AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.64
Data decisione, Autorità: 06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00064
IR/MA/nh
Lugano 6 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2000 di
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa), in sede di revisione periodica della PC, ha ridotto la prestazione complementare erogata a __________ da fr. 250.— mensili al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria con effetto dal 1° agosto 2000 (doc. _).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale si è così espressa:
" Ritengo che il valore commerciale delle comunioni ereditarie esposte al punto 46.02 sia troppo elevato e probabilmente calcolato in modo inesatto. Inoltre dalla data d'assegnazione di una prestazione complementare ad oggi, la mia situazione finanziaria non ha subito dei rilevanti mutamenti.
A seguito di quanto esposto chiedo che la decisione citata in oggetto venga annullata e che il calcolo della mia prestazione complementare venga rivisto."
1.3. Nella sua risposta del 3 ottobre 2000 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso, osservando:
" Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è titolare, oltre che della particella N. __________nella quale la stessa vive, anche delle particelle N. __________site tutte in territorio del comune di __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente".
Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato, escludendo la sostanza primaria, le perizie tendenti a stabilire il valore corrente delle restanti proprietà immobiliari di proprietà della ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto sì che il computo della sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 35'910.‑ (pos. 46.02 della tabella di calcolo PC), permettesse il solo riconoscimento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermasi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."
1.4. In data 9 ottobre 2000 la ricorrente, alla quale è stata trasmessa una copia della perizia, ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore (doc. _):
" Dopo aver preso visione dell'incarto relativo al calcolo del valore della mia proprietà sita nel comune di __________, osservo quanto segue: il piccolo stabile sito al mappale no. __________funge da unica mia stanza da letto, infatti nell'abitazione (mappale no. __________) non è possibile ricavare una camera.
Per questa ragione ritengo che tale particella debba ritenersi parte integrante della sostanza che serva da abitazione, perciò non calcolata nel computo del valore corrente della mia proprietà. Così facendo tale valore verrebbe ridotto da fr. 35'910.- a fr. 25'910.- .
Alla luce di quanto esposto chiedo che il mio ricorso del 20.8.2000 venga accolto e che la mia prestazione complementare venga ricalcolata." (doc. _)
1.5. Il 13 dicembre 2000 la Cassa ha proposto di accordare all’assicurata una PC mensile di fr. 15.— soltanto a far tempo dal 1° gennaio 2001 (doc. _).
Invitata dal TCA (doc. _) a formulare le proprie osservazioni, __________ è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l'art. 2a LPC hanno diritto alla prestazione complementare le persone anziane che:
" a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS"
2.4. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.5. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Con il ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato e sarebbe stato computato in modo scorretto (doc. _).
Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se, quindi, la sostanza immobiliare serve da abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
2.8. Nel caso di specie, dagli atti dell’incarto emerge che __________ è proprietaria delle particelle n. __________, __________, __________e __________nonché titolare di un diritto di sporgenza sul fondo n. __________ RFD di __________.
Nella decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato complessivamente fr. 76'015.— a titolo di sostanza immobiliare, di questi frs. 40'105.-- quale proprietà fondiaria al valore di stima (cfr. doc. _ Pos. 44 e notifica di tassazione del 16 agosto 1999 per il biennio 1999/2000 agli atti dell’amministrazione) e frs. 35'910.— quale comunioni ereditarie al valore commerciale (cfr. doc. _, Pos. 46.02). L’amministrazione ha ritenuto che soltanto la particella no __________RFD di __________ servisse all’assicurata quale abitazione primaria. Dal canto suo __________ censura questa modalità di calcolo rilevando, in particolare, che l’abitazione primaria si estende pure alla particella no. __________RFD di __________, che le serve come stanza da letto (cfr. doc. _).
Pendente causa, a seguito della censura sollevata dalla ricorrente, l’Ufficio stima ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento alla vostra richiesta del 20 ottobre 2000, tendente al riesame delle nostre perizie, a seguito del ricorso del 9 ottobre 2000 contro la decisione di prestazione complementare alla rendita AVS/AI da parte dell'IAS, abbiamo esperito un incontro con le signore __________ e __________ (figlia dell'assicurata) il 28 novembre 2000.
Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre perizie e le osservazioni presentate dalle signore __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo, per quanto riguarda la particelle no. __________ di __________.
Durante il sopralluogo abbiamo rilevato che l'abitazione primaria è ubicata nelle tre particelle e più precisamente‑ al piano seminterrato della particella no __________ si trovano la cucina‑soggiorno e il wc, mentre al piano rialzato della particella no. __________si trova l'unica camera a disposizione e al piano rialzato delle particelle no. __________e __________si trova il solaio.
Sulla base dei considerandi è giusto considerare le particelle no. __________ e __________parte integrante dell'abitazione primaria.
I valori di stima delle particelle no __________e __________ ammontano a fr. 10'000 rispettivamente a fr. 4'000.‑‑ (gli stessi sono da ridurre dei 30% secondo gli art. 47148 L stima del 13.11.1996)."
Sulla scorta di quanto precede, le particelle no. __________e __________RFD di __________ devono essere considerate come parte integrante dell’abitazione primaria dell’assicurata e computate al loro valore di stima ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 OPC (cfr. consid. 2.7.). Per contro, le particelle n. __________ e __________, non servendole da abitazione, vanno computate al loro valore venale ai fini del calcolo della PC. Tale circostanza, del resto, non è più stata contestata dalla ricorrente.
2.9. Per quanto attiene alle modalità di calcolo del valore commerciale degli immobili di proprietà di __________ (part. __________e __________RFD di __________) va rilevato che l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente.
Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
L’Ufficio stima, con perizia del 7 giugno 2000 ha stabilito in complessivi fr. 20’910.-- il valore venale delle particelle no. __________e __________RFD di proprietà dell'assicurata (fr. 910.-- particella __________RFD e fr. 20'000.-- particella __________RFD, cfr. doc. agli atti dell’amministrazione).
A mente della scrivente Corte, questo valore, peraltro confermato dalla Cassa dopo aver esperito un sopralluogo in contemporanea presenza della ricorrente, dovrà essere posto alla base della valutazione della Cassa.
Del resto la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).
2.10. Alla luce di quanto precede, fondandosi la decisione impugnata su valori delle proprietà immobiliari errati la stessa va annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché provveda a calcolare nuovamente l'eventuale PC alla luce dei mutati fattori.
Nella sua valutazione la Cassa riterrà che la particella __________RFD __________ è una comproprietà coattiva (1/3 in favore della particella __________e per gli altri 2/3 a favore delle particelle __________ e __________RFD __________), considererà i valori di stima così come ritenuti a seguito delle acquisizioni dei sommarioni. Questo TCA rileva infatti come per le particelle __________, __________ e __________, formanti la residenza primaria, sia dato un valore di stima di CHF 45'490.- (CHF 31'490.-, CHF 4'000.- e CHF 10'000.-) mentre che per i mappali __________ed __________vada ritenuta una sostanza al valore commerciale così come stimata dai periti ed attribuibile alla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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