AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.62
Data decisione, Autorità: 16.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00062+109
ma/nh
Lugano 16 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 18 agosto 2000 e 20 dicembre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 25 luglio 2000 e 24 novembre 2000 emanate dalla
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha assegnato ad __________, titolare di una rendita dell’assicurazione invalidità, una prestazione complementare mensile di fr. 449.—, con effetto dal 1° giugno 2000 (cfr. doc. _, inc. __________).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale si è così espresso:
" Egregi signori: in merito alla decisione presa per prestazione complementare "non sono d'accordo sul calcolo fatto essendo diversi anni che la prestazione viene sempre diminuita da CHF 2'400 in due anni 98-99, oggi con due figlie a carico viene calcolato il minimo; essendo in questa situazione dal 06.03.2000 e convivendo ma non abitando insieme, non mi sembra il caso di rivisionare il caso già ben definito da ben otto anni a questa parte come beneficiario di una rendita AI di CHF 1'640.- e CHF 449.- complementare, vorrei innanzitutto che mi diate una risposta di queste diminuzioni di prestazioni ed aver il piacere di sapere cosa si voglia arrivare con ciò. Separato con un figlio nato __________.95 ed un figlio nato a cinque mesi di quest'anno. Abbiate il favore di farmi sapere al più presto ciò che mi riguarda da invalido ed esser corretti nel calcolo che non è uno dei migliori impostando reclamo essendo assai in disagio, per i calcoli sempre stati rifatti.
Intendo chiedere nuovo estratto dal 1995 sino oggi delle prestazioni percepite. Essendo rientrato da __________ in Ticino con le prestazioni sig. __________ AI __________ e domiciliandomi a __________ il 27.05.2000."
1.3. Con scritto del 20 settembre 2000, l’avv. __________ ha comunicato al TCA di assumere il patrocinio di __________ (cfr. doc. _ e doc. _).
1.4. Con ordinanza 16 novembre 2000 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa (cfr. doc. _).
1.5. Nella sua risposta del 23 novembre 2000 (doc. _) la Cassa ha proposto il parziale accoglimento del ricorso, rilevando:
" Al ricorrente, a seguito del suo rientro nel Cantone Ticino avvenuto in data 24 giugno 2000 proveniente dal Cantone __________, veniva ripristinata la prestazione complementare a decorrere dal 1° giugno 2000.
In quell'occasione la resistente, nel notificare la nuova decisione, ometteva l'importo delle spese per la dieta.
Infatti come previsto dall'art. 9 OMPC per le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono nè in un istituto nè in un ospedale, sono considerate spese di malattia e pertanto si deve tener conto di una somma forfettaria annua di fr. 2'100.‑.
Nel caso specifico la resistente ritiene quindi giustificato adeguare la prestazione complementare mensile del ricorrente di fr. 175.‑.
Per quanto riguarda gli eventuali obblighi alimentari a favore dei figli __________ e __________, affidati alle rispettive madri, gli stessi potranno eventualmente essere oggetto di computo nell'attuale calcolo non appena sarà conclusa la convenzione alimentare, attualmente in corso, nonché dimostrata la conferma del suo pagamento.
Visto quanto precede si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler accogliere parzialmente il ricorso riconoscendo al ricorrente una prestazione complementare di fr. 624.‑ a decorrere dal 1° giugno 2000."
1.6. In data 9 dicembre 2000 (doc. _) il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA le seguenti osservazioni:
" Mi riferisco all'ordinanza del 28.11.2000 di codesto lodevole Tribunale, con la quale le parti venivano invitate a presentare eventuali altri mezzi di prova.
In un recente colloquio avuto con il Signor __________, egli mi ha confermato che allorquando si era trasferito nel Canton __________, aveva beneficiato di una Prestazione Complementare (PC) di Fr. 657,20 mensili.
Egli non riesce a capacitarsi che l'importo della PC assegnatagli ora dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino sia inferiore rispetto a quello della PC assegnatagli a suo tempo dalla Cassa di compensazione del Cantone __________.
Egli domanda pertanto l'edizione del suo incarto PC di __________ presso
Ausgleichskasse __________, Ergänzungsleistungen, __________
A complemento dell'incarto si produce la seguente documentazione:
‑ ordine di versamento dell'importo di Fr. 657,20;
‑ notifica della tassazione: imposta cantonale 1999 ‑ 2000;
‑ estratto relativo alla domanda d'informazioni, presentata all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________."
1.7. Con scritto 18 dicembre 2000 (doc. _) la Cassa, invitata dal TCA a presentare le proprie osservazioni scritte ed a prendere posizione in merito alla riduzione della PC dopo il trasferimento in Ticino del ricorrente, si è riconfermata nella risposta di causa, precisando, in particolare, quanto segue:
" (…)
A titolo abbondanziale vi facciamo tuttavia osservare che la diversità di calcolo applicato dalla Cassa del Canton __________ rispettivamente del Canton Ticino consiste nella diversa considerazione del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria."
Questa documentazione, infine, è stata trasmessa all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).
1.8. Con una seconda decisione 24 novembre 2000, avente effetto dal 1° dicembre 2000, la Cassa ha assegnato all’assicurato una PC di fr. 449.-- mensili (cfr. doc. _, inc. __________).
1.9. Contro questa decisione __________ ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore ha rilevato che:
"1. La Cassa cantonale di compensazione AVS (di seguito denominata Cassa), in Bellinzona, ha con decisione del 24.11.2000 accordato al Signor __________ una prestazione complementare (PC) di Fr. 449.‑ mensili, con effetto dal 1.12.2000.
Il Signor __________ contesta, con il presente gravame, l'ammontare mensile della PC assegnatagli e osserva che già in precedenza era insorto contro la decisione del 25.07.2000, mediante la quale la Cassa gli aveva erogato una PC di Fr. 449.‑ mensili, a decorrere dal 1.06.2000.
La Cassa aveva, nelle osservazioni prodotte il 23.11.2000, accolto parzialmente il ricorso contro la decisione del 25.07.2000 e riconosciuto al Signor __________ un importo di Fr. 2100.‑ per le spese supplementari causate da un regime dietetico d'importanza vitale per l'assicurato e di conseguenza la convenuta aveva ritenuto giustificato adeguare la prestazione complementare mensile di Fr. 175.‑. La Cassa aveva pertanto chiesto a codesto lodevole Tribunale di riconoscere al Signor __________ una prestazione complementare di Fr. 624.‑ a partire dal 1. giugno 2000.
Visto le suesposte osservazioni, non si comprende per quali motivi la Cassa abbia reso il 24.11.2000 una nuova decisione con la quale ha accordato ad __________ una PC di soli Fr. 449.‑ mensili, a decorrere dal 1.12.2000.
Considerate le sue precarie condizioni di salute, il ricorrente necessita ancora oggi di uno stretto regime dietetico. Per questo motivo, si contesta il versamento di una PC di soli Fr. 449.‑ mensili, in quanto essa non tiene debitamente conto delle spese cagionate da detto regime.
Si domanda a codesto lodevole Tribunale di richiamare dalla Cassa tutto l'incarto PC alfine di provare che il regime dietetico in questione è ancor oggi indispensabile all'assicurato.
In questo contesto è applicabile l'art. 9 OMPC. Merita comunque di essere rilevato, al riguardo, che dette spese di dieta sono dovute indipendentemente dal quesito di conoscere se sussista o meno un obbligo da parte della Cassa malati di fornire prestazioni mediche ai sensi dell'art. 12 LAMI (vedi Dr. A. Rumo‑Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zu Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invalidenversicherung, Zurigo 1994, Nota all'art. 8 ELKV; vedi pure lic. iur. Erwin Cariget, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 161, Zurigo 1995).
Il Signor __________ non riesce a capacitarsi per quali motivi, in seguito al suo rientro in Ticino l'importo della prestazione complementare sia inferiore rispetto all'importo della PC, versatagli allorquando risiedeva nel Cantone . Egli ripropone pertanto, anche in questo gravame, i motivi già formulati nel suo precedente ricorso, prodotto il 21 agosto 2000 a codesto lodevole Tribunale, contro la decisione emessa il 25.07.2000 dalla Cassa cantonale di compensazione in materia di PC (vedi Incarto N°:).
A peggiorare la situazione relativa alla PC, concorre pure l'obbligo alimentare del padre, Signor __________, nei confronti dei figli __________ ‑ stabilito in sede di divorzio ‑ e __________, contributo quest'ultimo in via di definizione. In effetti, il ricorrente rimprovera alla Cassa che in seguito a detti obblighi alimentari non vi è chiarezza sulle prestazioni delle PC spettanti all'insorgente stesso nonché su quelle erogate a favore dei figli, segnatamente per quanto concerne la rendita completiva per figli e gli assegni familiari.
Sulla base di quanto esposto, si contesta l'importo delle prestazioni PC accordate all'assicurato e si osserva che le prestazioni a lui spettanti ammontano a un importo superiore a quello riconosciuto dalla Cassa di Fr. 624.‑ mensili.
Se è vero che la Cassa ha riconosciuto, con le osservazioni del 23.11.2000, essere dovuto per la PC un importo mensile di Fr. 624.‑ anziché un importo di Fr. 449.‑, s'impone comunque un ricorso contro la decisione del 24.11.2000, poiché, in caso contrario, ossia in caso di mancata impugnazione della medesima, quest'ultima decisione crescerebbe in giudicato.
In una tale ipotesi, non può sfuggire che un'eventuale correzione della decisione del 24.11.2000 potrebbe avvenire unicamente mediante una riconsiderazione della medesima da parte della Cassa e soltanto nel caso in cui la Cassa entri nel merito della riconsiderazione.
Si domanda quindi la congiunzione della presente procedura con la procedura concernente il ricorso contro la decisione del 25.07.2000, dal momento che le contestazioni poggiano sullo stesso oggetto, segnatamente sulla contestazione del calcolo dell'importo della PC.
PQM: considerati gli art. 315 e 3d cpv. 1 lett. c LPC, art. 9 OMPC, nonché ogni altra disposizione di legge applicabile alla fattispecie, si domanda
sia giudicato
In ordine
1 . L'istanza di congiunzione della procedura di cui all'incarto N° __________, relativo al gravame contro la decisione del 25 luglio 2000, con la presente procedura ricorsuale è accolta.
Nel merito
A. In via principale
1 Il ricorso è accolto e di conseguenza è assegnata ad __________ una PC d'importo superiore a Fr. 624.‑ mensili.
B. In via accessoria
1 . Il ricorso è accolto e di conseguenza è assegnata ad __________ una PC di Fr. 624.‑ mensili.
1.10.Nella sua risposta del 27 dicembre 2000 (doc. _) la Cassa ha richiamato le motivazioni esposte nella risposta di cui all’Inc. no. __________ (cfr. doc. _ e consid. 1.5.).
1.11.Ai fini istruttori, in data 24 ottobre 2001 (doc. _), questa Corte ha chiesto all’amministrazione di precisare per quali motivi è stata ridotta la PC dell’assicurato a seguito del suo trasferimento dal Canton __________ al Canton Ticino, posto che il premio medio per l’assicurazione malattia nel Canton __________ assomma a fr. 2'016.— ed è inferiore a quello vigente in Ticino.
Al proposito, con scritto 31 ottobre 2001 (doc. _), la Cassa ha precisato che la riduzione della PC corrisposta al ricorrente nel Canton Ticino si giustifica per le seguenti ragioni:
« 1. per aver omesso di considerare nel calcolo PC la trattenuta forfettaria annua di fr. 2'100.— er il regime dietetico (vedi nostra risposta del 23 novembre 2000 per accoglimento parziale del ricorso __________) ;
in diritto
In ordine
2.1. A norma dell’art. 72 Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell’art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
" a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.”
La congiunzione di azioni persegue lo scopo di permettere - a determinate condizioni - di derimere in un solo processo diverse vertenze in virtù del principio dell’economia processuale (cfr. Cocchi/Trezzini; Codice di procedura Civile Ticinese, Bellinzona 1993, ad art. 72 N. 4, pag. 114). Nel caso di specie, riguardando le due cause la stessa parte convenuta e derivando dai medesimi fatti, si giustifica la congiunzione delle medesime (cfr. art. 72 lett. b CPC e art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali).
Nel merito
2.2. La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. transitoria all’art. 112 CF (art. 34 quater v. CF; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Giusta l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a) hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.4. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A norma dell'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
Al proposito, va rilevato che la lista dei costi testé elencati è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione. A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998).
Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire il diritto alla PC del ricorrente.
In particolare, l'assicurato chiede che nel calcolo del fabbisogno vitale vengano considerate le spese per la dieta (cfr. certificato medico 13 settembre 2000 del dott. __________ agli atti dell’amministrazione).
Per l’art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono, oltre la PC annua versata mensilmente, anche il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (lett. b).
Giusta l’art. 3d cpv. 1 lett. c LPC i beneficiari di una PC hanno, tra l’altro, diritto al rimborso delle spese per dieta dell’anno civile in corso debitamente comprovate. Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1.
Secondo l’art. 9 OMPC
" le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di fr. 2’100."
In base all’ampia delega di cui all’art. 3d cpv. 4 LPC l’Esecutivo federale dispone di un vasto potere di apprezzamento.
2.6. In concreto, dalle decisioni impugnate emerge che la Cassa, per stabilire l’ammontare della PC dell’assicurato, non ha tenuto conto delle spese per la dieta.
In proposito il medico curante dott. __________ ha precisato nel certificato medico del 13 settembre 2000 (doc. _ agli atti della Cassa):
" certifico che il paziente a margine soffre di uno stato da epatite B e C, che attualmente risulta cronica persistente. Per questo motivo egli deve sottoporsi ad una dieta per risparmio epatico per evitare un peggioramento della situazione digestiva”
Inoltre, va rilevato che il rimborso delle spese destinate alla dieta dell’assicurato è stato riconosciuto pure dalla Cassa di compensazione del Canton __________ per il periodo in cui egli vi ha risieduto.
In simili condizioni, poiché il regime alimentare deve’essere considerato vitale, si giustifica il calcolo delle spese per la dieta (fr. 2'100) nel fabbisogno vitale di __________, come peraltro ammesso dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.5.e consid. 1.11.).
Tale censura merita dunque accoglimento.
2.7. Con il ricorso __________ censura la riduzione della PC a seguito del suo rientro in Ticino (doc. _).
Con scritto del 18 dicembre 2000 (cfr. consid. 1.7.), l’amministrazione ha osservato che “la diversità di calcolo applicato dalla Cassa del Canton __________ rispettivamente del Canton Ticino consiste nella diversa considerazione del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria” (doc. _).
Secondo l'art. 54a cpv. 4 OPC AVS/AI
" Nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfettario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è versata:
a. dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto
alla prestazione complementare da versare mensilmente;
b. dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente".
Per quanto riguarda, in particolare, il computo dei premi per l’assicurazione malattia, secondo l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, vengono riconosciuti, a titolo di spese, i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett. d della medesima disposizione precisa, tuttavia, che, a titolo di spesa, viene riconosciuto un
" importo forfetario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura infortuni)”;
In proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione della PC precisa che
" Fino alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997, i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale. Questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata o privata."
Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2000 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è pari a fr. 2'976.--. Di contro, il premio medio per gli adulti nel Canton __________ assomma a fr. 2'016.--.
Ciò posto, pendente causa, il TCA ha chiesto alla Cassa di precisare le ragioni per cui la PC dell'assicurato è stata comunque ridotta a seguito del trasferimento succitato (cfr. consid. 1.11.).
Con scritto 31 ottobre 2001 (doc. _), l’amministrazione ha osservato, in particolare, che:
« (…)
Alla luce di quanto precede, richiamate le disposizioni cantonali e federali applicabili al caso concreto, si giustifica la riduzione della prestazione complementare dell’assicurato a seguito del suo rientro in Ticino.
Sotto questo profilo, dunque, il comportamento della Cassa merita piena tutela.
2.8. Con il gravame, infine, l’assicurato chiede di fare chiarezza sulla definizione dei contributi alimentari ch’egli deve versare per i figli __________ e __________, posto che quest’obbligo condizionerebbe la sua situazione finanziaria e, di conseguenza, il calcolo della PC.
La nozione di pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).
Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Per quanto concerne l'onere di mantenimento dei figli da parte dei genitori si deve, perciò, fare riferimento alle relative disposizioni del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536).
L'obbligo di mantenimento di un figlio deve essere assunto in primo luogo dai genitori nel senso giuridico. Il mantenimento adeguato di un bambino discende dai suoi diritti fondamentali (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VII/2, Les effets de la filiation, art. 270 a 327 CC, Friborgo 1998, n. 482 e 489).
Per il diritto civile l'obbligo di mantenimento esiste allorché vi è tra genitore e figlio un vincolo di filiazione. Dal profilo giuridico tra la madre e il figlio il rapporto di filiazione sorge con la nascita. Fra il padre e il figlio, per contro, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice o infine sorge con l'adozione (cfr. art. 252 CC).
Il mantenimento è regolato, nei suoi principi e nelle sue modalità, dagli articoli 276 a 294 CC.
L'art. 276 CC prevede:
" 1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi."
Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (cfr. art. 278 cpv. 1 CC). In tal caso si applicano dunque gli art. 159 cpv. 2 e 163 CC, secondo i quali i coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della prole.
Nel caso in cui uno dei coniugi non adempie i suoi doveri familiari o se i genitori sono in disaccordo circa i loro rispettivi contributi per i bisogni della famiglia, gli art. 172 e 173 CC permettono di richiedere al giudice di prendere delle misure di protezione dell'unione coniugale. Il giudice potrà così richiamare i coniugi ai loro doveri e cercare di conciliarli; ad istanza di un coniuge, stabilirà inoltre i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia o la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole (cfr. P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 490).
Quando la vita comune è sospesa a seguito di separazione legale o di divorzio la cura e l'educazione sono assunte dal genitore titolare della custodia, mentre l'altro genitore è debitore di prestazioni pecuniarie fissate nella procedura giudiziaria (cfr. art. 276 cpv. 2; art. 176 cpv. 3; art. 137 cpv. 2 e art. 133 CC).
Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cfr. art. 285 cpv. 1; 133 cpv. 1; F. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 940 segg.; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 491). Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L’eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Secondo le circostanze potrà essere tenuto conto, in luogo e vece del reddito effettivo, di quello ipoteticamente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 158, n.21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285).
Se i genitori non sono mai stati uniti in matrimonio, il titolare dell'autorità parentale e della custodia (in generale la madre, cfr. art. 298 cpv. 1 CC) fornisce le cure e l'educazione, l'altro genitore degli alimenti (cfr. art. 276 cpv. 2 CC) fissati in una convenzione (cfr. art. 287 cpv. 1 CC) o in una sentenza (cfr. art. 280 cpv. 3 e art. 279 CC).
Ciò vale sia nel caso in cui i genitori vivano separati, sia in caso di convivenza. Infatti il genitore che vive con il figlio, ma che non ha l'autorità parentale, non ha nemmeno la custodia, essendo quest'ultima una possibile, ma non automatica, conseguenza della prima (cfr. Berner Kommentar, Berna 1997, n. 89 segg. ad art. 276 CC; C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und das übrigen Verwandtschaftsrechts, Berna 1999, pag. 194-195).
Con la modifica del CC relativa al diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stata tuttavia introdotta, per i genitori divorziati o che rinunciano a unirsi in matrimonio, la possibilità di richiedere di mantenere o di farsi attribuire l'autorità parentale congiunta, a condizione, in particolare, che sottopongano al giudice per omologazione, rispettivamente all'autorità tutoria per approvazione, una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi le spese del suo mantenimento (cfr. art. 133 cpv. 3 e art. 298a CC; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 493).
Infine, per quanto attiene al calcolo del fabbisogno dei figli, che non si confonde con il contributo effettivamente dovuto e va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), si rileva che la prassi del Tribunale d’appello si inspira alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, applicandovi i necessari correttivi ed adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5).
2.9. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Inoltre, giusta l’art. 25 cpv. 1 let. c OPC la PC annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo.
Nel caso di specie, poiché non è ancora stato definito - in sede di divorzio - l’obbligo contributivo di __________ a favore dei figli __________ e __________, tale onere non può essere preso in considerazione a titolo di spese nel calcolo del fabbisogno vitale per l’anno 2000 ai sensi dell’art. 3b cpv. 3 let. e LPC.
Va da sé che una volta definito l’obbligo dell’assicurato di versare il contributo alimentare per i figli __________ e __________, la Cassa dovrà tenerne conto ai fini del calcolo della PC.
2.10. Con il ricorso l’assicurato postula pure l’edizione del suo incarto PC dalla Cassa di compensazione “Ausgleichskasse __________, Ergänzungsleitungen, __________ ” (doc. _).
Ebbene, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, poiché la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto, questo TCA rinuncia a tale complemento istruttorio (doc. _).
2.11. In simili condizioni, visto il computo dell’importo forfettario di fr. 2'100.- a titolo di spese per la dieta nel fabbisogno vitale (cfr. consid. 2.6.), all’assicurato deve essere erogata una PC pari a fr. 624.— mensili con effetto dal 1° giugno 2000 (cfr. consid. 1.5.).
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I ricorsi vanno dunque parzialmente accolti e le decisioni della Cassa annullate.
2.12. Visto l’esito delle impugnative, la Cassa verserà al signor __________ l’importo di frs. 800.— a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le cause sono congiunte.
2.- I ricorsi sono parzialmente accolti.
Di conseguenza:
1.1. Le decisioni impugnate sono annullate.
1.2. A favore dell’assicurato viene erogata una prestazione complementare mensile di fr. 624.— con effetto dal 1° giugno 2000.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente fr. 800.— a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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