), les conditions d’une trasformation du statut de “saisonner” en permis de séjour à l’anné doivent, pour les saisonners, avoir été remplies – ou en passe d’être remplies – déjà 15 ans (dès 10 ans dès le 1.1.98) avant le dépôt de la demande de PC.”
In quella evenienza, l’assicurato si era visto respingere una richiesta PC presentata nel corso del 1997, in quanto, nonostante fosse entrato in Svizzera - la prima volta - già l’11 marzo 1982, aveva risieduto come stagionale sino al 13 dicembre 1985, data da cui avrebbe potuto legalmente ottenere un permesso di soggiorno annuale. A mente dell’Alta Corte, è ininfluente il fatto che l’assicurato abbia avuto intenzione di stabilirsi in Svizzera già nel 1982. Nel caso di stagionali, infatti, tale intenzione è irrilevante fintanto che ostacoli di diritto pubblico si oppongono alla sua concretizzazione (cfr. pure E. Carigiet, op. cit., p. 75).
In altri termini, nel caso di stranieri a beneficio di un permesso stagionale, il periodo d’attesa inizia a decorrere solo quando è adempiuta la premessa per trasformare il permesso stagionale in uno di dimora annuale, non essendo quindi la residenza stagionale computata ai fini del periodo decennale di tolleranza (Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI in vigore dal 1° gennaio 1999 (DPC), marginale 2013; cfr. pure E. Carigiet, op. cit., p. 75).
2.7. Nel caso di specie, considerato che l’assicurato ha ottenuto il permesso di dimora annuale soltanto il 5 febbraio 1991, correttamente l’amministrazione ha fatto risalire l’inizio del termine decennale di tolleranza a far tempo da tale data. L’assicurato non ha dunque risieduto ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni prima della richiesta della prestazione complementare.
In simili circostanze, egli non ha adempiuto al presupposto di legge di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. a LPC.
2.8. Alla luce di tutto quanto precede, richiamata pure la giurisprudenza federale citata, questa Corte deve concludere per la reiezione del gravame, meritando conferma, poiché incensurabile, l’operato dell’amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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